Quando le misure cautelari contro lo stalking violano i diritti del presunto “carnefice”

28 Giugno 2023

È configurabile una violazione dell'articolo 8 CEDU quando le autorità nazionali, in assenza di dimostrati motivi di urgenza, non hanno addotto ragioni pertinenti e sufficienti che giustifichino l'emissione di una misura cautelare in materia di stalking.

Sebbene nei casi che sollevano questioni di violenza domestica, ai sensi degli articoli 2, 3 e 8 CEDU, siano posti a carico degli Stati obblighi positivi di adottare misure preventive per proteggere le vittime da rischi reali e imminenti per la vita e da violazioni rispetto all'integrità fisica e psicologica, la decisione delle autorità in merito alle misure cautelari da adottare richiede un'attenta ponderazione dei diritti concorrenti. Nel caso di specie, è configurabile una violazione dell'articolo 8 CEDU poiché le autorità nazionali, in assenza di dimostrati motivi di urgenza, non hanno addotto ragioni pertinenti e sufficienti che, in deroga al diritto del ricorrente di essere sentito nel procedimento amministrativo dinanzi al questore, giustifichino l'emissione di una misura cautelare in materia di stalking. A questo proposito, secondo giurisprudenza costante della Corte edu, le autorità nazionali, dopo aver ricevuto una denuncia di violenza domestica, hanno il dovere di condurre una valutazione “autonoma” e “proattiva” del rischio, ritenendosi che una decisione sulle misure da adottare debba prendere in considerazione la totalità degli elementi di prova a disposizione delle autorità.

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