Il CNF fa chiarezza sull'operatività dell'INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali)
29 Giugno 2023
L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha recentemente comunicato l'attivazione online dell'INAD, l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel Registro delle Imprese, istituito dall'art. 6-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale, d.lgs. n. 82/2005.
I domicili digitali dell'INAD sono indirizzi elettronici “eletti”, validi dunque per tutte le comunicazioni elettroniche aventi valore legale. Essi, pertanto, sono validi ai fini delle notificazioni e delle comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale nonché ai fini delle notificazioni in proprio tramite PEC degli avvocati, ai sensi dell'art 3-bis della l. n. 53/1994.
Allo stato costituiscono elenchi pubblici (di cui all'art. 16-ter d.l. n. 179/2012, conv. con mod. in l. n. 221/2012 e s.m.i.) per il reperimento degli indirizzi di domicilio digitale ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale (art. 1, comma 1, lett. n-ter del CAD). 1. INIPEC - indice nazionale della posta elettronica certificata previsto dall'art. 6-bis CAD. 2. INAD - indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese, previsto dall'art. 6-quater CAD; 3. ANPR - anagrafe nazionale della popolazione residente, prevista dall'art. 62 del CAD; 4. Registro PP.AA - Elenco delle PEC delle Amministrazioni Pubbliche (ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i) formato dal Ministero della giustizia e consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni esecuzioni e protesti, e dagli avvocati, previsto dall'art. 16, comma 12, d.l. n. 179/2012, conv. con mod. in l. n. 221/2012; 5. Registro Imprese - registro dei domicili digitali delle imprese, previsto dall'art. 16, comma 6, d.l. n. 185/2008, conv. con mod. in l. n. 2/2009: 6. ReGIndE - registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia, contenente i dati identificativi nonché l'indirizzo di PEC dei: a. soggetti appartenenti ad un ente pubblico che svolgano uno specifico ruolo nell'ambito di procedimenti (ad esempio avvocati e funzionari dell'INPS e dell'Avvocatura dello Stato, avvocati e funzionari delle PP.AA.) b. professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge (ad esempio Consiglio dell'ordine degli avvocati o Consiglio nazionale del notariato) c. professionisti non iscritti ad alcun albo professionale ma nominati dal giudice come consulenti tecnici d'ufficio o, più in generale, ausiliari del giudice o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato al Ministero della giustizia l'albo previsto dall'art. 7 del (“Regolamento”) D.M. del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, d.l. n. 193/2009, conv. in l. n. 24/2010 e s.m.i. 7. IPA - indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, previsto dall'art. 6-ter CAD (utilizzabile per l'invio di comunicazioni elettroniche aventi valore legale “in caso di mancata comunicazione” dell'indirizzo di posta elettronica certificata delle amministrazioni pubbliche al Registro PP. AA., ove risultino indicati per la stessa amministrazione più domicili digitali), la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario».
Il CNF precisa dunque che «nell'INAD, per gli Avvocati, l'indirizzo PEC professionale presente nel Registro INIPEC (Indice nazionale della posta elettronica certificata, previsto dall'art. 6-bis del CAD) sarà automaticamente inserito (per importazione), quale domicilio digitale personale predefinito degli Avvocati, salva la facoltà di eleggerne uno differente quale domicilio digitale delle persone fisiche».
Anche i cittadini potranno, qualora lo riterranno, modificare e gestire il proprio domicilio digitale personale, avvalendosi delle funzioni del portale (in seguito sarà possibile anche tramite il portale dell'ANPR), eleggendo un domicilio digitale personale diverso da quello presente in INI-PEC. Gli stessi avranno la facoltà di cessazione del domicilio digitale senza necessità della elezione di un nuovo domicilio digitale (facoltà che non sarà riconosciuta ai professionisti iscritti nell'INAD).
Il 6 luglio 2023, tutti i domicili eletti o eventualmente modificati, verranno automaticamente pubblicati su INAD e resi disponibili per la consultazione. |