Patto di maggiorazione del canone di locazione
06 Giugno 2023
Nei contratti di locazione ad uso non abitativo, deve considerarsi nullo il patto con il quale le parti concordano un canone superiore a quello dichiarato, anche nel caso in cui la sua previsione attenga al momento genetico e non soltanto funzionale del rapporto. Il patto resta nullo anche se viene registrato. Tale nullità, tuttavia, vitiatur sed non vitiat: ciò significa che riguarda soltanto il patto di maggiorazione del canone (che, pertanto, sarà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione) e non si estende al contratto di locazione tempestivamente registrato, che rimane valido e continua ad applicarsi tra le parti. Segnaliamo che il tema, molto rilevante sotto un profilo pratico, è stato più volte discusso in giurisprudenza. Tra le pronunce segnaliamo: - Cass. SU 9 ottobre 2017 n. 23601, secondo cui è nullo il patto con il quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; - Cass. 2 marzo 2018 n. 4922, secondo cui la sanzione della nullità prevista dall'art. 79 L. 392/78 (norma peraltro oggi abolita nel caso di destinazione abitativa dell'immobile: art. 14 c. 4 L. 431/98), tradizionalmente volta a colpire le sole maggiorazioni del canone previste in itinere e diverse da quelle consentite ex lege, “va letta nel senso che il patto di maggiorazione è nullo anche se la sua previsione attiene al modello genetico e non solo funzionale del rapporto”. |