Inammissibile il ricorso per cassazione inviato a mezzo PEC privo della sottoscrizione digitale degli atti allegati

Luigi Giordano
08 Giugno 2023

Il difensore ha proposto ricorso per Cassazione a mezzo PEC allegando all'impugnazione alcuni atti del procedimento, senza procedere alla loro sottoscrizione digitale, come richiesto dalla normativa emergenziale. La nota esamina come si concilia la nuova causa di inammissibilità dell'impugnazione prevista dalla disciplina emergenziale con l'art. 165-bis, comma 2, disp. att. c.p.p.
Massima

Il ricorso per cassazione trasmesso a mezzo PEC, cui siano allegati atti non sottoscritti dal difensore con firma digitale, è inammissibile ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies,del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 173, non trovando applicazione l'art. 165-bis, comma 2, disp. att. c.p.p. che onera la cancelleria a trasmettere alla Corte di cassazione copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione, qualora non presenti tra gli atti già trasmessi, sia nel caso di deposito dell'atto di impugnazione in cancelleria, sia in quello di trasmissione a mezzo pec senza allegati.

Il caso

La Corte d'appello, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 24, comma 6-sexies, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla l. n. 176/2020, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dal difensore dell'imputato avverso la sentenza emessa dalla medesima Corte territoriale che aveva confermato la pronuncia di condanna del tribunale.

L'imputato ha proposto ricorso per Cassazione. Egli ha rilevato che, ai sensi dell'art. 165-bis disp. att. c.p.p., la cancelleria della Corte d'appello ha l'onere di formare un separato fascicolo, allegato al ricorso, nel quale deve essere inserita copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione, qualora tale copia non sia già contenuto negli atti trasmessi. Secondo la sua prospettazione, tale norma comporterebbe per il difensore un mero onere di indicazione degli atti necessari alla decisione, sufficiente a rendere ammissibile il ricorso. La norma della disciplina emergenziale dapprima citata, inoltre, non varrebbe a derogare la disposizione di attuazione del codice di procedura penale.

La questione

Il difensore ha proposto ricorso per Cassazione a mezzo pec allegando all'impugnazione alcuni atti del procedimento, senza procedere alla loro sottoscrizione digitale, come richiesto dalla normativa emergenziale a pena di inammissibilità del ricorso.

L'art. 165-bis, comma 2, disp. att. c.p.p., tuttavia, prevede che, nel caso di ricorso per cassazione, la cancelleria sia tenuta ad inserire, in separato fascicolo allegato al ricorso, gli atti indicati nell'impugnazione, ma non allegati dal ricorrente, qualora diversi da quelli già trasmessi. Sembra che la mancanza degli allegati non determini l'inammissibilità del ricorso, a differenza della loro presenza senza sottoscrizione.

Come si concilia la nuova causa di inammissibilità dell'impugnazione prevista dalla disciplina emergenziale con la disposizione da ultimo menzionata?

Le soluzioni giuridiche

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, rilevando che la Corte territoriale, nel provvedimento impugnato, ha ravvisato la causa di inammissibilità dell'impugnazione costituita dall'omessa sottoscrizione digitale che il difensore deve apporre, per conformità all'originale, delle copie informatiche per immagini degli allegati, correttamente applicando la regola dettata dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. b), del decreto-legge citato.

Tale norma, secondo l'interpretazione della Corte, non ha introdotto, quale causa di inammissibilità, l'omessa allegazione degli atti al ricorso. In caso di deposito informatico del ricorso senza allegati, infatti, fermo restando il giudizio di ammissibilità del ricorso spettante al giudice dell'impugnazione in ossequio al principio di autosufficienza, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, ove siano rispettati gli altri requisiti di ammissibilità dell'impugnazione previsti dalla normativa emergenziale, deve provvedere, ai sensi dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. a trasmettere gli atti al giudice dell'impugnazione.

L'art. 24, comma 6-sexies, lett. b), del decreto-legge citato, invece, ha introdotto casi ulteriori di inammissibilità dell'impugnazione, peraltro assegnandone il rilievo al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, tra i quali l'omessa apposizione della firma digitale, con attestazione di conformità all'originale, alle copie in formato immagine degli atti che il difensore ha allegato al ricorso.

Nel caso di specie il difensore ha allegato al ricorso gli atti in esso indicati, omettendo tuttavia di attestarne, con firma digitale, la conformità all'originale.

Essendo prevista dalla normativa emergenziale una espressa causa di inammissibilità del ricorso in tale caso, non si sarebbe potuto comunque fare applicazione della disciplina dettata dalle disposizioni d'attuazione.

La dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione da parte del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, del resto, ha impedito di attivare l'ulteriore atto della procedura che consiste nella trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione.

