CNDCEC: linee guida sui compensi del Gestore della crisi da sovraindebitamento

La Redazione
31 Maggio 2023

Il Gruppo di lavoro del CNDCEC “Metodi ADR” ha pubblicato un documento denominato “Linee guida sui compensi del Gestore nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, che si propone di di risolvere alcune problematiche legate alla determinazione dei compensi spettanti agli OCC nell'ambito delle procedure disciplinate dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza.

Il Gruppo di lavoro del CNDCEC “Metodi ADR” ha pubblicato un documento denominato “Linee guida sui compensi del Gestore nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento”, che si propone di risolvere alcune problematiche legate alla determinazione dei compensi spettanti agli OCC (Organismi di Composizione della Crisi) nell'ambito delle procedure disciplinate dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, con specifico riferimento alla percezione di acconti in talune ipotesi ed alla liquidazione dei compensi al termine della fase esecutiva delle procedure.

In particolare, il documento indica “le linee guida per la pattuizione e la determinazione del compenso dell'OCC, nonché per la corresponsione di acconti sul compenso finale da prevedere nelle diverse fasi delle diverse procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento previste dal CCII”.

Il documento tiene conto, in mancanza di un orientamento univoco e generalmente riconosciuto, delle più recenti pronunce giurisprudenziali (Trib. Napoli, 22 marzo 2023, che riprende Cass. 19 dicembre 2019 n. 34105), nonché delle linee guida emanate da alcuni Tribunali (cfr. Trib. Ferrara).

Quanto agli acconti, nello specifico, il documento ricorda che l'art. 15 c. 2 DM 202/2014 prevede l'ammissibilità di acconti sul compenso finale; vengono dunque indicate le modalità con le quali occorrerà procedere alla corresponsione degli acconti. È poi precisato che, una volta raggiunta la percentuale previamente stabilita del compenso complessivo pattuito mediante gli acconti, la residua percentuale (il saldo finale) verrà così corrisposta:

  • mediante il pagamento dilazionato, in prededuzione, contenuto nella proposta di ristrutturazione-accordo /concordato minore – liquidazione per euro …. pari al ___ %,
  • mediante il pagamento residuale finale di euro ……, previo apposito accantonamento anch'esso contenuto nella proposta di ristrutturazione-accordo/concordato minore – liquidazione, previsto al termine dell'esecuzione del Piano, che sarà oggetto di liquidazione finale da parte del Giudice ai sensi degli artt. 71, 81 c. 4 del D.Lgs. 14/2019.

Quanto agli obblighi del debitore, ovviamente, il compenso è dovuto dal sovraindebitato indipendentemente dall'esito delle attività previste dalla Legge. Si legge, però, che “Tuttavia, in caso di mancata omologa da parte del Tribunale del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, dell'accordo/concordato minore oppure di mancata dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio o controllata, non dipendenti da cause imputabili all'Organismo o al Gestore, né dal sovraindebitato, è facoltà dell'OCC ridurre del ___% il compenso complessivo residuo pattuito, che dovrà essere versato dal debitore al medesimo Organismo entro e non oltre ___ gg dalla data del provvedimento di diniego del Tribunale.

Il documento contiene poi indicazioni con riferimento ai rapporti tra l'OCC e il gestore, rapporti che sono regolati mediante una lettera di incarico professionale, e, infine, alla ripartizione proporzionale del compenso nell'ipotesi di successione di OCC o gestori nella medesima procedura.

Al documento sono, infine, allegati:

  • il modello “Comunicazione preventivo compensi e spese”;
  • il modello “Lettera di incarico professionale”.

Fonte: www.mementopiu.it