La colpa grave del consumatore e l’onere di verifica del merito creditizio da parte del creditore-intermediario finanziario

La Redazione
25 Maggio 2023

Il Tribunale pisano omologa un piano del consumatore escludendo la sussistenza della colpa grave del ricorrente e ravvisando, invece, una colpa dell'intermediario creditizio nell'aver concesso il finanziamento senza svolgere gli approfonditi controlli finalizzati ad acquisire un adeguato compendio informativo in merito alla situazione debitoria gravante sul richiedente. Si riporta altresì una recente sentenza del Tribunale di S. M. Capua Vetere che afferma i medesimi principi con riferimento alla disposizione di cui all'art. 69, commi 1 e 2 CCII.

Una persona fisica, in condizioni di sovraindebitamento ex art. 6, comma 2, L. 3/2012 – norma applicabile ratione temporis – depositava una proposta di piano del consumatore ai sensi dell'art. 7, comma 1-bis L. 3/2012.

Il Tribunale, letta la relazione dell'OCC contenente le indicazioni di cui all'art. 9, comma 3-bis L. 3/2012, ritenuto che la proposta presentasse i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012, fissava con decreto l'udienza ex art. 12-bis, comma 1 della L. 3/2012. In questa sede, un creditore proponeva opposizione formale all'omologazione del piano, eccependo l'inammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. d-ter), per avere il debitore determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave.

In particolare, si legge oltre nella pronuncia, il creditore (un Istituto di credito) censurava il debitore sostenendo che, nel richiedere il finanziamento successivamente erogatogli, egli non avrebbe rappresentato gli altri finanziamenti in essere e ancora da assolvere. “Secondo l'impostazione dell'opponente tale contegno esimerebbe la banca da ulteriori, autonome e più approfondite verifiche e sarebbe pertanto idoneo ad escludere il concorso di colpa dell'istituto di credito per l'erogazione del finanziamento”.

Il Tribunale ripercorre l'intervento effettuato dal Legislatore con il D.L. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. 176/2020, a modifica degli artt. 7 e 12-bis della L. 3/2012, dal quale è emerso che “il legislatore ha certamente inteso valorizzare, come requisito, la meritevolezza del proponente, esclusa soltanto laddove egli abbia procurato il proprio sovraindebitamento con un contegno particolarmente biasimevole o finanche riprovevole, connotato da colpa grave, malafede o persino frode”.

D'altra parte, evidenzia il Tribunale come il legislatore abbia altresì voluto indicare “quale contraltare alla colpa del consumatore, quella del creditore il quale abbia causalmente determinato od aggravato lo stato di sovraindebitamento e, laddove trattasi di intermediario creditizio, non abbia effettuato la doverosa valutazione del cd. merito creditizio. In tal caso risulta precluso al creditore opporsi all'approvazione del piano, eccependo la colpa del debitore, potendo egli stigmatizzare solo i più gravi comportamenti dolosi di quello”.

In altre parole, affermano sempre i Giudici pisani, è evidente che la riforma, “ispirata ad un particolare favor debitoris oltreché al favor per la positiva composizione della crisi da sovraindebitamento mediante procedure concordate o giudizialmente assistite”, abbia valorizzato, ai fini della esclusione della meritevolezza del debitore, “la sola dimensione della colpa grave” e, prosegue, "È altresì evidente che il legislatore, nel bilanciamento tra opposti contegni colposi, abbia ritenuto prevalente quello del creditore, specie se esso riveste la natura di operatore qualificato nel settore del credito, in considerazione non solo della posizione di asimmetria tra operatore commerciale e consumatore ma anche della diversa forza economica di entrambi".

Nel merito, considerati i motivi di censura addotti dal creditore, i giudici richiamano l'art. 125 TUB, in virtù del quale viene posto a carico dell'istituto di credito, cui è richiesta l'erogazione di un finanziamento, “un preciso e ben circostanziato onere di verifica nel merito creditizio del richiedente, la quale andrà condotta mediante l'acquisizione di informazioni adeguate. L'adeguatezza del compendio informativo cui sottende la valutazione andrà rapportato inevitabilmente alle circostanze del caso concreto ma non può certo dubitarsi che la Banca abbia l'onere di acquisire tutte le informazioni necessarie a comporre un quadro completo ed esaustivo della situazione debitoria gravante sul richiedente. Ciò che, data la sua natura di operatore economico qualificato, egli agevolmente potrà fare mediante la consultazione delle banche dati tra cui quella cd CRIF istituita presso la Banca d'Italia”. All'acquisizione di tutte le informazioni necessarie, l'istituto di credito è tenuto, prosegue il Tribunale, anche in forza dell'art. 1125 c.c.

In ogni caso, in seguito alle modifiche apportate al corpus normativo della L. 3/2012, “la colpa dell'intermediario finanziario assorbe quella (eventuale) del consumatore”.

Il Tribunale, dunque:

  • escluso che il debitore abbia determinato con colpa grave la causazione del proprio sovraindebitamento (avendo egli fatto ricorso al credito bancario ai fini esclusivi di soddisfare i bisogni familiari);
  • ritenuta non escludibile la colpa dell'intermediario creditizio, che appare aver violato la disciplina del TUB;

omologa il piano del consumatore proposto.

Sul tema, con riferimento alla disciplina dettata dal Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza, si veda la recente sentenza del Tribunale Santa Maria Capua Vetere pubblicata il 24 aprile 2023. In tale pronuncia, resa nell'ambito di un procedimento successivo al deposito di un ricorso per omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII, i Giudici di soffermano sul requisito previsto per l'accesso alla procedura dall'art. 69, comma 1 CCII, ovvero l'assenza di colpa grave in capo al consumatore ricorrente (oltre all'assenza di frode e malafede). Si legge nella sentenza: “L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto – in modo ragionevole e al momento in cui ha assunto l'obbligazione, di poterla adempiere. Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati”.

Anche l'art. 69, comma 2 CCII, si legge nella sentenza da ultimo richiamata, ai fini dell'omologazione “attribuisce rilievo alla condotta dei creditori che potrebbero aver concorso al sovraindebitamento, favorendo un improvvido ricorso al credito, negando la loro possibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta. Nella fase di erogazione del credito, il finanziatore – che ha il potere decisionale, esclusivo e discrezionale, di concedere o meno il finanziamento al consumatore – deve compiere un'analisi del merito creditizio dei richiedenti e formulare una prognosi favorevole circa l'effettivo rimborso del prestito, valutazione da compiere all'interno del perimetro segnato dai limiti di correttezza, buona fede e specifico grado di professionalità che l'ordinamento richiede”.

Si rimanda alla pronuncia per un approfondimento.