Il detenuto in 41-bis può vedere il figlio anche senza vetro divisorio
29 Maggio 2023
La Consulta ha dichiarato non fondati i dubbi di legittimità costituzionale, sottolineando che è possibile fornire una interpretazione costituzionalmente orientata del testo di legge «che garantisca un trattamento penitenziario non contrastante con il senso di umanità, anche a tutela del preminente interesse dei minori». Considerando che la norma indica con chiarezza l'obiettivo di impedire il passaggio di oggetti durante i colloqui tra i detenuti sottoposti al regime detentivo dell'articolo 41-bis e i loro familiari, le soluzioni per raggiungerlo vanno necessariamente adeguate alla situazione concreta, tenendo conto sia dei diritti del detenuto, sia di quelli del familiare minorenne. Una disciplina che escluda totalmente la possibilità di un contatto fisico con i familiari durante i colloqui, compresi i familiari in età più giovane, si porrebbe certamente in contrasto con l'art. 27 Cost. La Corte si mostra inoltre consapevole che i colloqui con i familiari o con terze persone rappresentano uno dei momenti a più alto rischio per l'obbiettivo perseguito dal regime detentivo differenziato, cioè quello di impedire i collegamenti degli appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà. A questo scopo è dunque legittima, durante i colloqui, l'adozione di rigorose misure per impedire il passaggio di oggetti. Il legislatore, però, non ha specificato le pertinenti soluzioni tecniche, limitandosi a richiedere che i locali destinati ai colloqui siano «attrezzati» in modo da impedire tale passaggio. La sentenza, quindi, chiarisce che «l'impiego del vetro divisorio, pur essendo la soluzione maggiormente idonea a raggiungere l'obbiettivo di legge, non è imposto dal testo della disposizione. Ne deriva, in particolare, che non è illegittima la circolare dell'amministrazione penitenziaria, la quale consente colloqui senza schermatura con i familiari in linea retta minori di dodici anni». Viene inoltre ribadito che «l'indicazione contenuta nella circolare non impone, a sua volta, una scelta rigida, che potrebbe non risultare adeguata, per eccesso o per difetto, alle specifiche esigenze del caso singolo. Questa indicazione, da un lato, non può impedire una deroga puntuale, adeguatamente motivata, alla regola del vetro divisorio, anche per i colloqui con minori ultradodicenni; dall'altro lato, e all'inverso, non attribuisce una pretesa intangibile alla condivisione del medesimo spazio libero, nemmeno durante i colloqui con minori infradodicenni».
*Fonte: DirittoeGiustizia |