Per l'ammissione al gratuito patrocinio si considerano anche i redditi del convivente more uxorio
27 Giugno 2023
Con l'ordinanza in esame, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi sui requisiti per l'ammissione al gratuito patrocinio in caso di convivenza more uxorio: in particolare, nel caso di specie la ricorrente sostiene che, ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per l'ammissione al beneficio, i redditi dell'ex convivente non andavano sommati a quelli da lei prodotti, in quanto il rapporto di convivenza fra i due era già cessato da tempo, e il loro legame affettivo «risultava chiaramente venuto meno anche de facto» sin da quando l'uomo era stato sottoposto a detenzione carceraria per aver riportato una condanna penale definitiva. A riguardo, i Giudici specificano che, ai sensi dell'art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, «il reddito da tenere in considerazione ai fini dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia». Pertanto, vanno considerati "familiari" non soltanto coloro che sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui e contribuiscono al menage familiare. Ebbene, per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio devono essere computati anche i redditi del convivente more uxorio(Cass. n. 4975/2022), essendo la "famiglia di fatto" considerata come «situazione avente rilevanza giuridica». Infine, i Giudici precisano che, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, «il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi e responsabilità, e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, pertanto, anche in una siffatta ipotesi, non può omettere di indicare, nell'istanza di ammissione, il reddito dei familiari conviventi» (Cass. pen. n. 15715/2015). Alla luce di tali considerazioni, dunque, il ricorso della donna viene rigettato.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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