Riassetto urbano: il diritto UE osta a una normativa nazionale che subordina l'analisi dell'impatto ambientale al solo superamento di soglie di occupazione

La Redazione
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29 Maggio 2023

La CGUE ha chiarito (25 maggio 2023, C-575/21) che l'obbligo di realizzare una valutazione d'impatto ambientale di un progetto di riassetto urbano non può dipendere esclusivamente dalle sue dimensioni. Il diritto dell'Unione osta a soglie fissate a un livello tale che, in pratica, la totalità o la quasi totalità dei progetti di un certo tipo sarebbe a priori sottratta all'obbligo di realizzare tale valutazione.

L'impresa W.H. ha chiesto al Comune di Vienna (Austria) il rilascio di un permesso di costruire per un progetto di riassetto urbano. Tale progetto si trova nella zona centrale del sito, classificato come patrimonio mondiale dell'Unesco, denominato «Centro storico di Vienna». Esso consiste nella riqualificazione del sito di cui trattasi attraverso la demolizione dell'attuale hotel presente e la costruzione di diversi nuovi edifici a uso alberghiero, commerciale, congressuale, per eventi, residenziale e per uffici. Esso comprende inoltre la costruzione di una pista di pattinaggio sotterranea (in sostituzione di quella esistente), di una palestra sotterranea con una piscina e di un parcheggio sotterraneo. Il progetto occupa un'area di circa 1,55 ettari e una superficie lorda pavimentata di 89 000 m2.

A seguito della mancata decisione del Comune su tale domanda, la W.H. ha proposto un ricorso per carenza dinanzi al Tribunale amministrativo di Vienna, chiedendo a tale giudice di concedere il permesso di costruire richiesto. Essa sostiene che, alla luce delle soglie e dei criteri stabiliti dal diritto austriaco, il progetto non è soggetto all'obbligo di realizzare una valutazione dell'impatto ambientale. Tale questione era stata lasciata irrisolta nell'ambito di un'altra controversia, dal momento che la W.H. aveva ritirato la domanda che aveva rivolto al governo del Land di Vienna a tal proposito.

Il Tribunale amministrativo di Vienna, che ritiene di dover decidere in via preliminare sulla realizzazione o meno di tale valutazione, nutre dubbi sulla compatibilità della normativa austriaca con la direttiva 2011/92, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Tali dubbi derivano in particolare dal fatto che il diritto austriaco subordinerebbe la valutazione dell'impatto ambientale di «progetti di riassetto urbano» (come quelli di cui trattasi) al superamento delle soglie di occupazione di una superficie di almeno 15 ettari e di una superficie lorda pavimentata superiore a 150 000 m2. Il Tribunale amministrativo di Vienna ha quindi interrogato la Corte di giustizia a tal riguardo.

Nella sentenza del 25 maggio 2023, la Corte risponde che la direttiva osta a una normativa nazionale che subordina la realizzazione di una valutazione dell'impatto ambientale di «progetti di riassetto urbano», come quelli di cui trattasi, al superamento di soglie di occupazione di una superficie di almeno 15 ettari e di superficie lorda pavimentata superiore a 150 000 m².

Infatti, se uno Stato membro ricorre a soglie limite per valutare la necessità di procedere a una valutazione dell'impatto ambientale, è necessario prendere in considerazione elementi quali l'ubicazione dei progetti, ad esempio fissando più soglie corrispondenti a diverse dimensioni di progetti, applicabili in funzione della loro natura e ubicazione. Se il progetto, come quello di cui trattasi, si trova nella zona centrale di un sito classificato come patrimonio mondiale dell'Unesco, il criterio relativo all'ubicazione dei progetti risulta particolarmente pertinente.

In un ambiente urbano in cui lo spazio è limitato, soglie di occupazione di una superficie di almeno 15 ettari e di superficie lorda pavimentata superiore a 150 000 m² sono talmente elevate che, in pratica, la maggior parte dei progetti di riassetto urbano è a priori sottratta all'obbligo di realizzare una valutazione del loro impatto ambientale. Spetta in definitiva al Tribunale amministrativo di Vienna stabilire se la totalità o la quasi totalità dei progetti interessati sia sottratta a priori a tale obbligo, il che non sarebbe in linea di principio compatibile con la direttiva.

Inoltre, la direttiva osta al rilascio, prima o durante la realizzazione di una necessaria valutazione dell'impatto ambientale o prima della conclusione di un esame caso per caso dell'impatto ambientale diretto a determinare se una siffatta valutazione sia necessaria, di permessi di costruire per progetti individuali di lavori che rientrano nell'ambito di progetti di riassetto urbano più ampi.