Osservazioni

1. Può essere necessario che all'atto di impugnazione siano allegati atti.

In tali casi, lo stesso art. 24, comma 6-bis, del d.l. dapprima indicato ha previsto che:

- l'impugnazione deve contenere la specifica indicazione degli allegati;

- tali allegati sono trasmessi in copia informatica per immagine;

- la copia informatica per immagine degli allegati deve essere sottoscritta digitalmente dal difensore “per conformità all'originale”.

La norma, dunque, introduce alcuni oneri formali, chiarendo allo stesso tempo la ragione della sottoscrizione digitale degli allegati. Si tratta di atti originariamente in formato analogico, che sono trasmessi in via telematica previa estrazione di una copia informatica per immagine degli stessi con una operazione di scannerizzazione. Il difensore, per mezzo della sottoscrizione digitale, attesta la conformità della copia digitale all'originale analogico.

Non pare, in verità, che il difensore debba attestare la genuinità dell'atto analogico in suo possesso; egli dichiara soltanto la conformità della copia digitale all'atto analogico.

2. L'art. 24, comma 6-sexies, del d.l. n. 137/2020, poi, ha introdotto una specifica disciplina dei casi di inammissibilità, stabilendo che, “fermo quanto previsto dall'art. 591 c.p.p.”, nel caso di proposizione dell'atto impugnazione ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile, tra l'altro, “quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis (dunque, le copie degli allegati) non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale”.

Questa norma, dunque, ha integrato la disciplina dell'inammissibilità dell'impugnazione, presidiando il rispetto degli obblighi formali che sono stati reputati essenziali per il funzionamento del sistema con particolare riguardo non solo alla certezza della provenienza dell'impugnazione, ma anche alla conformità all'originale degli atti inviati a sostegno del gravame.

3. La Corte di cassazione ha avuto modo di confrontarsi con le disposizioni illustrate. L'indirizzo prevalente ha accolto una impostazione secondo cui la disciplina emergenziale per la trasmissione a mezzo PEC dell'impugnazione è costituita da “norme derogatoriealle ordinarie regole delle impugnazioni penali”, che, pertanto, “devono essere applicate in modo stringente e rigoroso, con specifico riferimento alle conseguenze derivanti dal mancato rispetto dei requisiti essenziali minimi imposti dalla legge per la validità dell'atto” (Cass. pen, sez. I, 4 marzo 2022, n. 10426; Cass. pen, sez. I, 15 ottobre 2021, n. 41098).

Sulla base di tale premessa, diverse pronunce hanno ritenuto inammissibile l'atto di impugnazione privo della sottoscrizione digitale del difensore (Cass. pen, sez. II, 17 novembre 2021, n. 2874, dep. 2022; Cass. pen, sez. II, 24 settembre 2021, n. 43675; Cass. pen, sez. VI, 16 settembre 2021, n. 38152), mentre è stato affermato che non costituisce causa di inammissibilità dell'impugnazione la mera irregolarità della sottoscrizione digitale, poiché l'art. 24, comma 6-sexies, del d.l. n. 137/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 176/2020, prevede cause tassative di inammissibilità, tra le quali la lettera a) di tale disposizione indica unicamente la mancanza della sottoscrizione digitale dell'atto di impugnazione da parte del difensore (Cass. pen, sez. V, 28 aprile 2022, n. 22992).

Quanto allo specifico tema in esame, è stato osservato che la sottoscrizione digitale degli allegati costituisce un “… onere imposto alle parti che abbiano optato per tale forma di presentazione dell'impugnazione che non può dirsi irragionevole o tale da compromettere i diritti e le facoltà difensive delle parti, qualora … riguardi documenti non ancora acquisiti agli atti del giudizio e rilevanti in relazione alla richiesta presentata dalla parte … in quanto è funzionale alla esigenza di certezza della provenienza e della genuinità degli atti di impugnazione e di quanto a essi allegato (qualora non presente in atti e rilevante ai fini della valutazione della impugnazione), che, in quanto inviati digitalmente, non sono sottoposti ad alcuna verifica da parte dell'ufficio di destinazione, e quindi richiedono, per gli allegati, una attestazione di conformità delle copie informatiche per immagine, consentita al difensore, rimanendo, comunque, rimessa alle parti interessate la scelta delle modalità di presentazione dell'atto d'impugnazione, che quindi possono evitare di soggiacere a detti oneri avvalendosi della possibilità di depositare l'atto di impugnazione e gli allegati in forma cartacea presso la cancelleria del Tribunale di cui all'art. 309 c.p.p., comma 7, come previsto dal comma 4 di tale disposizione” (così, Cass., Sez. 3, n. 7903 del 22/02/2022, in una fattispecie in tema di richiesta di riesame in cui il documento allegato attestava la disponibilità di un alloggio presso il quale il ricorrente, sottoposto alla custodia in carcere, chiedeva di essere ristretto agli arresti domiciliari).

