Trust e imposta sulle successioni e donazioni

12 Giugno 2023

La circolare AE 20 ottobre 2022 n. 34/E ha posto fine ad un lungo e travagliato iter interpretativo avente ad oggetto l’imposta sulle successioni e donazioni, e conseguentemente l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale, dovute in riferimento agli atti che vengono posti in essere nell’ambito del trust.

Il documento di prassi sopra citato recepisce l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità il quale da tempo individua stabilmente la fattispecie imponibile ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni negli atti con i quali vengono trasferiti i beni conferiti in trust ai beneficiari e non invece, come per anni sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, negli atti di conferimento ossia gli atti per mezzo dei quali il disponente trasferisce i beni al trustee. 

Il quadro normativo

L'art. 2 c. 47-49 DL 262/2006 conv. in L. 286/2006 ha ripristinato come è noto l'imposta sulle successioni e donazioni in precedenza abrogata, determinando la reviviscenza del D.Lgs. 346/90.

Art. 2 c. 47-49 DL 262/2006 conv. in L. 286/2006

È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.

La norma in commento ha espressamente previsto l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, tra gli altri, “sulla costituzione dei vincoli di destinazione”, ma ha omesso di dare una definizione della categoria “vincoli di destinazione” i cui contorni rimangono a tutt'oggi non bene definiti.

Pur in assenza di una disposizione normativa che lo includa espressamente tra i vincoli di destinazione, il trust viene tradizionalmente ricompreso all'interno di tale categoria e l'Agenzia delle Entrate ha mostrato di condividere questa interpretazione sin dall'emanazione della Circolare 3/E del 2008.

La Circolare AE 22 gennaio 2008 n. 3/E al punto 5.4.1 afferma senza tuttavia argomentarlo: “Tra i vincoli di destinazione rientra anche la costituzione di trust, con la conseguenza che la disciplina recata dal predetto decreto-legge rappresenta il primo approccio sistematico della normativa nazionale in ordine alle modalità di applicazione delle imposte indirette al trust”.

Logica conseguenza dell'inclusione del trust all'interno della categoria dei vincoli di destinazione è che esso rientra potenzialmente tra le fattispecie imponibili dell'imposta di successione e donazione così come ripristinata dal DL 262/2006 conv. in L. 286/2006 nonché dell'imposta ipotecaria e catastale la cui disciplina come detto rimanda sostanzialmente a quella dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni e dell'imposta di registro.

Il D.Lgs. 347/1990, recante la disciplina delle imposte ipotecaria e catastale, rimanda per la determinazione della base imponibile al fine delle medesime imposte alla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni disponendo quanto segue:

- art. 2 c. 1: "L'imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni e donazioni"

- art. 10 c. 1: "Le volture catastali sono soggette all'imposta del 10 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2 […]".

Prima di analizzare in dettaglio le specifiche modalità mediante le quali il trust può essere assoggettato alle imposte indirette oggetto di analisi è opportuno richiamare brevemente la struttura di questo istituto che, seppur di origine straniera, è divenuto negli ultimi anni di sempre maggiore applicazione all'interno del nostro ordinamento.

La struttura base del trust è la seguente: un soggetto (disponente) trasferisce ad un altro soggetto (trustee) uno o più beni affidandogli un determinato compito da svolgere con i beni trasferiti; compito che dovrà essere svolto o in favore di altri soggetti (beneficiari) oppure per il raggiungimento di un determinato scopo (in tal caso si avrà il cosiddetto “trust di scopo”. Elemento eventuale del trust, ma di frequentissima previsione, è la figura del guardiano che ha il compito di controllare l'operato del trustee, agendo giudizialmente in caso di suo inadempimento, ed al quale possono essere attribuiti dal disponente poteri più o meno ampi (come ad esempio quello di impedire che il trustee ponga in essere determinati atti).

Al fine di realizzare la struttura sopra descritta vengono poste in essere, in relazione al trust, tre distinte tipologie di atti:

A. atto istitutivo di trust: negozio unilaterale stipulato dal disponente con il quale viene stabilita la disciplina del trust. Esso infatti individua i soggetti del trust (trustee, beneficiari, guardiano) ne determina i relativi diritti e poteri, stabilisce la durata del trust ed individua il compito attribuito al trustee;

B. atti dispositivi: negozi mediante i quali il disponente trasferisce al trustee i beni che quest'ultimo dovrà utilizzare per svolgere il compito che gli è stato affidato;

C. atti di trasferimento dei beni ai beneficiari: atti mediante i quali, generalmente al termine della durata del trust, il trustee trasferisce a coloro che ne hanno diritto (c.d. beneficiari finali) i beni presenti nel fondo in trust in tale momento.

