La Commissione di gara, in corso di procedura, non può modificare le regole e i criteri di valutazione delle offerte fissati nel bando

Giorgio Capra
27 Giugno 2023

Il TAR Piemonte, nell'ambito di una procedura per l'affidamento del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande presso le sedi di un istituto scolastico, ha chiarito che la Commissione non può, in corso di procedura, modificare i criteri di valutazione delle offerte. Al più, ma soltanto anteriormente all'apertura delle buste e purché ciò non determini la modificazione delle regole fissate nel bando di gara, la Commissione potrebbe definire dei criteri “motivazionali” per specificare le modalità applicative dei criteri di valutazione fissati nella lex specialis.

Il caso. Un istituto scolastico avviava una procedura pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione automatica di bevande calde, bevande fredde e snacks per le sedi dell'istituto e per un arco temporale di tre anni. Ai fini della valutazione delle offerte, la legge di gara prevedeva 70 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per l'offerta economica. La valutazione dell'offerta tecnica era ricollegata a dei parametri oggettivi e vincolati, senza spazio per valutazioni discrezionali della commissione di gara, mentre quella dell'offerta economica sarebbe avvenuta mediante un sistema di attribuzione ponderata tra diversi elementi della stessa.

A seguito di manifestazione di interesse, prendevano parte alla procedura tre operatori economici.

Dopo una prima valutazione delle offerte tecniche ed economiche, una delle partecipanti alla procedura segnalava alla stazione appaltante alcune criticità della valutazione stessa, invitandola ad effettuare una nuova valutazione. A seguito dell'istanza presentata, la stazione appaltante convocava una nuova seduta di gara e, in tal sede, la Commissione riassegnava solamente ad un'altra società un punteggio differente all'offerta tecnica.

La modifica (in aumento) del punteggio assegnato all'offerta tecnica già presentata veniva giustificato sulla base della circostanza che i prodotti previsti dall'operatore economico erano biologici o senza conservanti o specifici per alcune fasce di utenti.

In conseguenza di questa rideterminazione in aumento della valutazione dell'offerta tecnica, il servizio veniva aggiudicato a tale società.

La società che aveva, in prima battuta, segnalato le criticità ha così impugnato l'aggiudicazione lamentando, inter alia, anche il difetto di istruttoria.

La soluzione del TAR Piemonte. Il Tribunale Amministrativo Regionale adito ha accolto il ricorso in quanto nella valutazione dell'offerta tecnica la stazione appaltante si era limitata ad un laconico e generico riferimento alla presenta si prodotti biologici, senza conservanti e specifici per alcune fasce di utenti senza precisare nient'altro; e perché anche la valutazione dell'offerta economica risultava viziata, dal momento che la stessa era stata effettuata in modo ‘sintetico', senza la specifica assegnazione di un punteggio per ciascun suo elemento come, invece, era previsto dalla legge di gara.

Nella motivazione, il TAR Piemonte ha evidenziato che la lex specialis di gara è vincolante per la Stazione appaltante e la commissione non può, in corso di procedura, modificare le regole di gara e, segnatamente, i criteri di valutazione delle offerte, poiché una simile modifica determinerebbe una violazione del principio di par condicio. Il TAR ha poi sottolineato – richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato – che, al più e ad ulteriore garanzia della trasparenza della motivazione relativa all'attribuzione dei punteggi per le offerte, la Commissione potrebbe solamente specificare le modalità applicative di tale operazione, con criteri “motivazionali”. L'elaborazione di siffatti criteri è consentita purché non avvenga a buste già aperte e, in ogni caso, non determini una modifica dei criteri di valutazione e i fattori di ponderazione fissati nel bando di gara, ad esempio enucleando sub – criteri di valutazione non previsti dal bando o alterando il peso di quelli contemplati dalla lex specialis.

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