Sulla competenza a rettificare un atto di nascita formato in Italia

Gerarda Russo
19 Giugno 2023

Figlio, nato in Italia con la tecnica della procreazione medicalmente assistita, viene riconosciuto alla nascita dalla donna che lo aveva partorito e, in un secondo momento, anche dalla convivente di quest'ultima innanzi all'Ufficiale di stato civile con il consenso del primo genitore. Può l'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza negare la trascrizione dell'atto non riconoscendone la conformità alle norme dell'ordinamento giuridico?
Massima

Unico potere attribuito all'Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza della coppia è quello di trascrivere fedelmente ed integralmente nei registri dello stato civile l'atto di nascita, formato nel Comune dove è avvenuto il parto e dove si è attestata la maternità in capo alla donna che ha partorito, ricorrendo alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, e alla sua compagna.

Il caso

Una donna, ricorrendo alla procreazione medicalmente assistita, partorisce un bambino, per il quale l'Ufficiale di stato civile di Milano, dove è avvenuto il parto, forma l'atto di nascita e ivi annota il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte della madre biologica, nonché annota, a margine, il riconoscimento del bimbo da parte della compagna della donna che ha partorito, avvenuto con dichiarazione ricevuta dall'Ufficiale dello stesso Comune.

L'Ufficiale di stato civile del Comune di Misano Gera d'Adda, dove risiede la coppia, non procede alla trascrizione dell'atto nei registri di stato civile del medesimo Comune e inoltra una comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo che deposita un ricorso chiedendo al Tribunale stesso “l'annullamento dell'atto di nascita trascritto nei registri del Comune di Misano Gera d'Adda al n. 1 parte II serie A anno 2022, relativo a Caio, in quanto contrario al vigente ordinamento giuridico”.

Le due donne si costituiscono eccependo:

1) l'inammissibilità del ricorso anche per erronea indicazione del motivo, atteso che la Procura chiedeva la rettifica della trascrizione realizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Misano Gera d'Adda, ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. n. 396/2000 che invece fa riferimento alla rettificazione di atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere e trascritti nei registri italiani;

2) l'incompetenza territoriale del Tribunale adito visto che l'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza ha il solo compito di trascrivere fedelmente l'atto nei registri dello stato civile del medesimo Comune.

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, condividendo la linea difensiva del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo, contesta la legittimità della dichiarazione di riconoscimento del rapporto di filiazione tra il minore e due persone dello stesso sesso, resa dall'Ufficiale dello Stato civile di Milano.

Il Tribunale di Bergamo, dovendosi pronunciare preliminarmente sull'eccezione avanzata dalle resistenti, ritenuta dallo stesso Giudice adito fondata e meritevole di accoglimento, dichiara la propria incompetenza territoriale.

La questione

La questione in esame è la seguente: può l'Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza valutare la legittimità, nonché la conformità, dell'atto di nascita alle norme dell'ordinamento giuridico e non provvedere alla trascrizione dell'atto formato in Italia?

Le soluzioni giuridiche

La questione risolta dalla pronuncia in esame riguarda il potere dell'Ufficiale di stato civile del Comune di residenza, che è limitato alla riproduzione di un atto già formato. Nel caso di specie, l'Ufficiale di stato civile di Misano Gera d'Adda, pensando di poter esercitare un controllo di legittimità sull'atto di nascita e, quindi, di verificare la rispondenza dello stesso all'ordine pubblico, non procedeva alla trascrizione dell'atto di nascita formato a Milano. Tale controllo non è ammissibile se si tratta di atti formati in Italia. Infatti, l'art. 12 comma 8 D.P.R. n. 396/2000 (“Gli atti formati in comuni diversi da quello di residenza devono essere comunicati dall'ufficiale dello stato civile che li forma all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza delle persone cui gli atti si riferiscono, per la trascrizione”), stabilisce che l'Ufficiale dello stato civile del Comune di residenza, nel trascrivere un atto di nascita formato dall'Ufficiale dello stato civile del Comune dove è avvenuto l'evento, non può apportare alcuna modifica all'atto, ma è tenuto esclusivamente a procedere ad una fedele trascrizione. Il D.P.R. n. 396/2000 prevede la possibilità di non dare luogo alla trascrizione di un atto, in quanto in contrasto con l'ordine pubblico, solo in caso di atti formati all'estero.

