L’esdebitazione nella liquidazione controllata e nella liquidazione giudiziale

La Redazione
La Redazione
30 Maggio 2023

Il Tribunale di Bologna, con questa pronuncia, svolge alcune considerazioni in tema di documentazione che il debitore è tenuto a depositare unitamente al ricorso per la liquidazione controllata, nonché in merito alla diversa disciplina cui il CCII sottopone l'istituto dell'esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata.

Il Tribunale di Bologna si pronuncia favorevolmente su una domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII.

Il Tribunale, ritenuta sussistente la propria competenza, si esprime preliminarmente sulla questione della applicabilità al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, per i casi non regolati dal Capo IX del Codice, delle disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III, così come stabilito dall'art. 270, comma 5 CCII. In particolare, i Giudici si chiedono se, in forza di tale disposizione, debba trovare applicazione anche l'art. 39, comma 1 CCIIche descrive la documentazione che il debitore è tenuto a depositare unitamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Sul punto, segnalano gli stessi Giudici che, pur non contenendo l'art. 269 CCII alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, il medesimo articolo, al comma 2, dispone che l'OCC, nella propria relazione, “esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”. Prosegue il Tribunale: “in funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista dall'art. 14-ter L. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio”. Elencata la documentazione di cui – anche alla luce dell'art. 67, comma 2 CCII in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – appare necessario il deposito da parte del debitore persona fisica non esercente attività d'impresa, il Tribunale dichiara di ritenere depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.

Venendo alla questione della esdebitazione, i Giudici bolognesi segnalano che “il Codice della Crisi ha introdotto una nuova disciplina dell'esdebitazione nella Liquidazione giudiziale e nella Liquidazione controllata (artt. 278 e ss.), consentendo al debitore di ottenere l'esdebitazione anche nel corso della procedura, purché siano trascorsi tre anni dall'apertura”.

Ciò detto, il Tribunale espone le differenze presenti, all'interno del CCII, tra le previsioni dettate in materia di liquidazione giudiziale e liquidazione controllata, con riferimento alla possibilità, per il Tribunale, di dichiarare l'esdebitazioned'ufficio, nonché all'insorgere del diritto, in capo al debitore, di accedere a tale istituto.

Affermano i Giudici: “Il tenore letterale delle norme che disciplinano l'esdebitazione nelle due procedure inducono effettivamente a ritenere che, mentre la chiusura della liquidazione giudiziale consente al debitore in ogni caso di domandare l'esdebitazione, qualsiasi sia il momento in cui la stessa interviene, anche se anteriore ai tre anni, diversamente nella procedura di liquidazione controllata la chiusura anticipata (ovvero prima dei tre anni dall'apertura) non potrebbe permettere al debitore di ottenere l'esdebitazione”. Da tanto, il Tribunale fa discendere che “È quindi interesse del debitore protrarre la procedura quanto meno fino allo scadere dei tre anni, trascorsi i quali potrà ottenere – se ne ricorrono i presupposti – l'esdebitazione”.

Avendo i Giudici, nella pronuncia in oggetto, determinato la somma mensile netta necessaria a soddisfare il mantenimento del debitore e della propria famiglia – essendo invece i redditi ulteriori destinati alla soddisfazione dei creditori – viene osservato, alla luce delle considerazioni di cui sopra, che il Liquidatore potrà apprendere la quota dello stipendio che supera tale somma per tre anni, “Trascorso tale termine, se interverrà l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile”.

Fatte queste considerazioni, il Tribunale dichiara aperta la liquidazione controllata.