La riforma delle disposizioni di attuazione rilevanti in materia di processo telematico

05 Giugno 2023

Il contributo esamina le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al d.lgs. n. 271/1989, modificate o abrogate dall'art. 41 del d.lgs. n. 150/2022.
Premessa

L'art. 41 del d.lgs. n. 150/2022 ha modificato alcune delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al d.lgs. n. 271/1989, mentre altre disposizioni sono state abrogate. Alcuni di questi interventi riformatori sono stati determinati anche dalla introduzione nel codice di rito delle disposizioni che istituiscono il processo penale telematico.

La disciplina della "formazione della sentenza"

Si fa riferimento alla riformulazione dell'art. 154 disp. att. c.p.p. che disciplina le formalità da osservare nel caso di redazione non immediata dei motivi della sentenza. Le nuove regole in materia di redazione degli atti in forma di “documento informatico”, dettate dall'art. 110 c.p.p., rendono anacronistico il riferimento alla “minuta” dei motivi della sentenza redatta dall'estensore, che è stato sostituito con la mera messa a disposizione del presidente di una bozza di tali motivi. In buona sostanza, la disposizione di attuazione è stata adeguata a quanto già avviene nella prassi, perché, in genere, l'estensore fornisce al presidente una bozza dei motivi della decisione, spesso in via informatica.

È divenuto analogamente anacronistico il percorso di formazione dell'originale della decisione come previsto dalla stessa disposizione di attuazione. Si allude alla consegna della minuta, sottoscritta dall'estensore e dal presidente, alla cancelleria per la formazione dell'originale e la verifica successiva, da parte del presidente e dell'estensore, della corrispondenza dell'originale alla minuta, prima della sottoscrizione. Secondo il modello introdotto dalla riforma, il presidente del collegio riceve la bozza dei motivi della decisione; se sorgono questioni sulla motivazione, ne dà lettura al collegio, che può designare un altro estensore; all'esito del procedimento, il presidente e l'estensore sottoscrivono la sentenza, formando l'originale della stessa.

L'abrogazione dell'art. 164 disp. att. c.p.p.

È stato poi abrogato l'art. 164 disp. att. c.p.p. che onerava le parti a depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'art. 584 c.p.p. oltre a due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello, o a cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre a una copia per il procuratore generale. Questi oneri, che se non rispettati comunque comportavano l'obbligo di pagare le relative spese, miravano a semplificare l'attività della cancelleria per l'inoltro dell'impugnazione al giudice competente per la decisione.

Una volta prevista come regola generale quella della formazione dell'atto di impugnazione in forma di documento informatico (come disciplinato dall'art. 110 c.p.p.) e dal momento che è stabilito che il deposito della stessa avviene in modo telematico in ragione del rinvio contenuto nel novellato art. 582 c.p.p. all'art. 111-bis c.p.p., diventa privo di qualsiasi ragione pratica il deposito di un numero di copie sufficiente per le diverse parti. La disposizione di attuazione, del resto, non conserva significato neppure nel caso di deposito dell'impugnazione, personalmente ad opera della parte privata o a mezzo di un incaricato, in forma di documento analogico, essendo prevista la conversione di tale atto in documento informatico “senza ritardo” (art. 110, comma 4, c.p.p.).

Lo stesso art. 164 disp. att. c.p.p., al comma 4, prevedeva che, a cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione. Anche questa disposizione è stata abrogata, avendo perso di significato in un sistema processuale in cui il giudice dell'impugnazione può accedere al fascicolo processuale informatico.

Lo stesso art. 164 disp. att. c.p.p., tuttavia, sebbene abrogato, continua ad applicarsi ai sensi dell'art. 87, comma 6, del d.lgs. n. 150/2022 fino alla transizione al processo telematico e cioèfino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti previsti dal comma 1 del medesimo art. 87 ovvero fino al diverso termine previsto dal comma 3 sempre dell'art. 87.

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