Il gestore della crisi e l'accesso alle banche dati pubbliche: una lacuna del Codice della crisi

Daniele Portinaro
31 Maggio 2023

L'Autore si interroga sulla perdurante applicabilità ai gestori della crisi da sovraindebitamento dell'art. 15 l. n. 3 del 2012, in presenza di una lacuna nel nuovo CCII, che nulla dispone in ordine alla facoltà (e al potere) del medesimo professionista di rivolgersi al Presidente del Tribunale o ad altro giudice da esso delegato per chiedere l'autorizzazione all'accesso alle banche dati pubbliche.

Come noto, l'art. 390 CCII è la disposizione deputata a regolare i profili di diritto intertemporale delle procedure concorsuali e, in particolare, quella che limita l'applicazione della L. 3/2012 alle soleprocedure di sovraindebitamento la cui domanda sia stata proposta prima del 15 luglio 2022 ovvero alle procedure pendenti a tale data. Tuttavia, in assenza di una specifica previsione che riproduca l'art. 15 della predetta legge, ci si chiede se il gestore della crisi abbia ancora la facoltà (ed il potere) di rivolgersi al Presidente del Tribunale o ad altro giudice da esso delegato per chiedere l'autorizzazione all'accesso alle banche dati pubbliche, proprio in forza di tale articolo.

La facoltà (ed il potere) di accedere alle banche dati pubbliche attribuita, per il tramite di un'autorizzazione giudiziale, al gestore della crisi da sovraindebitamento costituisce un rilevante strumento per esercitare al meglio le funzioni che la legge demanda a quest'ultimo. In particolare, tramite l'analisi dei dati che sono registrati presso tali banche dati il professionista è posto nelle condizioni di accertare la sussistenza di condotte fraudolente realizzate dal debitore e, al contempo, di ricostruire più analiticamente sfaccettature dell'indebitamento e, talvolta, delle cause che lo hanno generato.

Questo potere veniva espressamente riconosciuto al gestore dall'art. 15 L. 3/2012, il quale prevede – tutt'ora, non essendo stato espressamente abrogato dal CCII – che gli organismi di composizione della crisi, previa autorizzazione del giudice, possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, d.lgs 13 agosto 2010,n. 141.

Tuttavia, nonostante l'importanza del predetto potere, il legislatore del Codice della crisi non ha espressamente regolato la facoltà di accesso alle banche dati pubbliche da parte del gestore della crisi.

Infatti, sono state disciplinate solo le attribuzioni conferite ad altri organi – come, ad esempio, quelle del curatore della liquidazione giudiziale –, le quali mal si prestano ad un'applicazione analogica, anche per ragioni di carattere procedimentale, al gestore della crisi da sovraindebitamento.

Peraltro, il Codice della crisi, mediante l'art. 390 CCII, ha previsto che la L. 3/2012 non debba più essere applicata, salvo che per i i procedimenti introdotti con domande depositate prima del 15 luglio 2022 e quelli ancora pendenti alla medesima data.

Ci si pone dunque l'interrogativo sulla perdurante applicabilità ai gestori della crisi da sovraindebitamento dell'art. 15 l. n. 3 del 2012, in presenza di una lacuna nel nuovo CCII, che nulla dispone in ordine ai poteri del medesimo professionista.

Ebbene, si ritiene che la risposta al quesito debba essere positiva.

Da un punto di vista formale, infatti, la L. 3/2012 non è stata abrogata dal Codice della crisi e rimane, quindi, normativa vigente dell'ordinamento.

Peraltro, tornando a quanto dispone l'art. 390 CCII, ci si potrà rendere conto come il Codice escluda l'applicazione della L. 3/2012 solo per i procedimenti giudiziali introdotti successivamente al 15 luglio 2022. Tuttavia, a ben vedere, quando il gestore chiede l'autorizzazione e accede alle banche dati, non risulta pendente alcun procedimento, perché le richieste e le verifiche vengono espletate in una fase pre-processuale.

È lecito ritenere, pertanto, che i gestori della crisi potranno sempre chiedere l'autorizzazione ad accedere alle banche dati pubbliche ai sensi dell'art. 15 l. n. 3 del 2012.