Procura europea (EPPO): per l'Avvocato Generale il controllo giurisdizionale nello Stato del procuratore delegato va limitato agli aspetti procedurali

La Redazione
27 Giugno 2023

Nelle conclusioni del 22 giugno 2023 relative alla causa della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-281/22 l'Avvocato Generale, ricordando che la procura europea è un sistema altamente sviluppato di riconoscimento reciproco che integra garanzie che assicurano la tutela dei diritti fondamentali, propone alla Corte di statuire che il controllo giurisdizionale nello Stato membro del procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza dovrebbe essere limitato alle questioni procedurali connesse. Nel caso di specie, il regolamento sulla Procura europea dovrebbe essere interpretato nel senso che autorizza l'organo giurisdizionale del procuratore europeo delegato assistente a vagliare solo gli aspetti connessi all'esecuzione di una misura investigativa e ad accettare la valutazione operata dal procuratore europeo delegato incaricato secondo la quale la misura è giustificata.

La Procura europea (EPPO) dispone di poteri di indagine e di repressione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. In questa causa, la Corte è invitata, per la prima volta, ad interpretare lo strumento giuridico che istituisce tale Procura e stabilisce le norme del suo funzionamento, vale a dire il regolamento sulla Procura europea.

Nella presente causa si contesta a diverse persone fisiche e giuridiche di aver creato un esteso sistema di importazione dalla Bosnia-Erzegovina verso l'Unione di biodiesel, che esse affermano fosse prodotto a partire da oli da cucina esausti. Tali "oli da cucina esausti" sarebbero stati precedentemente importati dagli Stati Uniti verso la Bosnia-Erzegovina. Vi è tuttavia il sospetto che questo biodiesel fosse già stato prodotto negli Stati Uniti senza alcuna fase intermedia di trasformazione o di produzione in Bosnia-Erzegovina. La Procura europea, per il tramite del suo procuratore europeo delegato incaricato del caso (in Germania) (procuratore europeo delegato incaricato) sta conducendo indagini preliminari su queste presunte false dichiarazioni, che hanno comportato una perdita di reddito di circa 1 295 000 euro. Tale asserito danno costituisce un interesse finanziario dell'Unione e rientra quindi nella competenza della Procura europea.

Sebbene l'indagine principale abbia luogo in Germania, la Procura europea ha ritenuto necessaria un'indagine transfrontaliera in Austria. Di conseguenza, il procuratore europeo delegato incaricato (tedesco) ha assegnato la perquisizione e il sequestro dei beni dell'imputato a un procuratore europeo delegato incaricato di prestare assistenza (procuratore europeo delegato assistente) (in Austria).

Tuttavia, nel diritto austriaco una misura investigativa del genere richiede una previa autorizzazione giudiziaria. Il procuratore europeo delegato assistente ha quindi ottenuto ordini giudiziari di perquisizione e di sequestro di documenti e materiali potenzialmente incriminanti.

Il 1º dicembre 2021 gli imputati hanno interposto appello dinanzi al Tribunale superiore del Land, Vienna (Austria), contro gli ordini di perquisizione approvati da quattro organi giurisdizionali austriaci. Essi sostengono che le misure di perquisizione e di sequestro autorizzate non erano né necessarie né proporzionate.

Il Tribunale superiore del Land ha deciso di sottoporre alla Corte di giustizia questioni volte a stabilire se esso sia autorizzato a esercitare un controllo completo (come avverrebbe in una situazione puramente interna) o se il suo controllo debba essere limitato alle questioni procedurali connesse all'esecuzione delle misure investigative transfrontaliere in questione.

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, dopo aver valutato le opzioni interpretative di cui dispone la Corte, e tenendo conto dell'efficacia della Procura europea nonché della tutela dei diritti fondamentali, l'avvocato generale propone alla Corte di statuire come segue: il regolamento sulla Procura europea dovrebbe essere interpretato nel senso che autorizza l'organo giurisdizionale del procuratore europeo delegato assistente (nel caso di specie in Austria) a valutare solo gli aspetti connessi all'esecuzione di una misura investigativa, e ad accettare la valutazione operata dal procuratore europeo delegato incaricato (in questo caso in Germania) secondo la quale la misura è giustificata.

Innanzitutto, l'avvocato generale osserva che il regolamento sulla Procura europea disciplina solo parzialmente le procedure della Procura europea. È importante notare che esso tace sulla necessità di un'autorizzazione giudiziaria preventiva per le misure investigative transfrontaliere, lasciandola alle leggi penali degli Stati membri.

Sottolinea inoltre che la Procura europea dovrebbe essere un meccanismo efficace di lotta contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE, che include le indagini transfrontaliere.

Un controllo giurisdizionale completo nello Stato membro del procuratore europeo delegato assistente comporterebbe che le indagini transfrontaliere della Procura europea sarebbero un sistema meno efficace del previsto. Una ripartizione dei compiti in materia di autorizzazione giudiziaria, in base alla quale l'organo giurisdizionale nello Stato membro del procuratore europeo delegato assistente può esaminare unicamente gli aspetti relativi all'esecuzione di una misura investigativa non è in contrasto con la formulazione del regolamento sulla Procura europea e risponde meglio al suo obiettivo di creare un sistema efficace di lotta contro i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

Secondo l'avvocato generale, una siffatta soluzione, che deriva dal fatto che la Procura europea è uno strumento più avanzato di riconoscimento reciproco, tutela anche i diritti fondamentali degli indagati e degli imputati nelle indagini transfrontaliere, in particolare dal punto di vista del più ampio sistema del regolamento sulla Procura europea.

Più precisamente, il regolamento EPPO contiene diverse garanzie che assicurano la protezione dei diritti fondamentali. Si tratta, ad esempio, del meccanismo di comunicazione tra i procuratori europei delegati incaricati e assistenti in sede di assegnazione di una misura investigativa transfrontaliera; un elenco concreto dei diritti di indagati e imputati nei procedimenti della Procura europea, e l'obbligo per gli Stati membri di istituire ricorsi giurisdizionali contro gli atti procedurali della Procura europea.

Pertanto, il fatto di consentire al giudice dello Stato membro del procuratore europeo delegato assistente di controllare unicamente gli aspetti connessi all'esecuzione di una misura investigativa garantisce che la Procura europea svolga efficacemente i suoi compiti e non metta a repentaglio la tutela dei diritti fondamentali.