Violazione delle forme digitali previste in tema di notifica a mezzo PEC

Redazione scientifica
13 Giugno 2023

La violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notifica dell'atto medesimo, bensì la sua nullità, vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva (art. 156, comma 3, c.p.c.), ove l'atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato.

La Corte di cassazione, nella sentenza in esame, ha esaminato il ricorso con il quale la ricorrente denunciava la nullità della sentenza per estensione di quella concernente la notificazione via PEC della citazione introduttiva del giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

Secondo la ricorrente, ai sensi del combinato disposto della l. n. 53/1994, artt. 3-bis, comma 3, 9, commi 1 e 1-bis, 11, e 19-bis, comma 5, delle “specifiche tecniche” date con Provvedimento 16 aprile 2014 del Responsabile per i Sistemi, Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, la notificazione effettuata a mezzo PEC deve essere provata mediante il deposito telematico dell'atto processuale notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “DatiAtto.xml”. Nel caso di specie, tali prescrizioni non sarebbero state rispettate, in quanto l'opponente, effettuata la notificazione della citazione in opposizione a mezzo PEC, avrebbe indebitamente proceduto ad estrarre copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata e degli atti allegati, e, dopo averli scansionati, avrebbe proceduto al loro deposito telematico.

La Corte ha accolto il ricorso, evidenziando che ai sensi della l. n. 53/1994, artt. 3-bis, comma 3 e 9 (ed avuto riguardo anche all'art. 19-bis del Provvedimento del Responsabile S.I.A. del 16 aprile 2014), la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “DatiAtto.xml”. Solo qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a mezzo PEC, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte. Se, una volta effettuata la notifica dell'atto a mezzo di posta elettronica certificata, la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi della l. n. 53 /1994, art. 9, comma 1-bis, la violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notifica dell'atto medesimo, bensìla sua nullità, vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva (art. 156, comma 3, c.p.c.), ove l'atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato.

Nell'ipotesi in cui tuttavia - come nella fattispecie in esame - la notifica telematica concerna l'atto introduttivo del giudizio, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto di notificazione, con conseguente sanatoria del vizio per convalidazione oggettiva, non postula necessariamente la costituzione in giudizio del destinatario, il quale potrebbe volontariamente scegliere di non costituirsi, pur avendo ricevuto una notificazione rituale. Tuttavia, ove si consideri che, a differenza della comunicazione (la quale ha la funzione di portare la semplice notizia dell'atto processuale), la notificazione è deputata alla consegna dell'atto nella sua interezza al destinatario, il raggiungimento dello scopo legale dell'atto processuale, nella predetta ipotesi, postula pur sempre che esso, oltre ad essere giunto a conoscenza del destinatario - nel senso che questi ne abbia avuto notizia - sia stato portato nella sua disponibilità appunto nella sua interezza. La prova che l'atto sia stato portato nella disponibilità del notificando - ove non risulti da altre specifiche circostanze verificatesi nel caso concreto - viene data istituzionalmente solo mediante il deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna in formato “.eml” e “.msg”e mediante l'inserimento dei relativi dati identificativi nel file “Dati.Atto.xml”, l'accesso al quale consente di verificare la presenza dell'atto nella disponibilità del destinatario. Viceversa, il solo deposito dell'atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna in formato PDF non consente analoga prova.

In applicazione dei predetti principi, la Corte ha quindi disatteso l'eccezione sollevata dal controricorrente, il quale aveva ha dedotto che, a seguito della notifica della citazione a mezzo PEC, la “certificazione di notifica” era stata generata dal PCT - ove risultava inserito un unico file, costituito dall'atto notificato, dalla procura, dalla relata digitale e dall'attestazione della data di notifica, all'indirizzo PEC del difensore domiciliatario di controparte, nonché dalle ricevute PEC di accettazione e consegna. Il deposito telematico non sarebbe dunque avvenuto mediante estrazione di copia su supporto analogico e successiva scansione, bensì mediante deposito nel PCT di documenti originali informatici, sia pure in formato PDF. Il mancato inserimento dei dati identificativi delle ricevute di accettazione e consegna nel file “DatiAtto.xml” avrebbe determinato la mera irregolarità dell'atto, sanabile con il raggiungimento dello scopo.

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