L'operatore economico escluso da una gara ad evidenza pubblica non può accedere agli atti

23 Giugno 2023

Nel caso di esclusione di un operatore economico ad una gara ad evidenza pubblica, la successiva istanza di accesso agli atti che sia afferente alla documentazione degli atti di gara (e non ai motivi della sua esclusione dalla stessa), è inammissibile per difetto di interesse.

Il caso. A seguito di una procedura di gara indetta dalla Regione Lazio per l'affidamento del servizio medico di emergenza in elicottero per l'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria (Ares 118), un operatore economico, dopo esserne stato escluso, dapprima impugnava l'aggiudicazione disposta in favore di altro operatore, per poi formulare istanza di accesso agli atti relativi al procedimento ad evidenza pubblica de quo.

A seguito del rigetto opposto dall'Amministrazione in relazione all'istanza di accesso, l'istante impugnava tale diniego innanzi al Tar Roma, deducendo, tra le altre cose, l'illogicità del suddetto provvedimento.

L'accesso agli atti richiesto da un operatore economico escluso dalla gara. Nella pronuncia in esame, il Giudice Amministrativo ricorda innanzitutto che nel caso di esclusione di un candidato ad una gara ad evidenza pubblica, la successiva istanza di accesso agli atti, afferente alla documentazione degli atti di gara, è inammissibile per difetto di interesse.

Nel richiamare la giurisprudenza già espressasi sul punto, il Tar precisa che un operatore economico che sia stato escluso da una procedura ad evidenza pubblica alla quale ha partecipato sia di fatto estraneo alla stessa; il tutto, con la conseguenza che nel caso in cui tale operatore economico richieda l'accesso agli atti del procedimento al quale ha partecipato (e non agli atti afferenti alla sua esclusione dalla gara), lo stesso non ha un interesse immediato e diretto alla loro conoscenza.

In tali casi – prosegue il Giudice amministrativo – soltanto un'eventuale sua ammissione alla procedura per cui è stato escluso assegnerebbe allo stesso la titolarità per una nuova richiesta documentale.

Per tali motivi, il Giudice amministrativo, ritenendo che nel caso di specie i documenti richiesti dall'istante non riguardassero la sua esclusione dalla gara, ma il procedimento ad evidenza pubblica, e ritenendo altresì che il giudizio pendente avverso il provvedimento di esclusione risultasse essere stato già trattenuto in decisione al momento della presentazione dell'istanza di accesso, ha rigettato il ricorso proposto.