Irricevibile il ricorso CEDU sulla custodia cautelare di un attivista per i diritti della minoranza russa lettone per post sui social ritenuti ostili allo Stato

La Redazione
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16 Giugno 2023

La Corte EDU, con decisione del 15 giugno 2023 (n. 30237/18), ha ritenuto irricevibile il ricorso di un attivista politico lettone per i diritti della minoranza russofona in Lettonia, il quale sosteneva che la sua custodia cautelare, applicata in ragione di pubblicazioni ostili che minacciavano la Lettonia sui social network, fosse illegittima. Per la Corte, le misure così ordinate dal Tribunale di Riga non erano né arbitrarie né irragionevoli.

Il caso in esame riguarda l'arresto nel 2018 e la successiva detenzione (conclusasi il 23 agosto 2018) di un attivista politico che difende i diritti della minoranza russofona in Lettonia per i presunti reati relativi ad azioni contro l'indipendenza nazionale e per incitamento all'odio. L'interessato aveva infatti pubblicato sui social network una serie di messaggi relativi alle relazioni russo-lettoni nelle quali egli parlava, in particolare, della NATO, della politica linguistica in Lettonia e della minoranza russa del suo paese d'origine, accusando la NATO di essere presente in Lettonia per intimidire i russofoni e far pesare minacce di guerra nucleare sul territorio lettone.

La Corte EDU ha ritenuto che sussistessero «motivi plausibili» per sospettare che il ricorrente avesse commesso dei reati e che la decisione di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Riga non fosse arbitraria. I giudici di Strasburgo hanno ritenuto infatti accettabile il fatto che la Corte regionale avesse indicato il rischio di recidiva come motivo di custodia cautelare.

Essa afferma inoltre che non era irragionevole mettere il ricorrente in custodia cautelare considerando che i suoi attacchi allo Stato lettone erano stati lanciati in un momento in cui la Russia aveva condotto azioni militari o esercitato un controllo militare in Georgia e in Ucraina.

In ogni caso, la Corte EDU osserva che il procedimento penale oggetto del presente ricorso è ancora pendente dinanzi al giudice interno e che il ricorrente non è stato ancora riconosciuto colpevole di alcun reato nell'ambito di tale procedimento.

Per quanto riguarda le restrizioni all'uso dei social media da parte del ricorrente durante la sua custodia cautelare, la Corte ricorda che la detenzione è necessariamente accompagnata da limitazioni inerenti all'esercizio di alcuni diritti fondamentali e che un certo controllo dei contatti del detenuto con il mondo esterno era necessario e non era di per sé incompatibile con la Convenzione.