L’ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio proposte in via consensuale: in attesa della decisione della suprema corte

22 Giugno 2023

Con l'ordinanza in commento ci si chiede se sia possibile proporre cumulativamente, attraverso l'instaurazione di un unico procedimento, sia la domanda di separazione personale sia la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in un contesto di natura non contenziosa ma consensuale.
Massima

Al fine di verificare l'ammissibilità della domanda congiunta e cumulata di separazione personale dei coniugi e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio occorre disporre il rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte di Cassazione, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 363-bis c.p.c.

Il caso

Due coniugi proponevano ricorso congiunto con cui chiedevano al Tribunale Ordinario di Treviso di pronunciare la separazione personale dei coniugi e – decorsi i termini di legge di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970, n. 898 e previo il passaggio in giudicato della sentenza sullo status – lo scioglimento del matrimonio civile. I coniugi esponevano l'accordo raggiunto relativamente all'affidamento dei figli, al regime di visita del genitore non collocatario ed alla quantificazione dell'assegno di mantenimento e chiedevano che tali condizioni venissero applicate alla separazione e che, successivamente, potessero regolamentare anche il divorzio.

All'udienza di comparizione personale dei coniugi, il Giudice relatore evidenziava le difficoltà interpretative in punto di ammissibilità del ricorso con domanda congiunta e cumulata di separazione e di divorzio, mentre le parti insistevano per l'ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio.

Il Collegio disponeva, con ordinanza, il rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte di Cassazione, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 363-bis c.p.c., e, per l'effetto, sospendeva il procedimento sino alla decisione della Corte di Cassazione.

La questione

L'ordinanza in commento pone un'interessante questione riguardante, da un lato, l'ammissibilità del ricorso con domanda congiunta e cumulata di separazione e di divorzio e, dall'altro lato, i presupposti per la proposizione del rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte di Cassazione da parte del Giudice di merito ex art. 363-bis c.p.c.

In particolare, ci si chiede se sia possibile proporre cumulativamente, attraverso l'instaurazione di un unico procedimento, sia la domanda di separazione personale sia la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in un contesto di natura non contenziosa ma consensuale.

Le soluzioni giuridiche

Il Tribunale Ordinario di Treviso, con l'ordinanza in commento, ritiene che la questione relativa all'ammissibilità della domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio debba essere oggetto di rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte di Cassazione in considerazione delle difficoltà e difformità interpretative sorte nella giurisprudenza di merito ed in dottrina.

Pertanto, alla luce di quanto richiesto dall'art. 363-bis, comma 2, c.p.c., ricostruisce le due opzioni interpretative che si sono affermate in dottrina ed in giurisprudenza.

Secondo un primo orientamento (Trib. Milano, sez. IX, 5 maggio 2023, n. 3542; Trib. Lamezia Terme, ord. 13 maggio 2023; Trib. Vercelli, 17 maggio 2023, n. 230; Trib. Modena, 27 febbraio 2023; Trib. Rovigo, 31 marzo 2023; Trib. Bolzano, 21 aprile 2023; Trib. Genova, sezione Famiglia, verbale riunione ex art. 47-quater ord. giud. E Trib. Vercelli, nota del Presidente del 15 marzo 2023), la domanda congiunta e cumulata di separazione e divorzio, nel contesto normativo successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), risulta ammissibile.

In particolare, i fautori di tale tesi esegetica sostengono il proprio convincimento richiamando:

a) l'argomento letterale che si fonda sul combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. Il fatto che l'art. 473-bis.49 c.p.c. disciplini espressamente ed esclusivamente il cumulo promosso in via contenziosa non appare ostativo all'ammissibilità della domanda congiunta e cumulata nella misura in cui l'art. 473-bis.51 c.p.c. nel disciplinare la domanda congiunta relativa “ai procedimenti di cui all'art. 473-bis.47 c.p.c.”, utilizza il vocabolo “procedimenti”. Pertanto, l'uso del plurale rende possibile il cumulo in via consensuale per tutti i procedimenti disciplinati dall'art. 473-bis.47 c.p.c. e, dunque, anche per i procedimenti di separazione e divorzio;