A tal riguardo non possono non essere evidenziate alcune decisioni della Corte di Cassazione che invece hanno acconsentito di trascrivere atti di nascita formati all'estero in cui al bambino erano state attribuite due madri (Cass. 19599/2016; Cass. 14878/2017).

Ebbene, è l'Ufficiale dello stato civile che ha provveduto a redigere l'atto in originale ad avere il potere di valutare la legittimità nonché la conformità dell'atto di nascita alle norme dell'ordinamento giuridico, così come prevede il comma 1 dello stesso art.12 D.P.R. n. 396/2000 (“Gli atti dello stato civile sono redatti secondo le formule e le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro dodici mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, le cui disposizioni entrano in vigore contestualmente a quelle contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 10, comma 2”).

Sulla base di tale normativa, per modificare un atto di nascita già formato occorre avviare il procedimento previsto dall'art. 95, comma1 D.P.R. n. 396/2000.

Come osserva il Tribunale di Bergamo, tale disposizione non lascia dubbi sul fatto che il Giudice competente a pronunciarsi sulla richiesta di annullamento dell'atto di nascita o di rettificazione dell'atto medesimo è il Tribunale del circondario in cui si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è stato formato l'atto di nascita del minore e dove, nel caso di specie, è stata attribuita la maternità a due donne.

Osservazioni

Non si può non essere concordi con la decisione del Tribunale di Bergamo. Infatti, gli atti di stato civile una volta formati non sono rettificabili e, per procedervi, bisogna richiedere l'intervento del Tribunale, azionando la procedura di cui agli artt. art. 95 e 96 D.P.R. n. 396/2000. Pertanto, non è consentito all'Ufficiale di Stato civile, che è stato incaricato di trascrivere un atto formato in Italia, ovvero da un Ufficiale di stato civile di un Comune italiano, la facoltà di rifiutarsi di effettuare tale trascrizione per una nuova e ulteriore valutazione riguardo alla legittimità dell'atto.

Tutto ciò è previsto al fine di evitare che si possano verificare circostanze singolari, ovvero che lo status familiae di un soggetto possa essere diverso a seconda della città, con tutte le conseguenze che ne nascerebbero.

Fatta tale premessa, è doveroso sottolineare il grande impegno dei Giudici che, pur in assenza di un adeguato intervento del legislatore, non perdono occasione di riconoscere tutela adeguata ai figli di coppie dello stesso sesso, ciò al fine di garantire la tutela del superiore interesse dei minori a vedere riconosciuta la propria identità personale e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU.

Infatti, nonostante sia stato disciplinato l'istituto dell'unione civile con la l. 76/2016, il nostro ordinamento ancora non consente ai single e alle coppie same-sex di poter accedere alle tecniche della procreazione medicalmente assistita e di ricorrere all'adozione.

Ebbene, il minore ha diritto a essere riconosciuto figlio di entrambe le persone che, legate da una relazione affettiva, hanno condiviso un progetto genitoriale.

Nel caso di specie, l'Ufficiale dello stato civile del Comune di Milano, nel formare l'atto di nascita di un figlio partorito a seguito della procreazione medicalmente assistita e riconosciuto alla nascita dalla madre biologica e successivamente riconosciuto anche dal secondo genitore dello stesso sesso con il consenso da parte della madre biologica (in virtù del consenso scritto che il secondo genitore aveva prestato alla procreazione medicalmente assistita, come disciplinato dall'art. 6 l. 40/2004), ha attuato, in modo estensivo ed analogico, la normativa prevista in tema di riconoscimento del figlio e la legge sulla procreazione medicalmente assistita.

Riferimenti

FASANO-FIGONE, Filiazione, in Pratica professionale, Famiglia, II, Milano 2019;

DOGLIOTTI, Le Sezioni Unite condannano i due padri e assolvono le due madri, in Fam. e dir. 2019, 653;

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.