La notifica della cartella di pagamento da un indirizzo PEC non iscritto nei pubblici registri è valida?

Redazione scientifica
12 Giugno 2023

È valida la notifica della cartella di pagamento da un indirizzo PEC che non risulta nei registri delle pubbliche amministrazioni del Ministero della Giustizia, corredato dalla copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità.

La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli si è pronunciata sul ricorso avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, con cui la ricorrente lamentava, per quanto di interesse, l'inesistenza della notifica della cartella impugnata in quanto proveniente da un indirizzo PEC non iscritto in pubblici registri.

I giudici hanno ritenuto il ricorso infondato, affermando la validità della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo PEC che non risulta nei registri delle pubbliche amministrazioni del Ministero della Giustizia, corredato dalla copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità. Tale modalità è, infatti, idonea a certificare l'avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che sollevi la relativa eccezione, dell'esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato (cfr. Cass. ord. n. 982/2023; sent. n. 6912/2022, Cass. sez. un. n. 23620/2018).

Tale criterio di raggiungimento dello scopo (Cass. sez. un. n. 23620/2018 e poi n. 2961/2021) inoltre integra l'ulteriore osservazione circa il valore equipollente della provenienza della notifica da indirizzo di posta elettronica istituzionale della Corte dei Conti (procura.qenerale.atticassazione(at)corteconticert.it), rinvenibile nel rispettivo sito (https://www.corteconti.it/home/ricerca) e dunque non incompatibile, anche ai sensi della l. n. 53/1994, art. 3-bis, comma 1, secondo periodo, e per le sue peculiarità, con la più stringente regola - invocabile peraltro come principio generale nella sola collocazione istituzionale per le prerogative di notifica per gli avvocati - secondo cui la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

Nè vale osservare che, per il d.l. n. 179/2012, art. 16-ter, ricorrerebbe una definizione chiusa di pubblici elenchi, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia giudiziaria con rinvio a quelli previsti dal d.lgs. n. 82/2005, artt. 6-bis, 6-quater e 62, dall'art. 16, comma 12, del d.l. n. 179/2012, dal d.l. n. 185/2008, art. 16, comma 6, (convertito con modificazioni dalla l. n. 2/2009), nonchè per il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, ovvero (ai sensi del comma 1-ter) dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (art. 6-ter); invero, è fatto obbligo alle amministrazioni d.lgs. n. 82/2005 aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicili digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (d.lgs. n. 82 del 2005, ex art. 6-ter, comma 3), ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi. D'altronde il d.l. n. 179/2012, art. 16-ter, comma 1-ter, laddove menziona la pluralità dei domicili digitali per la medesima P.A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del d.lgs. n. 82/2005, art. 6-ter, (CAD), indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AGID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro.

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