Contratti pubblici: divieto di aggiudicazione in favore degli operatori economici sotto l'influenza russa

Roberto Fusco
06 Giugno 2023

L'art. 5-duodecies del Regolamento UE 2022/576 impedisce aggiudicazione (e la prosecuzione) di contratti pubblici a società che, in virtù della composizione della compagine sociale (lettera b) o in dipendenza da altri vincoli (lettera c), dimostrino un'influenza dominante di altre “entità” russe, non rilevando a tal fine la composizione del proprio Consiglio di amministrazione o la nazionalità del proprio Amministratore delegato.

La sentenza in commento contiene alcune interessanti precisazioni in merito alle modalità applicative dell'art. 5-duodecies del Regolamento UE 2022/576 nella parte in cui stabilisce il divieto di aggiudicare appalti e concessioni o di proseguire contratti con un'entità o un organismo che agiscono “per conto o sotto la direzione” di un soggetto di nazionalità russa.

Nel caso di specie la società controinteressata è una società di diritto italiano con sede nel territorio nazionale, il cui organo di amministrazione è composto da due membri (su tre) con cittadinanza russa, di cui uno è anche Presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore delegato della società. Dalla composizione degli organi direttivi della società controinteressata, parte ricorrente fa discendere l'applicazione della succitata disposizione, con richiesta di annullamento dell'aggiudicazione.

Il Collegio, però, ritiene di non condividere questa impostazione in quanto ha l'effetto di operare un'applicazione estensiva di un divieto, diretto a impedire l'aggiudicazione di appalti nei confronti di società che hanno sede in Russia. Infatti, il citato art. 5-duodecies, nel sancire il divieto di aggiudicare appalti e concessioni o di proseguire contratti con un'entità o un organismo che agiscono “per conto o sotto la direzione” di un soggetto di nazionalità russa, ha l'intento di impedire l'affidamento di contratti pubblici a società che, in virtù della composizione della compagine sociale (lettera b) o in dipendenza da altri vincoli (lettera c), risultino sotto l'influenza dominante di altre “entità” russe.

Sempre secondo il ragionamento del Collegio, è evidente che una società può dirsi sottoposta alla direzione soltanto di un'altra entità/società, sia essa persona giuridica o fisica e non del proprio amministratore, competente quest'ultimo a svolgere un'attività di gestione sulla base di una delega del Consiglio di amministrazione. Tale interpretazione risulta conforme alla disciplina interna e, ciò, considerando che l'art. 2497 c.c. precisa che l'attività di “direzione” riguarda i rapporti tra società controllante e società controllata e, quindi, tra più società appartenenti al medesimo gruppo, risultando del tutto distinta dall'attività di gestione che, invece, concerne la gestione e l'amministrazione della medesima società.

Inoltre, va considerato il carattere eccezionale del succitato art. 5-duodecies che, in quanto tale, non può che essere oggetto di un'interpretazione restrittiva, al fine di evitare ingiustificate e potenzialmente lesive estensioni di un divieto fortemente limitativo dei diritti di iniziativa e libertà commerciale.

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