Procuratore extra districtum, tra elezione di domicilio e indicazione dell’indirizzo PEC

Redazione scientifica
01 Giugno 2023

Ai sensi dell'art. 82 r.d. n. 37/1934 il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, ovvero indicare l'indirizzo PEC.

La vicenda trae origine dalla sentenza con cui la Corte d'Appello di Bologna dichiarava inammissibile l'impugnazioneproposta dal Comune, in quanto depositata oltre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. dalla notificazione della sentenza di primo grado eseguita al difensore del Comune presso il domicilio eletto dalla parte per il giudizio.

Il Comune impugnava la pronuncia in Cassazione per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione la notificazione della sentenza eseguita presso il domicilio eletto dalla parte invece che presso il procuratore costituito, che aveva espressamente optato per l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata quale recapito da utilizzare per le comunicazioni e notificazioni relative al processo.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, richiamando il principio secondo cui «L'elezione di domicilio prescritta dal r.d. n. 37 del 1934, art. 82 per il procuratore che esercita la professione fuori del circondario del tribunale presso il quale è in corso il processo costituisce un atto del difensore distinto ed autonomo rispetto a quella della parte rappresentata. Ne consegue che, ai fini della validità della notificazione della sentenza per il decorso del termine breve dell'impugnazione e del correlato atto di gravame, occorre considerare il solo domicilio indicato dal detto procuratore ai sensi della citata disposizione, mentre è irrilevante che a tale domicilio non si faccia riferimento nella procura alle liti o che in questa l'assistito avesse indicato la residenza od eletto il domicilio” (Cass. civ. sez. VI-2, 21 marzo 2019, n. 8081). In motivazione, è stato richiamato il principio già espresso dalle Sezioni Unite (Cass. civ. sez. un. 5 ottobre 2007, n. 20845).

Il Collegio ha ritenuto di dare continuità a tale interpretazione, in applicazione del principio già espresso dalle Sezioni Unite nel 2007 e non convenientemente superato dalla giurisprudenza successiva, principio che va attualizzato nel nuovo contesto rappresentato dalla disciplina sul processo civile telematico, con particolare riferimento al “concetto” di domicilio digitale, in linea con l'interpretazione evolutiva resa dalle Sezioni Unite nel 2012.

In definitiva, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto «ai sensi dell'art. 82 r.d. n. 37/1934 il procuratore che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo ovvero, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche degli artt. 125 e 366 c.p.c., apportate dall'art. 25 l. n. 183/2012, e sino all'entrata in vigore dell'art. 16-sexies d.l. n. 179/2012, conv. con modif. in l. n. 221/2012, indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, intendendosi, in difetto, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, rimanendo per converso irrilevante, ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione, nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti».

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