b) l'argomento sistematico evidenzia, da un lato, il superamento dell'espresso divieto di cumulo delle domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio vigente prima dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia e, dall'altro lato, che ritenere ammissibile la domanda congiunta e cumulata di separazione e divorzio esprima i medesimi obiettivi di economia processuale sottesi all'art. 473-bis.49 c.p.c.;

c) l'art. 473-bis.49, comma 2 e 3, c.p.c. – in forza dei quali i procedimenti di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio proposti avanti al medesimo giudice o a giudici diversi dovranno essere riuniti ex art. 40 o 274 c.p.c. – da cui si evince «il favor che il legislatore nutre per la trattazione congiunta dei procedimenti di separazione e di divorzio».

Invece, secondo un diverso orientamento interpretativo (Trib. Firenze, 15 maggio 2023; Trib. Ferrara, 31 maggio 2023, n. 406; Trib. Bari, nota del Presidente della Prima Sezione civile del 6 aprile 2023 e Trib. Padova, nota del Presidente del Tribunale del 7 aprile 2023) non può ritenersi ammissibile il cumulo delle domande di separazione e divorzio se proposte in via consensuale in considerazione di un triplice ordine di motivazioni:

a) l'argomento letterale, richiamando il brocardo ubi lex voluti dixit, ubi noluit tacuit, pone in luce il fatto che l'art. 473-bis.51 c.p.c. – dedicato alla disciplina dei ricorsi promossi da entrambi i coniugi consensualmente – non opera alcun rinvio all'art. 473-bis.49 c.p.c., con la conseguente assenza di un referente normativo che consenta l'ammissibilità di una domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

b) l'argomento sistematico pone in evidenza, da un lato, che il cumulo di domande risulterebbe «di per sé incompatibile con la natura giurisdizional-volontaria del procedimento a base negoziale» e, dall'altro lato, che, nel silenzio della legge, l'art. 473-bis.49 c.p.c. non può essere applicato in via analogica alle ipotesi di procedimenti azionati su accordo dei coniugi in quanto deve rilevarsi l'assenza di eadem ratio tra il ricorso cumulato in via contenziosa e la domanda cumulata congiunta. Tale conclusione non muta se si prendono in esame le esigenze di economia processuale: la proposizione di una domanda congiunta e cumulata non consente alcuna concentrazione dei tempi processuali posto che «il medesimo procedimento resterebbe pendente per tutto il tempo necessario al maturare dei presupposti per il divorzio»;

c) l'argomento sostanziale concerne, infine, l'indisponibilità dei diritti coinvolti. Infatti, laddove si ammettesse la domanda congiunta e cumulata di separazione e di divorzio, si consentirebbe alle parti di disciplinare «contemporaneamente i diritti conseguenti ad entrambi gli status, peraltro in netto contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, che qualifica come nullo, ai sensi dell'art. 160 c.c., l'accordo che, in sede di separazione, contenga patti volti a regolare gli effetti dello scioglimento del vincolo matrimoniale».

Alla luce del rilevato contrasto interpretativo, il Tribunale Ordinario di Treviso, ritenuta sussistente una grave difficoltà interpretativa ed evidenziata la suscettibilità della quaestio iuris di porsi in numerosi giudizi – e, dunque, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 363-bis c.p.c. – chiede l'intervento chiarificatore della Suprema Corte di Cassazione.

Osservazioni

Nonostante il sostanziale «pareggio» (Donzelli) tra le due prospettate tesi interpretative, appare opportuno, almeno a sommesso parere dello scrivente, privilegiare l'opzione esegetica che ritiene ammissibile la domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in quanto maggiormente convincente.

In particolare, con riferimento al dato normativo, l'approccio che si limita all'analisi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., al fine di escludere l'ammissibilità della domanda cumulata e congiunta, appare riduttivo in quanto difetta di una indagine d'insieme dell'articolato normativo introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia).

