Brexit: CGUE respinge il ricorso di britannici poiché la perdita della cittadinanza UE è conseguenza automatica della mera decisione sovrana del Regno Unito

La Redazione
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19 Giugno 2023

La CGUE, con decisione del 15 giugno 2023 (C-499/21 P, C-501/21 P, C-502/21 P) ha ritenuto che la perdita dello status di cittadini dell'Unione e, pertanto, la perdita dei diritti connessi a tale status, è una conseguenza automatica della sola decisione sovrana adottata dal Regno Unito di recedere dall'Unione, e non già dell'accordo di recesso o della decisione del Consiglio che approva tale accordo. Pertanto, la Corte ha concluso che i cittadini britannici non avessero interesse ad agire, confermando la decisione del Tribunale UE il quale aveva rigettato i loro ricorsi in quanto irricevibili.

In occasione del referendum britannico organizzato nel 2016, la maggioranza degli elettori ha optato per l'uscita del Regno Unito dall'Unione. Di conseguenza, il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione.

I rappresentanti del Regno Unito e dell'Unione hanno poi firmato l'accordo sulla Brexit il 24 gennaio 2020. Il Consiglio dell'Unione ha approvato tale accordo, a nome dell'Unione, con decisione del 30 gennaio 2020. Infine, il Regno Unito ha receduto dall'Unione il 31 gennaio 2020.

Nell'ambito di tre azioni distinte dinanzi al Tribunale, taluni cittadini britannici residenti nel Regno Unito e in vari Stati membri hanno contestato senza successo l'accordo sulla Brexit e la decisione del Consiglio, deducendo, tra l'altro, che avevano l'effetto di privarli dei diritti che avevano esercitato e acquisito in quanto cittadini dell'Unione.

Il Tribunale ha respinto, con ordinanza, i loro ricorsi in quanto irricevibili.

Con le tre sentenze odierne, la Corte respinge le impugnazioni proposte dai cittadini britannici di cui trattasi contro le ordinanze del Tribunale.

La Corte ha esaminato d'ufficio la questione se tali cittadini britannici abbiano un interesse ad agire. A tal proposito, la Corte ricorda che la decisione di recedere ricade esclusivamente nella sfera di volontà dello Stato membro interessato, nel rispetto delle sue norme costituzionali, e dipende quindi unicamente da una sua scelta sovrana.

Pertanto, per i cittadini britannici, la perdita dello status di cittadini dell'Unione e, pertanto, la perdita dei diritti connessi a tale status, è una conseguenza automatica della sola decisione sovrana adottata dal Regno Unito di recedere dall'Unione, e non già dell'accordo di recesso o della decisione del Consiglio.

La Corte conclude che i cittadini britannici non hanno interesse ad agire e che quindi il Tribunale ha correttamente rigettato i loro ricorsi in quanto irricevibili.