È evidente che gli unici atti che sono teoricamente assoggettabili alle imposte dirette sono gli atti dispositivi e gli atti di trasferimento dei beni ai beneficiari poiché sono gli unici atti per effetto dei quali si realizza un trasferimento di beni da un soggetto ad un altro. L'atto istitutivo invece, non determinando alcun trasferimento, non può dare luogo all'applicazione dell'imposta.

Fin dalla reintroduzione dell'imposta sulle successioni e donazioni, complice il testo dell'art. 2 c. 47 del DL 262/2006 conv. in L. 286/2006, che si limita laconicamente a rendere applicabile l'imposta “sulla costituzione di vincoli di destinazione”, vi è stato ampio dibattito su quale fosse l'atto la cui stipulazione generasse l'obbligazione tributaria: l'atto dispositivo o, viceversa, l'atto di trasferimento dei beni ai beneficiari.

Prima di esaminare l'evoluzione del dibattito occorre precisare che non è mai stato messo in discussione che l'imposta di successione e donazione sia comunque e dovuta una sola volta nell'ambito della complessiva operazione realizzata mediante il trust.

La stessa Agenzia delle Entrate, infatti, da sempre sostiene che il trust è un atto a causa unica e che quindi, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, dà vita ad un unico trasferimento dal disponente ai beneficiari.

La Circolare AE 8 giugno 2007 n. 48/E e la Circolare AE 22 gennaio 2008 n. 3/E affermano entrambe: “il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria che caratterizza tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, raggiungimento dello scopo)”.

La posizione iniziale dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha sempre sostenuto che l'imposta sulle successioni e donazioni andasse applicata al momento del conferimento dei beni nel trust e quindi ai trasferimenti effettuati mediante gli atti dispositivi. Questa opinione si basa su un'interpretazione letterale della norma di cui all'art. 2 c. 47 DL 262/2006 conv. in L. 286/2006 secondo la quale dal momento che il testo della norma citata prevede l'applicazione dell'imposta “sulla costituzione dei vincoli di destinazione” e la costituzione  dei vincoli avviene al momento del trasferimento dei beni al trustee è quello il momento in cui si realizza la fattispecie imponibile e quindi scatta l'obbligazione tributaria.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito l'interpretazione sopra descritta sia con la Circolare AE 8 giugno 2007 n. 48/E sia con la Circolare AE 22 gennaio 2008 n. 3/E ed è sempre rimasta fedele negli anni alla propria ricostruzione fino all'emanazione della Circolare AE 20 ottobre 2022 n. 34/E con la quale, obtorto collo, ha recepito l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato che invece, come meglio esposto in seguito, è giunto ad individuare negli atti di trasferimento dei beni ai beneficiari gli unici atti che possono essere assoggettati, ricorrendone i presupposti, all'imposta sulle successioni e donazioni e conseguentemente all'imposta ipotecaria ed all'imposta catastale.

L'evoluzione della giurisprudenza di legittimità

Mentre la giurisprudenza di merito ha mantenuto una sostanziale coerenza, seppur con qualche fisiologica oscillazione, nel ritenere applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni ai soli atti di trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari, la Suprema Corte ha negli anni operato un radicale cambiamento di opinione.

La Cassazione è infatti passata dall'adesione alla tesi propugnata dall'Agenzia delle Entrate (che prevede come detto l'assoggettamento degli atti dispositivi all'imposta sulle successioni e donazioni) all'adesione alla tesi diametralmente opposta (che invece prevede l'assoggettamento all'imposta sulle successori e donazioni degli atti di trasferimento dei beni ai beneficiari finali).