Infatti, analizzando le norme della Sezione II del Titolo IV-bis del codice di rito, si deve rilevare che, da un lato, l'art. 473-bis.49 c.p.c. disciplina espressamente ed esclusivamente il cumulo della domanda di separazione e di divorzio promosso in via contenziosa, ma, dall'altro lato, l'art. 473-bis.51 c.p.c. – rubricato “Procedimento su domanda congiunta” – contiene la disciplina processuale della “domanda” promossa dalle parti in via consensuale relative “ai procedimenti di cui all'art. 473-bis.47 c.p.c.” – ovvero separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e modifica delle relative condizioni –. La formulazione letterale della norma induce a ritenere che «la commistione della forma singolare utilizzata per la domanda (id est, il ricorso congiunto) e del plurale per i procedimenti che la domanda stessa tende ad introdurre, può soltanto riguardare l'eventuale cumulo tra separazione e divorzio» (Danovi). Pertanto, se l'art. 473-bis.49 c.p.c. – rubricato “Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” – consente expressis verbis la domanda congiunta in sede contenziosa, l'art. 473-bis.51 c.p.c. ammette, altrettanto espressamente, la domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui consente la proposizione di una domanda congiunta in relazione a tutti i procedimenti disciplinati dall'art. 473-bis.47 c.p.c.

Tale argomentazione letterale induce a ritenere non convincenti le argomentazioni poste a sostegno dell'orientamento interpretativa contrario all'ammissibilità della domanda congiunta e cumulato di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In primo luogo, non può trovare applicazione il brocardo ubi lex voluti dixit, ubi noluit tacuit nella misura in cui il Legislatore – attraverso il combinato disposto degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. – ha disciplinato, seppur con un cesello normativo che certamente avrebbe potuto essere meglio esplicitato, la possibilità per i coniugi di proporre consensualmente e contestualmente le domande di separazione e di divorzio. Dunque, l'interpretazione letterale delle norme esclude l'esistenza di una lacuna normativa o di una volontà contraria della legge tale da giustificare l'inammissibilità della domanda congiunta e cumulata di separazione e di divorzio.

In secondo luogo, non convince neppure l'argomento fondato sull'impossibilità di applicare in via analogica l'art. 473-bis.49 c.p.c. alla domanda cumulata proposta in un contesto non contenzioso. Infatti, a parere dello scrivente, l'attuale contesto normativo non richiede il ricorso all'interpretazione analogica – e, dunque, alla valutazione dell'esistenza di una eadem ratio tra gli istituti coinvolti –. Come già ricordato supra, l'ammissibilità della domanda congiunta e cumulata può – e deve – essere rintracciata, attraverso un'interpretazione letterale del codice di rito, direttamente dalla lettura congiunta degli artt. 473-bis.47, 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.

Chiarito il quadro normativo di riferimento, occorre considerare – riprendendo l'argomentazione sistematica avanzata dall'orientamento interpretativo favorevole all'ammissibilità della domanda congiunta e cumulata di separazione e di divorzio – che l'individuazione della intentio legis risulta decisiva.

In primo luogo, si deve notare che il favore del Legislatore espresso per la trattazione congiunta delle domande di separazione e di divorzio – tale da indurlo al superamento del divieto previgente ed all'inserito degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.verrebbe frustrato se, per il solo fatto che non vi sia un atteggiamento processualmente litigioso da parte dei coniugi, la domanda congiunta e cumulata non fosse ammissibile. Non si comprenderebbe come la consensualità dei coniugi nella regolamentazione della crisi del loro rapporto possa risultare ostativa ad una trattazione congiunta delle domande di separazione e di divorzio proprio in un contesto normativo introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) che – nel settore civile ma anche nel settore penale – ha fatto della giustizia negoziata e consensuale uno dei suoi leitmotiv.

