Diritto di proprietà intellettuale: la GGUE fornisce un'interpretazione dell'art. 8 della Direttiva Enforcement, in merito all'onere della prova

La Redazione
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27 Aprile 2023

In seguito a un rinvio pregiudiziale effettuato da un giudice nazionale polacco, la CGUE (27 aprile 2023, C-628/21) ha fornito dei chiarimenti in merito all'onere della prova che deve essere soddisfatto per ottenere l'applicazione dell'art. 8(1) della Direttiva Enforcement, che consente al titolare di un diritto di proprietà intellettuale, nel corso di una controversia giudiziale, di ottenere informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o servizi che violano tale diritto di proprietà intellettuale.

Secondo la Corte di Giustizia, ai sensi dell'art. 8 della Direttiva 2004/48/CE, chi invoca l'applicazione della disposizione deve dimostrare la propria titolarità del diritto asseritamente leso, fornendo elementi di prova ragionevolmente accessibili che dimostrino con una sufficiente certezza che egli è titolare del diritto di proprietà intellettuale oggetto di causa.