L'ex marito deve pagare la scuola privata per la figlia anche se non era d'accordo
29 Maggio 2023
La Corte d'Appello di Roma aveva parzialmente accolto l'opposizione proposta dall'ex marito al decreto ingiuntivo ottenuto dall'ex moglie per il rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia minore. In particolare, le spese si riferivano all'iscrizione ad una scuola privata sulla quale il padre aveva previamente opposto il proprio dissenso. La donna ha proposto ricorso in Cassazione. In particolare la ricorrente invoca il principio di diritto secondo cui il genitore collocatario non ha un obbligo di informazione e concertazione preventiva con l'altro sulla determinazione delle spese straordinarie, sussistendo in ogni caso in capo all'altro coniuge l'obbligo di rimborso. La doglianza è fondata. Difatti l'art. 155, comma 3, c.c. (oggi art. 337-ter c.c.) «consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione "alle decisioni di maggiore interesse", mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso» (Cass. civ., n. 15240/2018). La giurisprudenza ha anche chiarito che le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede di separazione siano state poste a carico di entrambi i genitori, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico, condividono la natura di quest'ultimo «qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto». La conseguenza è che il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva per ottenere il rimborso della quota spettante all'altro senza doversi munire di ulteriore titolo esecutivo (Cass. civ. n. 3835/2021). Risulta fondata anche l'ulteriore censura relativa alla carenza di motivazione in merito alle ragioni del dissenso del padre circa l'iscrizione della bambina alla scuola privata. Infatti, riprendendo le parole del Collegio, «il giudice di merito ha condotto la sua indagine nella sola verifica dell'esistenza dell'eventuale dissenso del padre, come se questi avesse un potere di veto anche senza motivazione specifica. Su tale aspetto la Corte avrebbe dovuto focalizzare la sua analisi, poichè nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori» (Cass. civ. n. 16175/2015; Cass. civ. n. 5059/2021). Il criterio da seguire è sempre quello dell'interesse del minore e della compatibilità della spesa rispetto alla sua effettiva utilità e la sostenibilità economica da parte dei genitori. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla corte d'appello.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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