Patto di maggiorazione del canone di locazione

La Redazione
06 Giugno 2023

In tema di locazione ad uso non abitativo, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla validità o meno del patto con cui le parti concordano un canone superiore a quello dichiarato nel contratto.

Nei contratti di locazione ad uso non abitativo, deve considerarsi nullo il patto con il quale le parti concordano un canone superiore a quello dichiarato, anche nel caso in cui la sua previsione attenga al momento genetico e non soltanto funzionale del rapporto.

Il patto resta nullo anche se viene registrato.

Tale nullità, tuttavia, vitiatur sed non vitiat: ciò significa che riguarda soltanto il patto di maggiorazione del canone (che, pertanto, sarà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione) e non si estende al contratto di locazione tempestivamente registrato, che rimane valido e continua ad applicarsi tra le parti.

Segnaliamo che il tema, molto rilevante sotto un profilo pratico, è stato più volte discusso in giurisprudenza. Tra le pronunce segnaliamo:

- Cass. SU 9 ottobre 2017 n. 23601, secondo cui è nullo il patto con il quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato;

- Cass. 2 marzo 2018 n. 4922, secondo cui la sanzione della nullità prevista dall'art. 79 L. 392/78 (norma peraltro oggi abolita nel caso di destinazione abitativa dell'immobile: art. 14 c. 4 L. 431/98), tradizionalmente volta a colpire  le sole maggiorazioni del canone previste in itinere e diverse da quelle consentite ex lege, “va letta nel senso che il patto di maggiorazione è nullo anche se la sua previsione attiene al modello genetico e non solo funzionale del rapporto”.

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