La norma di interpretazione autentica dell'art. 225, comma 13, del nuovo Codice dei contratti pubblici
07 Giugno 2023
La questione controversa. Con un articolato ricorso, corredato di motivi aggiunti, un raggruppamento temporaneo di imprese collocatosi al secondo posto di una gara avente ad oggetto la stipulazione di tre accordi quadro per l'affidamento di lavori di manutenzione stradale ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore di un consorzio che aveva indicato una delle proprie consorziate come unica ditta deputata ad eseguire i lavori.
Tra le varie censure mosse con il gravame viene qui in rilievo il mezzo cui è stata contestata la legittimità dell'ammissione alla procedura del consorzio aggiudicatario in ragione del mancato possesso, da parte della consorziata indicata come esecutrice dei lavori, dell'attestazione di qualificazione per categoria e classifica richieste dalla legge di gara.
A sostegno della doglianza, il RTI ricorrente ha invocato la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 agosto 2022, n. 7360) che ha negato l'applicabilità del principio del c.d. “cumulo alla rinfusa”, ovvero il principio relativo alla possibilità, per i consorziati esecutori non in possesso di specifici requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di utilizzare la qualificazione cumulativa del consorzio stabile.
La decisione. Richiamando un proprio recente provvedimento cautelare (TAR Toscana, sez. I, ord. 20 aprile 2023, n. 122), conforme all'orientamento da ultimo espresso dalla giurisprudenza pure cautelare del Consiglio di Stato (Sez. V, ord. 14 aprile 2023, n. 1424), il Tribunale ha ritenuto che la problematica sollevata dal RTI ricorrente deve essere risolta nel prisma della norma di interpretazione autentica recata dall'art. 225, comma 13, prima parte del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per effetto della quale gli articoli 47, comma 1, 83, comma 2 e 216, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 si interpretano, in via transitoria, nel senso che, per i consorzi stabili, si applica in punto di qualificazione la previsione di cui all'art. 36, comma 7 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a mente della quale “il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate”, così delineando quella strutturazione complessiva sintetizzata dal principio del c.d. cumulo alla rinfusa, che deve pertanto essere applicato alla fattispecie contenziosa. |