Proroga tecnica: presupposti applicativi e limiti derivanti dal dovere di buona fede e ragionevolezza

Rosanna Macis
07 Giugno 2023

Il TAR per il Lazio circoscrive i limiti di ammissibilità delle proroghe tecniche disposte in pendenza della gara per il riaffidamento del contratto, precisando che, pur ricorrendo i presupposti normativi legittimanti la proroga, parametro di legittimità sono (anche) la buona fede e la ragionevolezza della condotta della SA.

La fattispecie. L'impresa affidataria del servizio di igiene urbana integrata impugna i provvedimenti della S.A. dispositivi della seconda e terza proroga del contratto (venuto a naturale scadenza e già prorogato, come da previsione contrattuale, una prima volta per il termine pattuito di sei mesi), reclamando il ristoro di tutti i maggiori costi sostenuti per la esecuzione della commessa nel periodo di proroga, in dipendenza della allegata necessità di assunzione di nuovo personale.

La decisione. Il TAR respinge il ricorso, ritenendo che proprio l'art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 - invocato dalla ricorrente a fondamento della domanda – legittimi l'adozione dei provvedimenti di proroga c.d. “tecnica” alle condizioni ivi previste, vale a dire se tale opzione è contemplata nel bando o nei documenti di gara e se essa sia strettamente limitata al tempo necessario allo espletamento delle procedure di gara per il riaffidamento del servizio. La norma precisa altresì che il contratto prorogato è eseguito ai medesimi patti e alle condizioni del contratto originario.

Il TAR ritiene sussistenti, nella fattispecie, i requisiti legali legittimanti le proroghe.

Su tale premessa, la pronuncia si segnala per una importante precisazione: la legittimità del differimento della validità del contratto disposto per più di una volta va valutata anche secondo i canoni di buona fede e ragionevolezza.

Poiché, tuttavia, nel caso di specie la ricorrente non ha dedotto la violazione di tali canoni (ad esempio denunciando condotte omissive o dilatorie della SA), secondo la prospettiva del Giudice, ciò è sufficiente, in uno alla oggettiva pendenza delle procedure di gara per il riaffidamento, a ritenere validamente assunti i provvedimenti impugnati.

Quanto alla richiesta di riadeguamento del prezzo, il TAR respinge la pretesa della ricorrente anche su tale profilo, puntualizzando che, ancora una volta, soccorre il disposto di cui all'art. 106, il quale contempla le ipotesi tassative che, in pendenza di rapporto (e dunque anche nella vigenza della proroga), rendono possibile accedere alla revisione o adeguamento dei prezzi. La domanda è rigettata giacché, annota il TAR, nessune delle fattispecie legali in argomento viene invocata dall'interessata per giustificare la richiesta di revisione del prezzo: del resto, il maggior costo di quello preventivato e assunto contrattualmente rientra nell'alea del rischio normalmente assunto dall'operatore economico.

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