Questa decisione ha esplicitamente ritenuto ragionevole la previsione dell'onere di sottoscrizione digitale per conformità all'originale delle copie di documenti allegati all'atto di impugnazione, non presenti nel fascicolo processuale, documenti originariamente in formato analogico e convertiti in modalità digitale previa scansione. Essa sembra sottendere una opinione che ha rimarcato la netta differenza tra gli atti del procedimento e gli "allegati" agli stessi, “ossia - in buona sostanza - gli ordinari "documenti", i quali soltanto, essendo precostituiti, possono essere "trasmessi in copia informatica per immagine" (previa, dunque scansione), pur sempre sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale (Cass. Sez. 2, n. 22191 del 1/3/2022; Cass. Sez. 2, n. 2874 del 17/11/2021, dep. 2022, cit.).

4. La sentenza commentata si è posta nella scia delle decisioni appena illustrate.

La Corte, in particolare, ha ribadito che il ricorso per cassazione trasmesso a mezzo PEC, cui siano allegati atti non sottoscritti dal difensore con firma digitale, è inammissibile ai sensi dell'articolo 24 comma 6-sexies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 173.

Soprattutto – e questa è la particolarità della decisione – la Corte ha escluso che possa trovare applicazione, impedendo la declaratoria di inammissibilità, l'art. 165-bis, comma 2, disp. att. c.p.p. che onera la cancelleria a trasmettere alla Corte di cassazione copia degli atti specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione, qualora non presenti tra gli atti già trasmessi.

Tale disposizione, invece, secondo la decisione esaminata, si applica nel caso di deposito dell'atto di impugnazione in cancelleria ed anche in quello di trasmissione a mezzo pec, ma solo se all'impugnazione non siano allegati atti. In tale caso, la cancelleria, in forza della norma citata, è tenuta a trasmettere alla Corte anche gli atti specificamente indicati, se non già compresi tra quelli trasmessi.

5. Il nuovo art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, introdotto in sede di conversione del d.l. n. 162/2022, ha disposto che le previsioni contenute nell'art. 24 del d.l. n. 137/2020, conv. in legge n. 176/2020, indicate continueranno ad essere applicabili fino alla piena istituzionalizzazione del processo penale telematico.

In verità, è stata scelta la tecnica normativa della riscrittura delle disposizioni già contenute nell'art. 24 del d.l. n. 137/2020, come convertito dalla legge n. 176 del 2020, in luogo di effettuare un mero rinvio a tali norme.

Ciò ha consentito qualche significativa modifica in tema di proposizione dell'impugnazione a mezzo PEC, concernente le cause di inammissibilità.

Il nuovo intervento normativo, infatti, è particolarmente importante per gli atti di impugnazione che non possono più essere presentati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma a causa dell'abrogazione dell'art. 583 cod. proc. pen. nel momento in cui è entrato in vigore il d.lgs. n. 150 del 2022 e neppure nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano i difensori e le parti, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento a seguito dell'abrogazione dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. (tali abrogazioni sono state disposte dall'art. 98 del d.lgs. n. 150 del 2022).

In attesa della possibilità di deposito telematico nelle forme di cui all'art. 111-bis cod. proc. pen. secondo quanto previsto dal nuovo testo dell'art. 582 cod. proc. pen., pertanto, è apparso indispensabile prorogare la possibilità di invio a mezzo PEC dell'impugnazione.

Riscrivendo le disposizioni in tema di proposizione dell'impugnazione a mezzo PEC, è stato riproposta la norma secondo cui “quando il deposito di cui al comma 1 – cioè, il deposito a mezzo PEC - ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale” (art. 87-bis, comma 3, d.lgs. n. 150 /2022, introdotto dalla legge di conversione del d.l. n. 162/2022). Il difensore, dunque, deve sottoscrivere digitalmente anche la copia informatica degli allegati “per conformità all'originale”.

L'omissione di tale adempimento, tuttavia, non determina più l'inammissibilità dell'impugnazione, non essendo stata ricompresa tale causa di inammissibilità tra quelle elencate nell'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150/2022.

Non è stata riproposta, dunque, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. b), del d.l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020.

L'inammissibilità dell'impugnazione, che va dichiarata anche d'ufficio dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, secondo l'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2022, ricorre:

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44;

c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.

6. Secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione (Cass. pen, sez. un., 29 marzo 2007, n. 27614, PM in proc. Lista).

In forza di tale orientamento, sembrerebbe che, ai fini della individuazione della disciplina applicabile all'impugnazione, quando in particolare alla sottoscrizione con firma digitale degli allegati al ricorso a pena di inammissibilità, debba farsi riferimento al momento dell'emissione del provvedimento impugnato (con la necessità dell'adempimento se tale momento è precedente all'entrata in vigore del decreto legge indicato in precedenza).

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