Forma dei contratti stipulati con la P.A.

La Redazione
30 Maggio 2023

Quali sono i requisiti di forma da rispettare quando la Pubblica Amministrazione è chiamata a realizzare un fine pubblico mediante la contrattualistica ordinaria? La Cassazione torna ad affrontare il problema.

Per i contratti con la PA, anche diversi da quelli conclusi a trattativa privata con imprese commerciali, è sempre necessaria, ai fini della loro validità, la forma scritta (c.d. forma scritta ad substantiam): ciò costituisce la diretta attuazione del principio fondamentale di trasparenza dell'attività amministrativa.

Di conseguenza, la forma scritta non è surrogabile con comportamenti concludenti proprio per l'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere.

Inoltre, in tali contratti, il requisito della forma scritta non comporta necessariamente la redazione di un unico documento sottoscritto contestualmente dalle parti contraenti, in quanto l'art. 17 RD 2440/1923 contempla ulteriori ipotesi in cui il vincolo contrattuale si forma mediante l'incontro di dichiarazioni scritte, manifestate separatamente, che per la PA possono assumere la forma dell'atto amministrativo.

Nel caso concreto un privato aveva richiesto un decreto ingiuntivo nei confronti di un Comune relativo al compenso per la custodia di alcuni veicoli sottoposti a fermo amministrativo. Concessa l'ingiunzione, la stessa veniva revocata in sede di opposizione sul rilievo che tra le parti non risultava un contratto in forma scritta relativo al deposito dei veicoli in questione, ma solo i verbali di sequestro. In sede di appello, con decisione confermata in Cassazione, viene al contrario accertato che, pur non risultando un documento unitario relativo alla custodia degli autoveicoli oggetto di sequestro, tale attività trova il proprio fondamento in una serie di previsioni normative, delle quali il verbale di sequestro e le modalità di attuazione costituiscono manifestazione scritta delle condizioni contrattuali e, quindi, dell'accordo tra le parti (depositario e Comune), definito per il tramite di più documenti.

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