Contratti con il consumatore: omissione di informazioni obbligatorie
20 Giugno 2023
Il consumatore è esonerato da qualsiasi obbligo di pagamento per le prestazioni fornite in esecuzione di un contratto di servizi concluso fuori dei locali commerciali qualora il professionista non lo abbia informato del suo diritto di recesso e il consumatore abbia esercitato il suo diritto di recesso dopo l'esecuzione di tale contratto. Secondo la Corte di Giustizia, è questa l'interpretazione che deve essere data all'art. 14 par. 4 lett. a) e i) e par. 5 Dir. UE 2011/83 sui diritti dei consumatori. La Corte sottolinea, infatti, che il diritto di recesso ha lo scopo di proteggere il consumatore nel particolare contesto della conclusione di un contratto fuori dei locali commerciali, dove il consumatore stesso può essere maggiormente sottoposto a pressione psicologica o esposto al fattore sorpresa. Pertanto, l'informazione sul diritto di recesso è importante per consentirgli di decidere con cognizione di causa se concludere o meno il contratto. Nel caso concreto un consumatore aveva concluso un contratto di servizi con un'impresa per la ristrutturazione dell'impianto elettrico della sua abitazione. L'impresa non lo aveva informato del diritto di recesso, di cui egli disponeva, per 14 giorni, in quanto il contratto era stato concluso fuori dei locali commerciali dell'impresa. Dopo aver eseguito il contratto, l'impresa presentava al consumatore la fattura: il consumatore non la pagava e, inoltre, recedeva dal contratto, poiché il lavoro era stato eseguito prima della fine del periodo di recesso (periodo che è prorogato di un anno in caso di tale omissione). |