Il contrasto alla violenza sulle donne all'attenzione del Consiglio dei Ministri
Redazione Scientifica
08 Giugno 2023
Il Governo si è riunito mercoledì 7 giugno per l'approvazione di disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e contro la violenza domestica.
Il disegno di legge approvato dal Governo, su proposta del Ministro per la famiglia Roccella, del Ministro dell'Interno Piantedosi e del Ministro della Giustizia Nordio, mira a velocizzare le valutazioni preventive sui rischi che corrono le potenziali vittime di violenza e rendere più efficaci le azioni di protezione preventiva. Al contempo, il ddl intende rafforzare le misure contro la reiterazione dei reati e la recidiva, per migliorare la tutela complessiva delle vittime di violenza.
Quali sono le principali misure introdotte?
Rafforzamento dell'ammonimento da parte del questore. Nel caso in cui le forze di polizia ricevono una segnalazione, si attivano delle rapide procedure di verifica che possono portare al provvedimento di ammonimento da parte del questore. La persona “ammonita” deve astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia o violenza. Può essere disposto il ritiro di eventuali armi, anche se possedute legalmente. In caso di reiterazione della condotta, la procedibilità per i reati previsti non è più a querela di parte ma d'ufficio. Con il ddl approvato dal Governo, vengono estesi i casi in cui si può applicare l'ammonimento, con l'inclusione dei c.d. “reati-spia”, che avvengono nel contesto delle relazioni familiari ed affettive (attuali e passate): percosse; lesione personale; violenza sessuale; violenza privata; minaccia grave; atti persecutori; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; violazione di domicilio; danneggiamento. Si prevede l'aggravamento di pena quando i reati di violenza domestica o contro le donne sono commessi da un soggetto ammonito, anche se la vittima è diversa. Per la revoca del provvedimento, i soggetti ammoniti dovranno aspettare almeno 3 anni e dovranno avere ottenuto valutazioni positive in appositi percorsi di recupero. Inoltre, si amplia la definizione dei reati di “violenza domestica”, comprendendo quelli avvenuti in presenza di minorenni.
Potenziamento delle misure di prevenzione. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, previste dal Codice antimafia, potranno essere applicate anche agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (tentato omicidio; lesioni personali gravi e gravissime; deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violenza sessuale), indipendentemente dalla commissione di un precedente reato. La sorveglianza speciale di pubblica sicurezza sarà applicata agli indiziati di questi gravi reati con modalità di controllo elettroniche che ne richiedono il consenso. Nel caso in cui tale consenso sia negato, la durata non potrà esser inferiore a 2 anni e il soggetto dovrà presentarsi periodicamente all'autorità di pubblica sicurezza. Inoltre, sarà obbligatorio per il Tribunale (attualmente si tratta di una facoltà) imporre agli indiziati di questi reati il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente dalle vittime, e l'obbligo di mantenere una determinata distanza, non inferiore a 500 metri, da tali luoghi e dalle vittime, prevedendo particolari modalità nel caso in cui la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro o altre esigenze. In attesa dell'emissione della sorveglianza speciale, il Tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, possa disporre d'urgenza, in via temporanea, il divieto d'avvicinamento. Le violazioni saranno punite con la reclusione da 1 a 5 anni e sarà consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.
Velocizzazione dei processi. Vengono ampliate le fattispecie per le quali è assicurata priorità, includendo: costrizione o induzione al matrimonio; deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso; violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; stato di incapacità procurato mediante violenza; lesione personale, in alcune ipotesi aggravate )per esempio quando il fatto è commesso contro i genitori, i figli o i coniugi/partner). Sarà assicurata priorità anche alla richiesta e trattazione delle richieste di misura cautelare personale.
Attribuzioni del Procuratore della Repubblica. Diventa un obbligo, per il Procuratore della Repubblica, l'individuazione di uno o più procuratori aggiunti o uno o più magistrati addetti all'ufficio per la cura dei casi in materia di violenza contro le donne e domestica.
Termini per la valutazione delle esigenze cautelari. Viene inserito nel codice di procedura penale un nuovo articolo recante Misure urgenti di protezione della persona offesa. Il PM ha un massimo di 30 giorni dall'iscrizione della persona indagata nell'apposito registro per valutare se richiedere l'applicazione delle misure cautelari. Ulteriori 30 giorni saranno a disposizione del giudice per la decisione sull'istanza.
Violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa anche alla violazione degli ordini di protezione emessi dal giudice in sede civile è prevista la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, con l'arresto obbligatorio in flagranza.
Arresto in flagranza differita. Per chi sarà individuato, in modo inequivocabile, quale autore di una condotta (violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa; maltrattamenti in famiglia; atti persecutori), sulla base di documentazione video-fotografica o che derivi da applicazioni informatiche o telematiche (chat, condivisione di una posizione geografica…) è possibile l'arresto in "flagranza differita", comunque non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e entro le 48 ore dal fatto.
Misure cautelari e braccialetto elettronico. Si prevede l'applicazione della misura cautelare in carcere non solo nel caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari ma anche nel caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli strumenti di controllo disposti con la misura degli arresti domiciliari o con le misure di allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Si ampliano al tentato omicidio e alla deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (qualora commessi in danno dei prossimi congiunti o del convivente), le fattispecie per le quali è consentita l'applicazione della misura dell'allontanamento anche al di fuori dei limiti di pena previsti e si prevede il controllo del rispetto degli obblighi tramite il braccialetto elettronico e la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a 500 metri, dalla casa familiare o da altri luoghi determinati, abitualmente frequentati dalla persona offesa. Si prevede la possibilità di stabilire la custodia cautelare in carcere anche nei procedimenti per il delitto di lesioni personali, in alcune ipotesi aggravate, e per la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Informazioni alla persona offesa dal reato e obblighi di comunicazione. Si estende la previsione dell'immediata comunicazione alle vittime di violenza domestica o contro le donne, di tutte le notizie inerenti alle misure cautelari disposte nei confronti dell'autore del reato, sia esso imputato in stato di custodia cautelare, comprese l'evasione, la scarcerazione o la volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva. Inoltre, l'autorità giudiziaria debba effettuare una comunicazione al questore, in caso di estinzione, inefficacia pronunciata per qualsiasi ragione, revoca o sostituzione in melius di misure cautelari coercitive personali, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.
Sospensione condizionale della pena. Si modificano gli obblighi ai quali il condannato deve soggiacere per accedere alla sospensione condizionale della pena. Nei casi di condanna per alcuni specifici delitti, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione a specifici percorsi di recupero, stabilendo che non è sufficiente la mera “partecipazione” ma è necessario anche il superamento dei percorsi con esito favorevole, accertato dal giudice.
Provvisionale a titolo di ristoro anticipato a favore delle vittime. Si introduce una provvisionale a titolo di ristoro «anticipato», in favore della vittima o, in caso di morte, degli aventi diritto che, in conseguenza dei delitti di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno. Si supera quindi l'attuale limite della necessità dell'acquisizione della sentenza di condanna.
*Fonte: DirittoeGiustizia
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