Principio di autoresponsabilità nell'ambito di gare telematiche: il confine dell'errore sanabile

Giorgio Capra
27 Giugno 2023

In controversia sorta nell'ambito di una procedura avviata da un istituto scolastico a mezzo della piattaforma telematica MEPA, il TAR Toscana ha affermato che nelle gare telematiche, specie se la piattaforma consente l'auto-attribuzione dei punteggi previsti per l'offerta tecnica, il principio di autoresponsabilità nella composizione e presentazione dell'offerta opera in modo più rigoroso.

Il caso e le doglianze. Un istituto scolastico avviava sulla piattaforma MEPA una procedura sotto soglia mediante richiesta di offerta (RDO) per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili. Ai fini della valutazione delle offerte, la legge di gara prevedeva 70 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per l'offerta economica.

È importante osservare che la procedura di gara mediante RDO sul MEPA utilizzata dalla stazione appaltante prevedeva una fase di auto-attribuzione di punteggi da parte dei concorrenti che, in seguito, l'amministrazione era tenuta a verificare e controllare.

Alla gara prendevano parte due operatori economici.

Dopo la fase di valutazione delle offerte operata dalla Commissione di gara, il servizio veniva affidato ad uno dei due operatori partecipanti.

L'operatore risultato sconfitto impugnava così l'aggiudicazione e gli atti di gara lamentando, inter alia, l'erroneità della valutazione della Commissione di gara nella valutazione della propria offerta tecnica.

In particolare, parte del punteggio riferito all'offerta tecnica dipendeva dalla pregressa esperienza dell'operatore negli ultimi sei anni scolastici, valutata tramite il numero di scuole con le quali era stato stipulato un contratto. Pur avendo indicato il numero massimo di contratti valutabili ai fini della procedura, il punteggio auto-attribuito era inferiore rispetto a quello massimo sicché la Commissione avrebbe dovuto, anziché ritenerlo riconducibile ad un errore interpretativo della lex specialis e come tale non scusabile e non emendabile, rettificare tale elemento riconducibile ad un mero errore materiale.

Il principio di autoresponsabilità nelle gare telematiche. Il TAR Toscana nel respingere la censura proposta ha svolto interessanti considerazioni in merito al principio di autoresponsabilità applicato alle gare telematiche.

Riaffermato il principio per cui il concorrente – su cui grava l'obbligo di presentare un'offerta certa, seria e completa – non può modificare ex post per assunti errori quanto dichiarato al momento della presentazione dell'offerta, il TAR ha sottolineato che l'errore emendabile è solamente quello ‘materiale' dovuto ad inesattezza o ad una svista accidentale, chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contesto stesso dell'atto, senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà del concorrente.

Peraltro, nell'ambito delle gare telematiche, soprattutto laddove la piattaforma consenta l'auto-attribuzione dei punteggi previsti per l'offerta tecnica, la sfera di auto-responsabilità degli operatori economici nella composizione e presentazione dell'offerta risulta decisamente rinforzata.

Nel caso sub judice, l'indicazione di un punteggio inferiore rispetto a quello massimo in astratto ottenibile alla luce dei parametri non è stato ritenuto un mero errore ‘materiale': l'indicazione di un numero ampio di contratti non implica di per sé l'intenzione di ambire al punteggio massimo previsto poiché l'auto-attribuzione di un punteggio inferiore ben può esplicitare una precisa volontà di non utilizzare (ai fini valutativi) l'intera lista dei servizi per evitare, in via cautelativa, il pregiudizio derivante dalla eventuale mancata considerazione di alcuni di essi da parte della commissione.

Nel caso concreto, quindi, l'attribuzione del punteggio nella misura massima – così come richiesto dalla ricorrente – avrebbe significato interpretare una volontà negoziale non chiara ed univoca e, anche in caso di richiesta di chiarimenti, attingere ad una serie di elementi valutativi estranei e non direttamente desumibili dalla offerta stessa.

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