In secondo luogo – e ad ulteriore conferma del favor espresso dal Legislatore per il cumulo delle domande –, si deve considerare la disciplina contenuta nell'art. 473-bis.49, comma 2 e 3, c.p.c. in forza della quale eventuali procedimenti di separazione e di divorzio pendenti tra le medesime parti e non oggetto di domanda cumulata dovranno essere riuniti. Pertanto, nell'ambito contenzioso la sorte naturale dei procedimenti di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta essere la trattazione unitaria, anche nei casi in cui i coniugi non hanno proposto domanda cumulata. Ebbene, volendo salvaguardare la razionalità del sistema, da ciò non può che derivare l'ammissibilità della domanda congiunta e cumulata posto che non avrebbe alcun senso escludere la trattazione unitaria e congiunta nel caso in cui vi sia l'accordo dei coniugi sulla proposizione cumulata dei procedimenti di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Infine, devono essere valutate le ragioni di economia processuale. La natura contenziosa o congiunta dei procedimenti non fa venire meno il fatto che le domande consequenziali alla domanda sullo status proposte nel giudizio di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono sovrapponibili – come l'affidamento dei figli, l'assegnazione della casa coniugale, la determinazione del contributo al mantenimento dei figli – od accumunate dall'accertamento probatorio che ne deriva – come la quantificazione del contributo al mantenimento in sede di separazione e la determinazione dell'assegno di divorzio –. «Non avrebbe quindi senso ricercare un risparmio di “energie processuali” nei giudizi contenziosi, e impedirlo poi nei procedimenti congiunti, allorquando detto risparmio può ancor più facilmente essere attuato» (Danovi).

Da ultimo, occorre porre l'attenzione sul divieto dei patti conclusi tra coniugi in vista del futuro divorzio – ritenuti dal costante orientamento giurisprudenziale nulli (cfr., da ultimo, Cass., sez. VI, ord. 28 giugno 2022, n. 20745; Cass., sez. I, ord. 26 aprile 2021, n. 11012 e Cass., sez. I, 30 gennaio 2017, n. 2224) – che, almeno secondo parte del pensiero interpretativo, condurrebbe ad affermare l'inammissibilità della domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tuttavia, tale argomentazione non appare del tutto convincente posto che fonda l'inammissibilità della domanda congiunta e cumulata di separazione e di divorzio su un divieto di natura giurisprudenziale che, pur apparendo costante ed immutabile, si presta a critiche, anche in punto di ragionevolezza (Lenti) e che, almeno secondo alcuni, dovrebbe essere definitivamente superato.

Inoltre, non appare corretto ritenere sussistente una influenza monodirezionale che consentirebbe al divieto di patti tra coniugi in vista del futuro divorzio di condizionare – negativamente – l'ammissibilità della domanda congiunta e cumulata di separazione e divorzio. Infatti, se i predetti istituti possono interferire e presentare punti di tangenza, allora non potrà che essere sostenuta l'esistenza di una influenza bidirezionale: il divieto di patti tra coniugi in vista del futuro divorzio potrebbe condizionare negativamente l'ammissibilità della domanda congiunta e cumulata, ma l'ammissibilità della domanda congiunta e cumulata potrebbe indurre ad un ripensamento – e forse ad un superamento – dell'orientamento che proclama la nullità dei patti tra coniugi in vista del futuro divorzio.

Osservazioni sul rinvio pregiudiziale

Il provvedimento in commento appare di interesse anche in quanto fornisce alcuni utili elementi interpretativi relativi al rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte di Cassazione introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) e disciplinato dall'art. 363-bis c.p.c.

In particolare, l'ordinanza del Tribunale Ordinario di Treviso chiarisce che il presupposto delle “gravi difficoltà interpretative” può dirsi sussistente, non in base alla mera novità rappresentata dalla novellata disciplina processuale della famiglia introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ma alla luce del contrasto giurisprudenziale e dottrinale che si caratterizza per il fiorire di due diversi orientamenti interpretativi in ordine all'ammissibilità della domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. In considerazione dell'eterogeneità del pensiero esegetico, appare possibile sottoporre la quaestio iuris alla Suprema Corte di Cassazione affinché quest'ultima possa enunciare un principio di diritto che, tuttavia, non necessariamente – anche alla luce della vincolatività prevista dall'art. 363-bis, comma 6,c.p.c. – sarà in grado di porre fine al confronto giurisprudenziale e dottrinale sul punto.

