Omesso esame delle conclusioni scritte inviate dalla difesa dell’imputato a mezzo PEC

Redazione scientifica
26 Maggio 2023

La Corte di cassazione, nella sentenza del 9 maggio 2023, n. 19433, esamina la questione della valenza dell'omesso esame delle memorie difensive trasmesse al giudice di appello a mezzo PEC nell'ambito del procedimento a trattazione cartolare.

Nel caso specifico, l'imputato, condannato in primo e secondo grado per i delitti di maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni personali, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce, denunciandone la nullità aver definito il giudizio senza esaminare le conclusioni scritte della difesa, nonostante queste fossero state inviate a mezzo PEC alla cancelleria della sezione unica presso la medesima Corte d'appello. Precisa in particolare il ricorrente che, sebbene la memoria sia stata inviata alla Corte d'appello di Lecce all'indirizzo PEC (relativo a sezione unica), diverso da quello presso la quale si era celebrato il giudizio di appello (sezione promiscua), nondimeno la cancelleria della sezione presso la quale la memoria era pervenuta avrebbe dovuto tempestivamente inviarla a quella competente.

La Corte di cassazione evidenzia preliminarmente che la circostanza che l'atto sia stato inviato alla Corte d'appello di Lecce, giudice competente a decidere il gravame, con la precisa indicazione degli estremi del procedimento penale e dell'udienza fissata per l'esame dell'appello, avrebbe imposto alla cancelleria ricevente di trasmettere tempestivamente l'atto alla cancelleria della sezione deputata alla trattazione dell'appello. Ciò in considerazione del fatto che nell'allegato al provvedimento del Ministero della Giustizia DGSIA del 9 novembre 2020, recante l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, del d.l. n. 137/2020, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio, con riferimento alla Corte d'appello di Lecce vengono indicati entrambi gli indirizzi PEC, senza una distinzione in relazione alle sezioni di destinazione degli atti alla stessa trasmessi.

Ritiene tuttavia il Collegio che dalla mancata trasmissione della memoria in oggetto alla sezione della Corte di appello competente per il gravame, non sia conseguita alcuna nullità. Invero, il principio relativo alla valenza della mancata allegazione ed omesso esame delle memorie difensive trasmesse al giudice di appello nell'ambito del procedimento a trattazione cartolare – secondo cui esso integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, c.p.p. in quanto l'intervento dell'imputato, cui è riconducibile la facoltà di presentare conclusioni scritte, deve essere inteso come partecipazione attiva e cosciente al processo – non può trovare applicazione nel caso in cui l'atto trasmesso in vista dell'udienza cartolare si limiti a chiedere l'accoglimento del gravame, reiterando senza alcuna ulteriore argomentazione né richiamo alla questioni di fatto e di diritto articolate nell'atto di impugnazione, le mere conclusioni dell'atto di appello.

In definitiva, secondo i giudici, non emerge violazione del diritto di difesa nell'operato della Corte territoriale, atteso che, a fronte della mera richiesta, pur erroneamente non trasmessa alla sezione competente, di accogliere i motivi di gravame, i giudici di appello hanno provveduto ad esaminare, disattendendolo, ogni motivo di impugnazione, come risulta dalla sentenza impugnata.

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