Diritto alla detrazione IVA: la nullità civilistica dell'atto non è sufficiente per il diniego

La Redazione
23 Giugno 2023

La Corte UE, con la sentenza pronunciata nella causa C-114/22 depositata il 25 maggio 2023, ha statuito che non può essere negata la detrazione dell'IVA in riferimento a un negozio giuridico simulato ritenuto nullo sul piano civilistico laddove non sia verificata l'evasione dell'IVA o l'abuso del diritto. Pertanto, i giudici unionali hanno privilegiato il diritto alla detrazione, tutelando la neutralità dell'IVA anche qualora sorgessero dei contrasti sul piano civilistico.

La sentenza in esame nasce da una domanda presentata nell'ambito di una controversia tra il direttore dell'amministrazione tributaria di Varsavia ed una società polacca in merito al diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), indicata in una fattura emessa per una cessione di marchi ad un soggetto passivo, da questo dichiarata ed assolta.

Con decisione del 20 ottobre 2017, l'amministrazione tributaria polacca ha rimesso in discussione il diritto alla detrazione dell'IVA di cui aveva beneficiato il soggetto passivo relativo a tale fattura, invocando un articolo della legge sull'IVA e argomentando sulla nullità della cessione del marchio in questione dal momento che, secondo una norma civilistica della legislazione polacca, tale cessione sarebbe stata contraria ai principi di convivenza civile. Al soggetto passivo è stato pertanto negato il diritto alla detrazione dell'IVA a motivo della nullità, in virtù del diritto nazionale, dell'avvenuta cessione dei marchi in quanto l'atto era simulato.

I giudici unionali, evidenziando la centralità del diritto alla detrazione, hanno affermato che è illegittimo il divieto di detrazione IVA fondato sulla nullità dell'operazione ai sensi del diritto civile nazionale polacco. Secondo la Corte di giustizia dell'UE, la normativa interna polacca risulta contraria alla direttiva comunitaria sull'IVA a motivo del fatto che priva il soggetto passivo del diritto alla detrazione dell'IVA per il semplice fatto che una transazione economica imponibile è ritenuta simulata ai sensi del diritto civile nazionale, senza che sia necessario dimostrare che vi siano prove che l'operazione possa essere qualificata come simulata o che provenga da un'evasione fiscale o da un abuso di diritto.

Dunque, gli elementi secondo i quali un atto giuridico possa esser qualificato come simulato e quindi nullo secondo la normativa polacca, non coincidono con quelli che, diversamente, determinano un'operazione simulata conformemente al diritto comunitario. Alla luce di tale valutazione, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto non giustificato il diniego del diritto alla detrazione dell'IVA nel caso di specie.