Il cumulo della domanda di separazione e divorzio oggetto di rinvio pregiudiziale alla Cassazione

Redazione Scientifica
06 Giugno 2023

Con ordinanza del 31 maggio 2023, il Tribunale di Treviso ha attivato l'istituto introdotto dalla Riforma Cartabia con l'art. 363-bis c.p.c. per risolvere la questione dell'ammissibilità del cumulo della domanda di separazione e divorzio in sede consensuale.

Anche il Tribunale di Treviso è stato chiamato a decidere su una domanda congiunta di divorzio e separazione in sede consensuale. Rispetto all'accoglimento delle conclusioni delle parti, risulta però preliminare per il giudice valutare la questione giuridica afferente all'ammissibilità del cumulo, in via consensuale, delle due domande, a seguito dell'entrata in vigore delle novità previste dalla riforma Cartabia lo scorso 28 febbraio 2023. Il legislatore, infatti, ha provveduto a disciplinare «unicamente l'eventualità in cui il ricorrente, in sede contenziosa, presenti il ricorso per separazione giudiziale, formulando altresì domanda sul divorzio, senza nulla disporre in merito all'eventualità in cui i coniugi presentino, cumulativamente, le stesse domande ma in via consensuale».

«La risoluzione della questione di diritto non pare agevole, attesa la difficoltà di rinvenire un'interpretazione univoca, nella giurisprudenza di merito ma anche in dottrina, relativamente all'ammissibilità della proposizione, in via consensuale, del cumulo delle domande di separazione e di divorzio». La sussistenza di gravi difficoltà interpretative è dimostrata dal fatto che i giudici di merito hanno optato per soluzioni contrastanti «oppure si sono riservati di adottare ulteriori provvedimenti in tema, ritenendo che allo stato attuale “gli orientamenti dei Tribunali non appaiono sufficientemente stabilizzati” (cfr. nota del Tribunale di Macerata del 21 aprile 2023)».

Anche la dottrina si è divisa su due filoni interpretativi che, da un lato, ammettono il cumulo delle domande di separazione e divorzio in procedimenti non contenziosi, facendo leva sul principio di economia processuale «per la perfetta sovrapponibilità di molte delle domande consequenziali che vengono proposte nei due giudizi e pur nella diversità della domanda» con considerevole risparmio di tempo e di energie processuali. Dall'altro lato, tale possibilità di cumulo viene esclusa, invocando rilievi di carattere sia letterale, sia sistematico, sia, ancora, sostanziale. L'istituto in parola è infatti ammesso dalla legge soltanto nel caso del procedimento contenzioso e la disciplina dei procedimenti su domanda congiunta è disciplinata dall'articolo 473-bis.51 c.p.c. che non richiama l'articolo 473-bis.49 c.p.c. Inoltre, sottolinea tale orientamento, la legge delega non fa alcun riferimento al cumulo nei procedimenti non contenziosi.

In conclusione, la questione sollevata è «evidentemente suscettibile di porsi in numerosi giudizi. Osservando anche soltanto il dato numerico, le cifre dei provvedimenti di divorzio e separazione consensuale nei Tribunali costituiscono annualmente un numero considerevole di provvedimenti giurisdizionali e le domande cumulate congiunte sono già state proposte in tutto il territorio dello Stato».

Secondo il Tribunale di Treviso sono quindi configurabili i presupposti per l'applicazione dell'art. 363-bis c.p.c., apparendo opportuno un intervento nomofilattico della Corte di Cassazione. Il procedimento viene dunque sospeso e l'ordinanza immediatamente trasmessa alla Suprema Corte.