Il rinvio pregiudiziale alla CGUE non osta alla sospensione parziale del procedimento principale da parte del giudice nazionale

Valentina Pirozzi
Valentina Pirozzi
12 Giugno 2023

Con la pronuncia in commento (17 maggio 2023, C-176/22) i giudici di Lussemburgo hanno dato risposta ad una domanda pregiudiziale avente ad oggetto l'interpretazione dell'articolo 23 dello Statuto della CGUE che prevede la sospensione del procedimento principale nelle ipotesi di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE.

L'intervento trae origine da un procedimento a carico di due investigatori di polizia, accusati di corruzione dalla Procura bulgara.

Avendo uno dei due indagati contestato la qualificazione giuridica dei fatti addebitatogli, il giudice presso il quale era stato incardinato il processo si interrogava circa il suo potere di riqualificare il reato senza darne previo avviso all'imputato. Sottoponeva così una prima pronuncia pregiudiziale – tutt'ora pendente – alla Corte di giustizia.

Al contempo, i due imputati contestavano le modalità del loro arresto e il ritrovamento di una somma di denaro nell'ufficio in cui prestavano servizio. Il giudice bulgaro si chiedeva se dovesse sospendere l'intero procedimento principale fino alla risposta della Corte o, invece, potesse continuare a esaminare la causa e, in particolare, continuare a raccogliere elementi di prova, ferme restanti le decisioni nel merito. Rivolgeva, quindi, una seconda questione pregiudiziale alla Corte per chiarire quest'altro punto.

La Corte afferma che il diritto dell'Unione non osta a che un giudice nazionale che ha presentato una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte sospenda il procedimento principale solo per gli aspetti di quest'ultimoche possono essere interessati dalla risposta della Corte a tale domanda.

I giudici osservano che la preservazione dell'effetto utile del procedimento di rinvio pregiudiziale non è resa impossibile nella pratica o eccessivamente difficile da una norma nazionale che consente, tra la data in cui viene presentata una domanda di pronuncia pregiudiziale ex art. 267 TFUE e quella della risposta della Corte, di proseguire il procedimento principale per compiere taluni atti processuali. Si tratta di atti che il giudice del rinvio ritiene necessari e che riguardano aspetti estranei alle questioni pregiudiziali sollevate, vale a dire atti processuali che non sono tali da impedire al giudice del rinvio di conformarsi, nell'ambito del procedimento principale, alla riposta della Corte.

Dal momento che una domanda pregiudiziale può̀ essere presentata in via pregiudiziale alla Corte anche in una fase precoce del procedimento principale, il giudice del rinvio, in attesa della risposta della Corte a tale domanda, deve poter proseguire tale procedimento per detti atti processuali.

Giova precisare che tale ragionamento è già stato implicitamente seguito nella sentenza del 21 dicembre 2021, Euro Box Promotion e a. (C‑357/19, C‑379/19, C‑547/19, C‑811/19 e C‑840/19), laddove la decisione del giudice del rinvio di sospendere il procedimento era stata annullata e il procedimento principale riprendeva su problematiche diverse da quelle oggetto della domanda pregiudiziale.