Inoltre, l'ordinanza in commento prende posizione sulla «condizione di “serialità”» (Briguglio) ovvero sul presupposto in forza del quale la questione oggetto del rinvio pregiudiziale deve essere suscettibile di porsi in numerosi giudizi. Secondo il Tribunale Ordinario di Treviso la sussistenza del requisito di cui all'art. 363-bis, comma 1, n. 3,c.p.c. è provata dall'elevato numero di procedimenti congiunti di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che sono stati proposti nell'anno 2022 secondo le rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica. Il dato meramente quantitativo dimostrerebbe l'idoneità della quaestio iuris di applicarsi in una pluralità di procedimenti.

Il vaglio di ammissibilità

Il provvedimento di rinvio pregiudiziale non investe in maniera automatica la Suprema Corte di Cassazione, ma necessita di un vaglio di ammissibilità da parte del Primo Presidente che riguarda sia la sussistenza dei presupposti applicativi (art. 363-bis, comma 1, c.p.c.) sia i requisiti dell'ordinanza del giudice di merito in punto di motivazione con specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili (art. 363-bis, comma 2, c.p.c.).

Pertanto, la Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione, alla luce di quanto previsto dall'art. 363-bis, comma 3, c.p.c., ha dichiarato, con provvedimento datato 14 giugno 2023, ammissibile la questione sollevata dal Tribunale Ordinario di Treviso nella misura in cui:

a) la questione si pone come «pienamente rilevante, ponendosi come quesito preliminare rispetto all'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalle parti, dal momento che, in caso di soluzione negativa, deve essere dichiarata inammissibile la domanda relativa allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio»;

b) sussiste il requisito della grave difficoltà interpretativa «derivante dal contrasto tra i giudici di merito» e dalle differenti posizioni assunte dalla dottrina;

c) infine, «la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi, come attestato già dal numero di provvedimenti della giurisprudenza di merito emessi e dall'impatto numerico dei ricorsi per separazione consensuale o divorzio congiunto».

Alla luce di tali considerazioni, la Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione assegnava – stante «la specificità della questione processuale prospettata e la sua esclusiva attinenza all'area del diritto di famiglia» – la questione alla Prima Sezione civile per l'enunciazione del principio di diritto.

Riferimenti

Per l'approfondimento si suggeriscono, con riguardo all'ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio proposte in via consensuale, i seguenti testi:

F. Danovi, Per l'ammissibilità della domanda congiunta (cumulata) di separazione e divorzio (prime riflessioni nell'era della riforma Cartabia), in Fam. e dir., 2023, 487 ss.;

L. Lenti, Domanda contestuale di separazione e divorzio e domanda congiunta dei coniugi, in Quest. giust., 13 giugno 2023;

R. Donzelli, Il problema del cumulo delle domande di separazione e divorzio nel procedimento su ricorso congiunto, in Judicium, 29 maggio 2023;

A. Simeone, Il cumulo delle domande di separazione e divorzio nei procedimenti congiunti, in IUS FAMIGLIE, 13 febbraio 2023;

G. Sapi, A. Simeone, Gli atti introduttivi, in AA.VV., La riforma del diritto di famiglia: il nuovo processo, a cura di R. Giordano ed A. Simeone, Milano, 2023, 32 ss.;

M. Paladini, Il simultaneus processus di separazione e divorzio, in AA.VV., La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie, a cura di C. Cecchella, Torino, 2023, 41 ss.

Con riguardo, invece, all'istituto di cui all'art. 363-bis c.p.c. si suggeriscono i seguenti testi:

A. Briguglio, Il rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Cassazione, in Judicium, 21 dicembre 2022;

A. Fabbi, Il rinvio pregiudiziale “alla Corte”, in Judicium, 11 aprile 2023;

M. Fabiani, Rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione: una soluzione che non alimenta davvero il dibattito scientifico, in Riv. dir. proc., 2022, 197 ss.;

V. Capasso, Il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione e il «vincolo» di troppo, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2022, 587 ss.

G. Scarselli, Note sul rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione di una questione di diritto da parte del giudice di merito, in Giustizia insieme, 5 luglio 2021;

E. Scoditti, Brevi note sul nuovo istituto del rinvio pregiudiziale in cassazione, in Quest. giust., 2021, f. 3, 105 ss.

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