Se uno degli allegati trasmessi via PEC non è firmato, il ricorso per Cassazione è inammissibile?

Redazione scientifica
01 Giugno 2023

La parte privata, a pena di inammissibilità, deve sottoscrivere con firma digitale gli atti allegati all'impugnazione ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies del d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020. Tra gli atti allegati che vanno sottoscritti con firma digitale ex art. 24 d.l. n. 137/2020, però, non c'è il provvedimento impugnato, cioè la sentenza o ordinanza impugnata.

La Corte di cassazione, nella sentenza del 23 maggio 2023, n. 22135, ha esaminato il ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 24, comma 6-septies del d.l. n. 137/2020 conv. in l. n. 176/2020, in quanto esso, depositato in via telematica, risultava privo della firma digitale per uno degli allegati, come invece previsto dal comma 6-sexies dell'art. 24 citato.

Il ricorrente denunciava violazione di legge con riferimento all'art. 24, comma 6-bis, 6-sexies e 6-sexies del d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, deducendo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, il ricorso era stato correttamente presentato via PEC completo di firma digitalequanto all'atto di impugnazione e alla procura speciale e che era la sentenza impugnata, allegata a titolo di completezza, che non recava invece la firma digitale.

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando preliminarmente l'art. 24 del d.l. n. 137/2020 che, nel testo vigente a seguito della conversione nella l. n. 176/2020 (Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), al comma 6-sexies, prevede che «Fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione e' altresi' inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non e' sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformita' all'originale. Secondo i giudici l'ipotesi che viene in rilievo nel caso di specie appare essere quella della lettera b), atteso cheil provvedimento impugnato afferma che «uno degli allegati al ricorso non è firmato digitalmente».

Tra gli atti allegati che vanno sottoscritti con firma digitale ex art. 24 d.l. n. 137, conv. in l. n. 176/2020, però, non c'è il provvedimento impugnato, cioè la sentenza o ordinanza impugnata, perché la sua trasmissione al giudice dell'impugnazione spetta alla cancelleria del giudice ex art. 164 disp. att. c.p.p. (ora abrogato) che ha emesso il provvedimento e non alla parte privata che, se lo fa, compie un adempimento cui non è tenuta. La sentenza si conforma in tal senso all'orientamento espresso dalla sezione quinta (Cass. pen., sez. V, n. 10721/2021), in cui la Corte, in un caso di ricorso in materia cautelare che, al di là della forma del provvedimento impugnato, è del tutto sovrapponibile al presente, ha ritenuto che l'invio dello stesso da parte del ricorrente sia superfluo, perché anche in materia cautelare il provvedimento impugnato deve essere trasmesso per legge dall'autorità procedente, ed ha conseguentemente ritenuto che non possa incidere sulla rituale proposizione dell'impugnazione se non è firmato digitalmente.

Per questi motivi, la Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Firenze per l'ulteriore corso.

Meritano peraltro di essere conclusivamente effettuate due notazioni alle norme richiamate nella sentenza in esame. La prima riguarda l'art. 24, lettera b), d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020. In merito deve osservarsi che il nuovo art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, introdotto in sede di conversione del d.l. n. 162/2022, ha disposto che le previsioni contenute nell'art. 24 del d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176/2020, indicate continueranno ad essere applicabili fino alla piena istituzionalizzazione del PPT. Nel contempo la medesima norma nel riscrivere le disposizioni in tema di proposizione dell'impugnazione a mezzo PEC, ha ribadito che il difensore deve sottoscrivere digitalmente anche la copia informatica degli allegati “per conformità all'originale” (art. 87-bis, comma 3). L'omissione di tale adempimento, tuttavia, non determina più l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo stata ricompresa tale causa di inammissibilità tra quelle elencate nell'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150/2022. Non è stata riproposta, dunque, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lettera b), del d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020.

La seconda riguarda l'art. 164 disp. att. c.p.p., che, sebbene abrogato, continua ad applicarsi ai sensi dell'art. 87, comma 6, del d.lgs. n. 150/2022 fino alla transizione al processo telematico e cioè fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti previsti dal comma 1 del medesimo art. 87 ovvero fino al diverso termine previsto dal comma 3 sempre dell'art. 87.

*Tratto da: www.dirittoegiustizia.it