Onere motivazionale sulla rilevanza dell'illecito professionale e affidabilità del concorrente

29 Maggio 2023

Uno stabilizzato orientamento giurisprudenziale ha rilevato che uno specifico e puntuale obbligo motivazionale circa la rilevanza dell'illecito professionale e la sua incidenza sull'affidabilità del concorrente incomba alla stazione appaltante nel solo caso in cui la stessa pervenga alla determinazione di escludere il concorrente, e non anche nell'ipotesi opposta di ammissione, per essere la vicenda ritenuta non rilevante o non incidente. Pertanto, la motivazione di ammissione può anche essere implicita o desumersi dal fatto concludente della non estromissione dell'impresa dalla gara, mentre è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di inaffidabilità del concorrente, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale.

Il caso. La società ricorrente partecipava, limitatamente ad un solo lotto, alla procedura di gara indetta dalla Città Metropolitana di Firenze, avente ad oggetto la stipula di 3 accordi quadro per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della Città metropolitana, nel periodo 2022-2025. All'esito delle operazioni di gara, la ricorrente si classificava in seconda posizione. Quest'ultima impugnava la determina dirigenziale menzionata, la relativa nota di comunicazione di aggiudicazione e la graduatoria finale sulla scorta di diversi motivi di ricorso.

La pronuncia del TAR Toscana. Il Tribunale, dopo aver in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso, ha ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui uno specifico e puntuale obbligo motivazionale circa la rilevanza dell'illecito professionale e la sua incidenza sull'affidabilità del concorrente incombe alla stazione appaltante nel solo caso in cui la stessa pervenga alla determinazione di escludere il concorrente, e non anche nell'ipotesi opposta di ammissione, per essere la vicenda ritenuta non rilevante o non incidente. Pertanto, secondo i giudici, la motivazione di ammissione può anche essere implicita o desumersi dal fatto concludente della non estromissione dell'impresa dalla gara, mentre è il provvedimento di esclusione, fondato sulla valutazione di inaffidabilità del concorrente, che richiede l'assolvimento di un particolare onere motivazionale (Cons. Stato sez. III, 7 novembre 2022, n. 9719; solo tra le più recenti, si vedano anche T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 10 ottobre 2022, n. 6225 e T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 21 giugno 2022, n. 8303).

Il Collegio ha proseguito sottolineando che la stazione appaltante deve motivare puntualmente le esclusioni, e non anche le ammissioni, se su di esse non vi è, in gara, contestazione, salvo un moderato temperamento, nel caso in cui la pregressa vicenda professionale dichiarata dal concorrente presenti una pregnanza tale che la stazione appaltante non possa esimersi da rendere esplicite le ragioni per le quali abbia comunque apprezzato l'impresa come affidabile. Ciò, ad avviso del Tribunale, costituisce una deroga al principio generale precedentemente enunciato che si impone per una ragione evidente: in mancanza di motivazione sulle ragioni dell'ammissione pur in presenza di pregressa vicenda professionale che, ictu oculi, appaia di particolare rilevanza, il sindacato del giudice amministrativo, legittimamente azionato dal ricorso di altro concorrente, corre il rischio di trasformarsi in una non consentita sostituzione dell'autorità giudiziaria alla stazione appaltante.

In sintesi, chiarisce il Collegio, il giudice, tanto se condivida la decisione della stazione appaltante, quanto se l'avversi, finirebbe per esporre lui stesso e per la prima volta in sentenza, le ragioni rispettivamente dell'ammissione o dell'esclusione dell'impresa dalla procedura (Cons. Stato, sez. V, 19 febbraio 2021, n. 1500).

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