Irritualità della notifica dell'impugnazione e decorso del termine breve

Redazione scientifica
16 Giugno 2023

La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della attestazione di conformità all'originale, rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validità della notificazione, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall'art. 160 c.p.c., e non ne comporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

La vicenda esaminata dalla Corte traeva origine dall'appello proposto dal Comune contro la sentenza del locale giudice di pace con la quale era stata accolta l'opposizione di X avverso un ordinanza-ingiunzione, accolto dal Tribunale. Per quanto di interesse, il Tribunale aveva rigettato le eccezioni preliminari dell'appellato evidenziando che lo stesso non aveva provato un'idonea notifica della sentenza di primo grado non avendo prodotto il file in formato EML, al fine di consentire al giudice di verificare la relata e il contenuto della notifica (che avrebbe dovuto essere la copia conforme della sentenza) oltre alla ricevuta di consegna. Non era stata provata, pertanto, la dedotta violazione del termine breve.

X ricorreva quindi in cassazione, lamentando che l'appello dell'amministrazione non era stato tempestivo, in quanto era stata inserita nella documentazione cartacea del fascicolo copia della sentenza comunicata a mezzo PEC e copia delle ricevute di avvenuta consegna delle PEC agli avvocati difensori del Comune. L'amministrazione appellante aveva ammesso di aver ricevuto copia della sentenza a mezzo PEC, pur negandone, però, la validità ai fini del decorso del termine breve.

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Il Tribunale ha affermato che non era provata l'avvenuta notifica della sentenza appellata dal Comune ai fini del decorso del termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. perché non erano stati depositati i file in estensione eml al fine di verificare la relata e il contenuto della notifica trascurando di considerare che lo stesso Comune ricorrente aveva ammesso che il P. aveva comunicato con PEC la decisione allegando la sentenza del Giudice di Pace. D'altra parte, tale circostanza è confermata anche nel controricorso del Comune (pag. 5 del controricorso).

I giudici, quindi, richiamano i seguenti principi di diritto consolidati: “L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale” (Cass. civ., sez. un., 28 settembre 2018, n. 23620); “La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della attestazione di conformità all'originale, rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validità della notificazione, attesa la tassatività dei casi di nullità previsti dall'art. 160 c.p.c., e non ne comporta l'inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l'incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra tale copia”; “in caso di notifica a mezzo PEC, la violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza dell'atto, ma la sua nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo (Cass. civ., sez. VI-1, ord., 15 luglio 2021, n. 20214).

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