Contributo dei nonni al mantenimento del nipote minorenne se uno dei due genitori non adempie e l'altro non ha sufficienti mezzi
26 Giugno 2023
Massima
Nel caso in cui un genitore non adempia all'obbligo di mantenimento verso il figlio minore e le esigenze di vita di quest'ultimo non possano essere soddisfatte esclusivamente dall'altro genitore, spetta agli ascendenti di pari grado, la cui condizione economica viene adeguatamente ricostruita dal giudice di merito, contribuire al mantenimento del nipote. Il caso
Tizia, madre della minore Caietta, della quale ha l'affidamento “super esclusivo”, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 316-bis c.c. nei confronti dei nonni paterni per ottenere il pagamento del contributo al mantenimento della figlia, spiegando che con la sentenza di separazione è stato posto a carico del padre un contributo mensile, rimasto inadempiuto per anni al punto che il padre è stato condannato ai sensi dell'art. 570 c.p. per essersi sottratto agli obblighi, rendendosi di fatto irreperibile. Il Tribunale del luogo ha accolto le richieste della madre, emettendo così il decreto a carico dei nonni paterni per una seppur minor somma a titolo di contributo mensile al mantenimento per la nipote minorenne. Tale decreto è stato opposto dai nonni, ma l'opposizione è stata respinta dal Tribunale. Gli ascendenti hanno così proposto appello alla Corte territoriale. I giudici di seconde cure rilevano che l'obbligo di mantenimento del padre sussiste a prescindere dalla capacità della madre di produrre reddito e i nonni sono stati chiamati alla surroga per le obbligazioni del padre verso la figlia minorenne; rileva, altresì, che l'obbligo del padre al mantenimento della figlia è un fatto positivo e non controverso e altrettanto sottolinea l'inadempimento a quell'obbligo, evidenziando che l'inadempimento volontario rende operativa la previsione della norma sul dovere dei nonni, posto che entrambi gli ascendenti hanno proprietà immobiliari e sono titolari di trattamenti pensionistici. Avverso tale sentenza gli ascendenti hanno proposto ricorso in Cassazione che, come vedremo, viene respinto. La questione
I nonni sono chiamati a contribuire al mantenimento dei nipoti? E se sì, in via surrogata o sussidiaria e in quali specifici casi? Le soluzioni giuridiche
L'art. 316-bis c.c. (concorso nel mantenimento) prevede che «i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo». Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. Pertanto, l'obbligo dei nonni di fornire ai genitori i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e sussidiaria rispetto a quella principale dei genitori, ma anche nel senso che ai nonni non ci si possa rivolgere per aiuto economico per il sol fatto che uno dei due genitori sia inadempiente all'obbligo di mantenere i figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli. Pertanto, affinchè i nonni di entrambi i rami parentali siano chiamati a mantenere i nipoti è necessario che entrambi i genitori non abbiano mezzi sufficienti. Pure il diritto agli alimenti ai sensi dell'art. 443 c.c. è legato alla prova dello stato di bisogno e della impossibilità di reperire attività lavorativa che sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo. L'ordinanza della Cassazione di cui oggi ci occupiamo si allinea con l'orientamento di legittimità che si è consolidato negli ultimi anni e che ha individuato come tutti gli ascendenti di pari grado possono essere chiamati in giudizio a concorrere al mantenimento dei nipoti nel caso di impossibilità, volontaria o non, dei genitori. Per citare caso analogo, in una vicenda in cui il padre si era da tempo reso inadempiente nel pagamento disposto in sede di separazione consensuale e i redditi materni non erano sufficienti al mantenimento del figlio minore, la Suprema Corte,con ordinanza Cass. n. 30368/2022, si allineava con quanto stabilito dal tribunale di merito che, su richiesta della madre, poneva a carico dei nonni paterni l'obbligo di contribuire al mantenimento del nipote, escludendo, invece il concorso degli altri nonni, non chiamati in causa dalla madre ricorrente. Si evidenzia che tale provvedimento, su istanza di tutti i soggetti interessati, è sempre soggetto a revisione per sopravvenuti motivi. I nonni paterni, infatti, ne chiedevano la revisione con estensione all'obbligo di versamento del contributo al mantenimento del nipote anche alla nonna materna, che invece non verrà concessa. Ricordiamo, infatti - come avvenuto nel caso di specie - che le condizioni economiche degli ascendenti sono oggetto di ricostruzione da parte del giudice di merito che effettua poi ogni più opportuna valutazione. E ancora, la sentenza Cass. n. 10450/2022, con la quale la Suprema Corte chiarisce che è legittimo porre a carico dei nonni una parte dell'assegno di mantenimento del nipote, qualora la madre e i suoi genitori non riescano da soli a coprire le spese necessarie, mentre il padre non ha mai versato il contributo dovuto. L'obbligo dei nonni di fornire ai genitori i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli è “subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori, non essendo, appunto, consentito rivolgersi agli ascendenti solo perché uno dei due genitori non dia il proprio contributo, ove l'altro genitore sia in grado di mantenere la prole.” Anche in tale specifico caso, le condizioni economiche della madre, insufficiente a far fronte alle esigenze del figlio minore, disabile e bisognoso di terapie riabilitative, l'impossibilità di riscuotere il mantenimento da parte del padre, tenuto altresì conto del contributo economico dei nonni materni, hanno portato i giudici a imporre ai nonni paterni di contribuire a una quota del mantenimento del nipote. Osservazioni
Nel caso in esame, la Suprema Corte - pur non condividendo le argomentazioni della corte territoriale laddove sostiene che i nonni paterni sono chiamati in surroga per le obbligazioni del padre - dà torto alla coppia di ascendenti che si oppone al contributo al mantenimento della nipote minorenne. Come noto, ricorda la Cassazione, l'art. 316-bis c.c., che riproduce il testo del previgente art. 148 c.c., non parla di surroga bensì di responsabilità sussidiaria, nel caso in cui le esigenze complessive dei minori non vengano soddisfatte per intero da parte dei soggetti obbligati in via principale, cioè i genitori. Il collegio ribadisce, quindi, il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale “l'obbligo di mantenimento dei figli minori, ai sensi dell'art. 148 c.c., spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicchè, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni globali di costui”. Pertanto, “l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinchè possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori, va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella primaria dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa più rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli” (cfr. cass. civ. 10419/2019). Tuttavia, conclude la Cassazione, seppur la sentenza impugnata è in parte censurabile in relazione alla motivazione in diritto, è però conforme al diritto dispositivo, in quanto la Corte ha sottolineato sia il reiterato inadempimento del padre, sia la complessiva condizione della madre che non ha mezzi sufficienti a provvedere al mantenimento della figlia minore, sia la sussistenza dei presupposti per ritenete l'obbligo degli ascendenti, in ragione delle loro condizioni economiche. Sulla scorta di tali ragioni, la Suprema Corte condanna il comportamento del padre, non solo elusivo, ma anche doloso, posto che egli è stato condannato in sede penale e che, restando irreperibile, è venuto meno ai suoi doveri di mantenimento, di cura, di educazione e istruzione della figlia, con il risultato che tali incombenze sono sempre e solo gravate per intero sulla madre, incapace di una produzione reddituale adeguata al mantenimento della figlia minorenne. Respinge, così, il ricorso dei nonni paterni, stabilendo che sono tenuti a contribuire al mantenimento della nipote. |