La “vexata quaestio” del ricorso cumulativo nelle gare suddivise in lotti: a quali condizioni è ammissibile?

30 Giugno 2023

È inammissibile - per violazione dell'art. 120, comma 11 bis, del c.p.a. - il ricorso cumulativo proposto avverso atti e provvedimenti adottati nel corso di distinti procedimenti di aggiudicazione, ancorché riferibili ad un'unica gara suddivisa per lotti, a meno che le censure articolate abbiano ad oggetto atti e provvedimenti comuni alle diverse procedure (quali, ad esempio, bando e/o il disciplinare di gara, composizione della commissione aggiudicatrice, determinazione dei criteri di valutazione delle offerte tecniche, etc.).

Il caso. Nell'ambito di una gara per l'affidamento di forniture biomedicali, un concorrente contestava il provvedimento con il quale la Commissione aveva decretato di non ammetterla alla fase di apertura delle offerte economiche a causa del mancato superamento della soglia di sbarramento prevista per la valutazione qualitativa dell'offerta tecnica.

Con un unico ricorso l'o.e. escluso impugnava – oltre che i verbali della Commissione – anche le aggiudicazioni disposte su entrambi i lotti in favore di altri concorrenti.

Le società contro-interessate e la p.a. resistente, costituitesi in giudizio, contestavano l'inammissibilità del ricorso cumulativo proposto avverso le due aggiudicazioni relative ai lotti nn. 1 e 2.

L'iter motivazionale del Collegio. Il TAR ha ritenuto meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso sulla scorta delle seguenti argomentazioni.

Premette il Collegio che l'art. 120, comma 11 bis, del c.p.a., è chiaro nel ritenere che “[…] nel caso di presentazione di offerte per più lotti, l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto […]”.

In linea del tutto generale, il ricorso c.d. cumulativo contro gli atti di una gara divisa in lotti è ammissibile a condizione che a) il ricorso sia articolato in censure idonee ad inficiare esclusivamente segmenti procedurali comuni alle differenti fasi di scelta degli o.e. [quali, ad esempio, il bando e/o il disciplinare di gara, la composizione della commissione aggiudicatrice, la determinazione dei criteri di valutazione delle offerte tecniche] e che b) tali censure siano volte a caducare le pertinenti aggiudicazioni nei differenti lotti di gara (ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 2022, n. 8337 e TAR Napoli, n. 1975/2022).

Secondo il Collegio, infatti, solo in siffatta ipotesi l'ordinamento “permette” la scelta processuale di una trattazione congiunta che risulta giustificata dalla riferibilità delle diverse domande di annullamento alle medesime ragioni che fondano la pretesa del ricorrente.

Il caso di specie: le conclusioni del TAR. Nel caso di specie, il ricorrente aveva censurato le valutazioni della Commissione giudicatrice, poi recepite nel provvedimento impugnato, espresse sulle sue due distinte offerte tecniche presentate per i lotti n. 1 e n. 2.

A giudizio del Collegio si tratta di procedure di gara distinte l'una dell'altra, contraddistinte da autonome istruttorie, riferite a diverse forniture e per le quali lo stesso ricorrente aveva presentato due autonome offerte tecniche rivelatesi poi insufficienti ai fini dell'ammissione alla successiva fase della procedura.

Il TAR ha quindi ritenuto che il ricorso cumulativo proposto fosse passibile di inammissibilità per violazione dell'art. 120, comma 11 bis, del c.p.a. il quale espressamente vieta l'impugnazione di atti e provvedimenti adottati nel corso di distinti procedimenti di aggiudicazione ancorché riferiti ad un'unica gara suddivisa per lotti.

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