L'operatore economico è tenuto a verificare la veridicità della documentazione presentata alla SOA ai fini dell'attestazione di qualificazione

12 Giugno 2023

Il TAR Lazio prende posizione sulla diligenza esigibile dall'operatore economico che presenti documenti per il conseguimento delle attestazioni di qualificazione.

La società ricorrente censurava in giudizio una delibera del Consiglio ANAC - adottata nell'ambito di un procedimento ex art. 70, co. 7, d.P.R. n. 207/2010- recante l'accertamento dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 80, co, 5, lett. g), d.lgs. n. 50/2016, con conseguente operatività della causa ostativa ivi prevista, stante la riferibilità all'impresa, in termini di colpa grave, dell'utilizzazione di documentazione non veritiera ai fini del conseguimento di un'attestazione di qualificazione.

In particolare, risultava che la società avesse dapprima trasmesso alla SOA degli attestati di frequenza a un corso di formazione disconosciuti dall'ente il cui logo era indicato negli attestati stessi, e che, in un secondo momento, avesse presentato, a rettifica dei precedenti, dei documenti significativamente modificati, recanti, tra l'altro, l'indicazione di un diverso soggetto emittente, in capo al quale, tuttavia, la SOA rilevava la mancanza di informazioni specifiche sull'abilitazione all'erogazione dei corsi di formazione e all'emissione degli attestati.

La ricorrente deduceva, da un lato, il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa l'Autorità in quanto non vi sarebbe stata alcuna falsità nel rilascio dei certificati, bensì un mero errore nella loro compilazione, e dall'altro, l'erroneità della valutazione dell'elemento soggettivo in termini di colpa grave.

Il Collegio ha respinto il ricorso. Per quanto attiene al primo profilo, la sentenza evidenzia come le correzioni apportate in sede di rettifica, in ragione il loro carattere sostanziale, trovassero giustificazione non già nell'esigenza di correggere meri refusi o errori di compilazione, bensì nel bisogno di rimediare a delle vere e proprie falsità documentali. Sul secondo versante, la pronuncia valorizza la rilevanza delle discrasie riscontrate dal confronto dei documenti, per predicare l'agevole rilevabilità delle falsità documentali da parte dell'impresa, ancorché priva di poteri accertativi e di verifica. Tenuto poi conto anche della seconda versione degli attestati, in relazione ai quali la SOA aveva rilevato la mancanza di alcune informazioni specifiche sull'abilitazione all'erogazione dei corsi di formazione e all'emissione dei patentini in capo all'ente emittente, il Collegio ha ritenuto che la ricorrente si fosse rivolta a soggetti che non apparivano deputati all'erogazione dei corsi di formazione richiesti, contravvenendo quindi, anche sotto tale profilo, alla diligenza professionale esigibile, la quale avrebbe richiesto all'operatore economico di informarsi correttamente sui soggetti ai quali poter affidare la formazione del proprio personale.

In definitiva, il Collegio ha concluso nel senso che nel caso di specie ci fosse stata una totale omissione dei possibili controlli richiesti da quella diligenza professionale che dovrebbe sempre caratterizzare un'impresa qualificata, che è tenuta ad effettuare preventivamente tutte le verifiche necessarie ad assicurare la veridicità della documentazione presentata alla SOA, in sede di qualificazione.

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