Soccorso istruttorio e principio di diligenza dell'operatore economico

Redazione Scientifica
21 Giugno 2023

Con sentenza n. 5783 del 13 giugno 2023, il Consiglio di Stato ha risposto alla questione se la stazione appaltante abbia l'obbligo di ammettere l'impresa offerente a specificare o, del caso, completare la descrizione della sua offerta tecnica in sede di soccorso istruttorio.

L'obbligo di ammissione al soccorso istruttorio deve essere coerente con il principio di equa distribuzione, tra le parti della procedura concorsuale, dell'onere di diligenza normalmente esigibile (nei confronti dell'amministrazione procedente e dell'impresa partecipante alla gara, cui è corretto richiedere non una diligenza comune, ma la diligenza professionale di cui all'art. 1176, secondo comma, cod. civ.): sull'impresa partecipante grava, pertanto, nella formulazione dell'offerta, un onere di diligenza qualificata proporzionato alla professionalità media propria degli operatori del settore, mentre gli accertamenti e le verifiche esigibili nei confronti della commissione giudicatrice, che pur deve presentare un'adeguata preparazione tecnica specifica, non possono spingersi fino a un livello tale da costituire un sensibile rallentamento e una sproporzionata complicazione della (già complessa) procedura selettiva.

L'amministrazione è mossa, nelle procedure selettive, dal bisogno attuale e concreto di acquisire le forniture e i servizi di cui necessita, sicché le spesso laboriose e non semplici procedure selettive, che frequentemente vedono la partecipazione di numerose imprese, con offerte tecniche complesse, devono essere ordinate, in base alla lex specialis, secondo criteri di speditezza e di efficienza ed efficacia, che postulano un dovere particolarmente intenso in capo alle imprese partecipanti di chiarezza e completezza espositiva nella formulazione e presentazione delle offerte tecniche, in un quadro di necessaria standardizzazione e semplificazione delle modalità di tale formulazione e presentazione, tale da lasciare pochi margini all'organo valutatore per l'effettuazione di accertamenti supplementari e indagini e ricerche per meglio approfondire e verificare le effettive caratteristiche tecniche dei prodotti offerti, ove non correttamente e compiutamente espresse e rappresentate dall'impresa offerente.

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