Le prime decisioni emesse in materia risalgono all'anno 2015 (Cass. 24 febbraio 2015 n. 3735; Cass. 24 febbraio 2015 n. 3737 e Cass. civ. 18 marzo 2015 n. 5322) e dell'anno 2016 (Cass. 7 marzo 2016 n. 4482) e con esse la corte, come detto, ha aderito pienamente alla prospettazione dell'Agenzia delle Entrate. Tale adesione è stata motivata partendo sostanzialmente dal presupposto che l'art. 2 c. 47 DL  262/2006 conv. in L. 286/2006 avesse introdotto una  “vera e propria nuova imposta” (Cass. 7 marzo 2016 n. 4482) la quale, in quanto nuova, prescindeva da qualsiasi trasferimento ed aveva come unico presupposto impositivo la costituzione del vincolo di destinazione tout court e pertanto l'imposta doveva essere pagata anche nell'ipotesi in cui la costituzione del vincolo di destinazione non implicasse alcun trasferimento (come ad esempio nel trust cosiddetto “autodichiarato”).

La Suprema Corte si è spinta inizialmente ad affermare che “l'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un'imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie; essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni  del D.Lgs. 346/90 (in quanto compatibili), ma conserva connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell'imposta classica sulle successioni e sulle donazioni” (Cass. 24 febbraio 2015 n. 3737).

Le pronunce emesse nel corso degli anni 2015 e 2016, tuttavia, erano frutto di una non attenta lettura dell'art. 2 c. 47 DL  262/2006 conv. in L. 286/2006 che in verità altro non ha fatto che reintrodurre nel nostro ordinamento l'imposta sulle successioni e sulle donazioni (il testo integrale della norma è riprodotto al paragrafo intitolato "Il quadro normativo").

La disposizione in commento, infatti, in maniera tutt'altro che criptica, ha effettuato un esplicito rinvio all'art. 1 D.Lgs. 346/90, rubricato “oggetto dell'imposta”, il quale dispone testualmente: “L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte ed ai trasferimenti di beni e diritti per donazione o altra liberalità tra vivi”.

È evidente che l'art. 2 c. 47 DL  262/2006 conv. in L. 286/2006 altro non ha fatto che richiamare integralmente la fattispecie imponibile prevista dalla norma previgente, ossia i trasferimenti per causa di morte, le donazioni e gli altri atti di liberalità tra vivi. Nulla di diverso dunque dalla fattispecie imponibile della vecchia imposta sulle successioni e donazioni.

Resosi conto dell'errore, il supremo collegio, già a partire dall'anno 2016 (Cass. 26 ottobre 2016 n. 21614), dapprima in riferimento a fattispecie di trust “autodichiarato”, ha operato una progressiva ma netta inversione di tendenza ed a far data dall'anno 2018 (Cass. 30 maggio 2018 n. 13626) ha posto in essere un radicale revirement abbandonando definitivamente l'interpretazione secondo la quale l'art. 2 DL  262/2006 conv. in L. 286/2006 avrebbe dato vita ad una nuova imposta ed affermando chiaramente che l'imposta istituita con la medesima norma altro non è che la vecchia imposta sulle successioni e donazioni il cui presupposto oggettivo è previsto unicamente dall'art. 1 D.Lgs. 346/90.

Questo mutamento d'interpretazione ha avuto come inevitabile corollario la constatazione, fatta propria dalla Cassazione, che il presupposto impositivo di cui all'art. 1 D.Lgs. 346/90, ossia l'attribuzione liberale e l'arricchimento del beneficiario, in relazione al trust si realizza solo quando il trustee attribuisce ai beneficiari i beni che sono presenti nel fondo in trust.

La logica conseguenza di ciò è che gli unici atti che sono potenzialmente assoggettabili all'imposta sulle successioni e donazioni sono quelli indicati alla lettera C del precedente paragrafo intitolato "Quadro normativo" ossia gli atti mediante i quali il trustee trasferisce la proprietà dei beni del trust ai beneficiari.

I principi sopra esposti, ormai, sono stati recepiti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in maniera più che consolidata e sono stati ribaditi da molte pronunce tutte coerenti tra loro (tra molte si citano tra le più recenti: Cass. 24 febbraio 2023 n. 5800; Cass. 20 giugno 2022 n. 19743).

Prima di concludere la veloce disamina dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità pare opportuno sottolineare che l'imposta di successione e donazione non è applicabile a tutti gli atti con i quali il trustee trasferisce i beni ai beneficiari ma solo a quelli mediante i quali si realizza, con tale trasferimento, il presupposto impositivo di cui all'art. 1 D.Lgs. 346/90 ossia un trasferimento di beni o diritti che abbia le caratteristiche della donazione o comunque dell'atto di liberalità.

Nonostante si sottolinei spesso che il trust è un istituto dotato di estrema duttilità raramente viene dedicata adeguata attenzione al fatto che non tutti i trust danno luogo a delle donazioni o comunque a degli atti di liberalità.

