Diritto d'autore: la tutela per la ritrasmissione transfrontaliera di programmi satellitari spetta allo Stato di emissione

La Redazione
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29 Maggio 2023

La CGUE, con sentenza del 25 maggio 2023 (C-290/21), afferma che, in tema di ritrasmissione transfrontaliera di programmi via satellite, il principio dello Stato di emissione si applica altresì all'offerente di pacchetti satellitari. Di conseguenza, qualora sia obbligato ad ottenere, per l'atto di comunicazione al pubblico al quale partecipa, l'autorizzazione dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi di cui trattasi, l'offerente di pacchetti deve attenersi alla legislazione nazionale del Paese in cui il segnale viene immesso direttamente nel satellite.

La ricorrente nel procedimento principale è una società austriaca di gestione collettiva dei diritti d'autore. Essa è titolare di una licenza di utilizzazione per opere musicali che la autorizza ad esercitare, a titolo fiduciario, diritti di radiodiffusione sul territorio austriaco. La società C. è un operatore televisivo con sede in Lussemburgo che offre in Austria, via satellite, pacchetti di programmi criptati (pacchetti satellitari) di numerosi organismi di radiodiffusione situati in altri Stati membri, in alta definizione o in definizione standard.

L'inserimento di ciascuno dei segnali satellitari portatori di programmi nella sequenza di comunicazione (uplink) è effettuato in prevalenza dagli stessi organismi di radiodiffusione, talvolta da C., in tali altri Stati membri. Viene trasmesso un flusso di dati contenente l'intero programma in alta definizione e informazioni supplementari, quali i dati audio e i sottotitoli. Dopo essere stato «ritrasmesso» dal satellite, tale flusso di dati viene captato da impianti di ricezione satellitare all'interno di una zona di copertura. Detto flusso è quindi frazionato e l'utente può accedere a ciascuno dei programmi su un terminale mediante un dispositivo di decodificazione. I pacchetti satellitari forniti da C. contengono programmi televisivi a pagamento e gratuiti. Contrariamente ai programmi televisivi a pagamento, questi ultimi non sono criptati e possono essere ricevuti da chiunque in definizione standard sul territorio austriaco.

Ritenendo che C. ledesse i diritti di cui essa assicura la gestione, l'AKM ha proposto dinanzi ai giudici austriaci un ricorso diretto, in sostanza, all'inibizione della diffusione, da parte di C., dei segnali satellitari in Austria nonché al pagamento di un indennizzo, facendo valere che, negli Stati membri in cui ha luogo l'atto di emissione o di comunicazione al pubblico mediante satellite, nessuna autorizzazione era stata ottenuta per un'utilizzazione del genere e che essa non aveva autorizzato detta diffusione in Austria.

Investita di ricorsi per cassazione (Revision) contro una sentenza dell'Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land, Vienna, Austria), che aveva considerato, in particolare, che i pacchetti satellitari di cui trattasi erano diretti ad un pubblico nuovo, vale a dire ad un pubblico diverso da quello destinatario delle trasmissioni in chiaro da parte degli operatori di radiodiffusione, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) ha deciso di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte in merito all'interpretazione della direttiva 93/831 e, segnatamente, del suo articolo 1, paragrafo 2, lettera b). In base a tale disposizione, la comunicazione al pubblico via satellite si configura unicamente nello Stato membro in cui, sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi sono inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.

Giudizio della Corte

La Corte dichiara che, qualora un offerente di pacchetti satellitari sia obbligato ad ottenere, per l'atto di comunicazione al pubblico via satellite al quale partecipa, l'autorizzazione dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi di cui trattasi, tale autorizzazione deve essere ottenuta, al pari di quella concessa all'organismo di radiodiffusione, unicamente nello Stato membro in cui i segnali portatori di programmi sono immessi nella sequenza di comunicazione diretta al satellite.

