La Cassazione sul cumulo della domanda di separazione e divorzio in sede consensuale
16 Giugno 2023
Il Supremo Consesso sottolinea a riguardo che nell'art. 473-bis.51 c.p.c., che disciplina le domande congiunte, viene utilizzato il termine “i procedimenti” che costituisce un primo rilevante indice di compatibilità applicativa tra le due norme cit. Entrambe le disposizioni processuali (art. 473-bis.49 e 51 c.p.c.) indicano come atto introduttivo il ricorso e l'art. 473-bis.49, ai commi 2 e 3, indica le modalità di riunione dei procedimenti originariamente separati per permettere il cumulo anche nel corso del giudizio. Qual è la ratio della nuova norma? La ratio consiste nella tutela dei diritti delle parti in chiave di efficienza e di effettività, «come, espressamente precisato nella relazione introduttiva mediante il richiamo alle esigenze di economia processuale che sono sottese all'introduzione della facoltà di proposizione cumulativa delle domande di separazione e divorzio». Infatti, l'art. 473-bis.49 c.p.c. «non introduce un sub procedimento speciale, ma s'inserisce nel nuovo rito di famiglia con alcune differenziazioni di dettaglio». Ne consegue, quindi, che si può ritenere ammissibile la questione proposta, rispondendo la stessa a tutti i requisiti previsti dall'art. 363-bis c.p.c. Pertanto, la Prima Presidente assegna la questione sollevata con ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Prima Sezione civile per l'enunciazione del principio di diritto.
Fonte: dirittoegiustizia.it |