A tal proposito è possibile classificare i trust in tre distinte categorie:

  • trust liberali: mediante i quali viene effettuata una donazione o comunque un atto di liberalità a favore dei beneficiari;
  • trust di garanzia: mediante i quali viene garantito l'adempimento di un'obbligazione da parte di un determinato soggetto, in modo del tutto assimilabile alla fideiussione ma con l'aggiunta della segregazione del bene a favore del soggetto garantito;
  • trust solutori: mediante i quali viene adempiuta un'obbligazione. In tal caso la semplice istituzione del trust ed il relativo conferimento di beni costituisce adempimento di un'obbligazione.

Solo la prima categoria di trust dà luogo ad una fattispecie assoggettabile in astratto all'imposta sulle successioni e donazioni perché è solo con la prima categoria di trust che viene effettuato un atto di liberalità. Sia il trust di garanzia che il trust solutorio sono ben lungi dall'avere una causa donandi e di conseguenza non si pone nemmeno, o almeno non dovrebbe nemmeno porsi, il problema se applicare o meno a queste tipologie di trust l'imposta sulle successioni e donazioni.

La non assoggettabilità all'imposta sulle successioni e sulle donazioni quanto meno dei trust solutori è stata affermata chiaramente dalla Corte di Cassazione in più di un'occasione nel corso dell'anno 2022 (Cass. 15 luglio 2022 n. 22293 e Cass. 9 settembre 2022 n. 26562).

Si riporta di seguito il passaggio motivazionale rilevante di entrambe le pronunce citate: “per tutti i trust, siano essi auto-dichiarati (e quindi con effetto solo segregativo e non di trasferimento di beni) o con trasferimento di beni, l'atto di dotazione è presupposto applicativo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale non in misura proporzionale ma in misura fissa (rispettivamente in forza dell'art. 11, parte prima o dell'art. 4, parte seconda, della tariffa allegata al DPR 131/1986 e in forza dell'art. 10 c. 2 D.Lgs. 347/90, quale atto "che non importa trasferimento di proprietà di beni"), ed è, per l'imposta sulle donazioni, "neutro" (ferma restando l'applicazione dell'imposta sulle donazioni all'atto del trasferimento al beneficiario finale qualora l'atto sia non solo gratuito ma liberale e con esclusione invece dell'imposta sulle donazioni in caso di atto non liberale ma in funzione solutoria)”.

La Circolare AE 20 ottobre 2022 n. 34/E 

In data 20 ottobre 2022 è stata pubblicata dall'Agenzia delle Entrate la circolare n. 34/e interamente dedicata alla disciplina fiscale del trust; la pubblicazione della bozza della circolare per la consultazione pubblica è avvenuta in data 11 agosto 2021 e quindi più di un anno prima.

Con essa l'Agenzia, dopo quasi quindici anni in cui ha strenuamente propugnato la tesi dell'assoggettamento degli atti dispositivi all'imposta sulle successioni e donazioni, ha recepito quanto affermato dalla Corte di Cassazione affermando chiaramente che “gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in trust ai beneficiari realizzano il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni. Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la costituzione del vincolo di destinazione non integra un autonomo presupposto ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nel trust, tale trasferimento imponibile si realizza sto all'atto di eventuale attribuzione del bene al beneficiario a compimento e realizzazione del trust medesimo.

A seguito dell'emissione della circolare, dunque, non è più revocabile in dubbio che l'unico atto che può dare luogo all'applicazione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni, e conseguentemente all'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale, è l'atto di trasferimento dei beni dal trustee al beneficiario.

Conclusioni

Da tutto quanto esposto in precedenza è possibile concludere, oggi con un ragionevole grado di certezza, che per quanto riguarda le imposte indirette il regime di tassazione dei diversi atti che vengono compiuti nell’ambito del trust sia la seguente:

- atto istitutivo: imposta di registro dovuta in misura fissa

- atti dispositivi: imposta di registro, imposta ipotecaria ed imposta catastale dovute in misura fissa

- atti di trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari:

  • in caso di trust liberali: imposta sulle successioni e donazioni, imposta ipotecaria ed imposta catastale dovute in misura proporzionale;
  • in caso di trust non liberali (di garanzia o solutori): imposta di registro, imposta ipotecaria ed imposta catastale dovute in misura proporzionale.

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