La Corte ricorda anzitutto che, affinché si applichi la regola di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 93/83, si deve trattare di una «comunicazione al pubblico via satellite», ai sensi dello stesso articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), disposizioni che pongono condizioni cumulative a tal fine. Pertanto, una trasmissione costituisce una sola «comunicazione al pubblico via satellite» allorché è caratterizzata dall'«atto di inserire» segnali portatori di programmi effettuato «sotto il controllo e la responsabilità dell'organismo di radiodiffusione», tali segnali sono inseriti «in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra», detti segnali sono «destinati ad essere ricevuti dal pubblico» e, qualora gli stessi segnali siano criptati, il loro dispositivo di decriptazione è «mess[o] a disposizione del pubblico a cura dell'organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso».

Poi, tanto una trasmissione indiretta di programmi televisivi quanto una loro trasmissione diretta che soddisfino tutte le suddette condizioni cumulative devono essere considerate, ciascuna, una sola comunicazione al pubblico via satellite e quindi indivisibile. Tuttavia, l'indivisibilità di una siffatta comunicazione non significa necessariamente che l'intervento dell'offerente di pacchetti satellitari in tale comunicazione possa essere effettuato senza l'autorizzazione dei titolari di diritti interessati.

Infine, un'autorizzazione del genere deve essere ottenuta, in particolare, dalla persona che avvia tale comunicazione o che interviene in occasione di quest'ultima, di modo che, mediantetale comunicazione, essa renda le opere protette accessibili ad un pubblico nuovo, vale a dire a un pubblico che non era stato preso in considerazione dagli autori delle opere protette nell'ambito di un'autorizzazione concessa ad un'altra persona. Orbene, una comunicazione al pubblico via satellite, come quella oggetto del procedimento principale, è avviata dall'organismo di radiodiffusione sotto il controllo e la responsabilità del quale i segnali portatori di programmi sono inseriti nella sequenza di comunicazione diretta al satellite. È inoltre pacifico che tale organismo rende in tal modo le opere protette accessibili, in regola generale, ad un pubblico nuovo. Di conseguenza, detto organismo è obbligato ad ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 2 della direttiva 93/83.

La Corte rileva altresì che, nella misura in cui si ritiene che una siffatta comunicazione al pubblico via satellite venga effettuata soltanto nello Stato membro in cui i segnali portatori di programmi sono inseriti nella sequenza di comunicazione diretta al satellite, l'organismo di radiodiffusione è obbligato ad ottenere la suddetta autorizzazione unicamente in tale Stato membro. Tuttavia, essa precisa che, al fine di determinare il compenso adeguato dei titolari per tale comunicazione delle loro opere, si deve tener conto di tutti gli aspetti dell'emissione, quali il numero effettivo e il numero potenziale dei telespettatori di quest'ultima. Essa ne deduce che, se una parte di tali telespettatori effettivi o potenziali è situata in Stati membri diversi da quello in cui i segnali portatori di programmi sono inseriti nella sequenza di comunicazione diretta al satellite, spetta, se del caso, alle diverse società di gestione collettiva interessate trovare soluzioni adeguate per garantire un equo compenso a detti titolari.

Ciò premesso, la Corte ricorda che non si può escludere che altri operatori intervengano nell'ambito di una comunicazione al pubblico via satellite in modo da rendere accessibili le opere o i materiali protetti ad un pubblico più ampio di quello cui si rivolge l'organismo di radiodiffusione in questione. In un'ipotesi del genere, l'intervento di tali operatori non è coperto dall'autorizzazione concessa a detto organismo. Ciò può verificarsi, in particolare, allorché un operatore amplia la cerchia di persone aventi accesso a tale comunicazione e rende così le opere o i materiali protetti accessibili a un pubblico nuovo.

Inoltre, la Corte rileva che dai considerando 5, 14 e 15 della direttiva 93/83 emerge che l'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), [di quest'ultima] mira a garantire che qualsiasi «comunicazione al pubblico via satellite» sia soggetta esclusivamente alla normativa sul diritto d'autore e i diritti connessi vigente nello Stato membro in cui i segnali portatori di programmi sono inseriti nella sequenza di comunicazione diretta al satellite. Pertanto, sarebbe contrario a tale obiettivo se l'offerente di pacchetti satellitari dovesse ottenere l'autorizzazione dei titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi di cui trattasi anche in altri Stati membri.

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[1] Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU 1993, L 248, pag. 15).