Contratto di subappalto e adempimento dell’onere informativo

21 Giugno 2023

Un contratto di subappalto è tale a prescindere dalla qualificazione giuridica conferitagli dalle parti, quando la prestazione in oggetto incide economicamente e funzionalmente sulla prestazione oggetto del contratto di appalto. Di conseguenza, l'attività compiuta dall'intermediario di cui all'art. 183 comma 1 lettera l) non può essere qualificata come strumentale o accessoria a quelle oggetto dell'appalto e, per tale motivo, in questo caso è necessario adempiere l'obbligo informativo previsto dell'articolo 105 comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Il caso: La vicenda in esame trae origine dall'impugnazione presentata da un'impresa avverso il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione dell'appalto in suo favore disposto dalla stazione appaltante, sulla base della violazione dell'art. 105 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, relativo alla disciplina del subappalto.

Quest'ultima, infatti, sosteneva che l'aggiudicataria avesse coinvolto un'impresa terza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto relativo all'affidamento di un servizio di smaltimento rifiuti, senza averle dato previa comunicazione e, perciò, in assenza di autorizzazione.

Le doglianze avanzate dalla ricorrente riguardavano la presunta errata qualificazione, ad opera dell'amministrazione appaltante, del rapporto instaurato con l'impresa terza, limitatasi a metterle a disposizione una quota di capacità di un impianto di smaltimento, senza che ciò avesse implicato alcuna attività di manodopera da parte della stessa. Pertanto, la ricorrente riteneva che non fosse configurabile un contratto di subappalto a causa della mancata sussistenza dei requisiti di cui all'art. 105 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici.

Con la sentenza in commento, il TAR adito rigettava il ricorso, ritenendo che la posizione giuridica dell'impresa terza fosse pacificamente inquadrabile come “intermediaria” nel processo di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera l).

Da ciò derivava che l'attività compiuta dall'impresa terza avrebbe assunto un ruolo rilevante nella gestione del ciclo dei rifiuti, da cui sarebbe direttamente dipeso l'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.

In conclusione,si può affermare che un contratto di subappalto è tale quando la prestazione oggetto dello stesso incida direttamente sull'adempimento della prestazione oggetto dell'appalto, a cui, quindi, non è connessa in via meramente strumentale o accessoria. Da ciò deriva che, ove sussistano i presupposti appena enunciati, l'onere informativo sancito dall'art. 105 comma 2 D.lgs. n. 50/2016 debba essere adempiuto a prescindere dalla qualificazione giuridica che i due operatori economici conferiscono al loro rapporto contrattuale.

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