Il riparto di giurisdizione nelle controversie di attuazione di un finanziamento pubblico già concesso

22 Giugno 2023

La competenza giurisdizionale spetta al giudice ordinario in tutte quelle controversie relative alla revoca di una già concessa agevolazione economica, ove essa sia stata disposta non per vizi propri dell'atto amministrativo, ma per la mancata osservanza da parte del beneficiario di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione.

Il caso. La vicenda in esame trae origine dalla partecipazione di un'impresa ad un avviso pubblico che, dopo aver presentato il proprio progetto, veniva considerata idonea per il ricevimento di un contributo volto al finanziamento dello stesso.

Tuttavia, una successiva nota del Dirigente del servizio regionale di rendicontazione controllo e vigilanza dichiarava parzialmente inammissibile la spesa sostenuta dall'operatore economico, che, in variazione del piano di investimento originariamente sottoposto al vaglio della Regione, aveva apportato alcune modifiche progettuali comunicate solo in un secondo momento all'Amministrazione, in violazione delle disposizioni dell'Avviso pubblico e del Disciplinare di obblighi. Pertanto, l'impresa presentava ricorso al TAR con l'intento di ottenere l'annullamento della suddetta nota dirigenziale.

La soluzione. Con la sentenza in commento, i Giudici Amministrativi rigettavano il ricorso sulla base dell'inammissibilità dello stesso, accogliendo l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione sollevata dalla Regione.

Il TAR adito, infatti, sosteneva la competenza del giudice ordinario nel caso di specie, poiché la controversia riguardava una fase successiva alla concessione del contributo da parte dell'Amministrazione, durante la quale l'impresa ricorrente si rendeva inadempiente di obblighi da cui, secondo l'Avviso Pubblico e il Disciplinare, dipendeva l'erogazione del contributo.

I giudici amministrativi adìti richiamano una consolidata giurisprudenza sul punto, secondo cui "la controversia promossa per ottenere l'annullamento del provvedimento di revoca di un finanziamento pubblico concerne una posizione di diritto soggettivo ed è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le volte in cui l'amministrazione abbia inteso far valere la decadenza del beneficiario dal contributo in ragione della mancata osservanza, da parte sua, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione, mentre riguarda una posizione di interesse legittimo (con conseguente devoluzione al giudice amministrativo) allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, sia dipesa dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale abbia inteso annullare il provvedimento stesso per vizi originari di legittimità o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico".

In conclusione, si può affermare che è decisamente legittima la riassunzione della causa innanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 D.lgs. n. 104/2010. La sentenza si pone sul solco di precedenti della Corte di Cassazione, la quale ha più volte enunciato che il giudice ordinario è competente quando la controversia attiene ad una revoca di un'agevolazione già concessa e disposta per ragioni non attinenti a vizi dell'atto amministrativo, quanto piuttosto a violazioni di leggi poste in essere dal beneficiario nell'attuazione del finanziamento (ex multiis, Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, ordinanza 30 luglio 2020, n. 16457; Corte di Cassazione, Sez. Unite, 4 aprile 2021, n. 9840; Corte di Cassazione, Sez. Unite, ordinanza 18 maggio 2021, n. 13792; Cass., Sez. Un., ordinanza 1° febbraio 2019, n. 3166).

Anche la giurisprudenza amministrativa, del resto, riconosce ormai pacificamente che, indipendentemente dal nomen iuris dell'atto gravato, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le ipotesi in cui si controverta di inadempienze del beneficiario (cfr. Cass., Sez. Un., ord. 30 luglio 2020, n. 16457; Cons. Stato, sez. III, 18 dicembre 2020, n. 8156; Cons. Stato, Sez. III, 10 febbraio 2021, n. 1251; Cons. Stato, Sez. II, 29 marzo 2021, n. 2609; Cons. Stato, Sez. III, 18 dicembre 2020, n. 8156).

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