E' ammissibile l'appello trasmesso a mezzo PEC all'indirizzo della Corte di appello?

30 Giugno 2023

Secondo una recente pronuncia della Corte di cassazione è inammissibile l'appello inviato in via telematica all'indirizzo PEC della Corte d'appello, tenuta a decidere l'impugnazione, e non all'indirizzo di posta del giudice di primo grado.

La Corte di cassazione ha ribadito di recente che è inammissibile l'appello inviato in via telematica all'indirizzo PEC della Corte di appello, tenuta a decidere l'impugnazione, e non all'indirizzo di posta del giudice di primo grado che ha emesso il provvedimento impugnato (Corte di cassazione, Sez. 6, n. 20931 del 18/04/2023). Secondo questo indirizzo giurisprudenziale, non varrebbe a sanare il vizio l'eventuale inoltro della PEC ricevuta a cura della cancelleria della Corte di appello a quella dell'ufficio giudiziario di primo grado.

Anzi, è inammissibile l'impugnazione trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non compreso nell'elenco allegato al provvedimento del 9 novembre 2020 del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, ai sensi del comma 4 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazione dalla l. n. 176/2020, seppur indicato come utilizzabile dal provvedimento organizzativo adottato dal presidente del tribunale, non potendo questo derogare alla previsione di legge (Corte di cassazione, Sez. 6, n. 46119 del 09/11/2021).

Ai sensi dell'art. 24, comma 6-ter, del d.l. n. 137/2020, convertito in l. n. 176/2020, infatti, “l'impugnazione è trasmessa tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 4 [della medesima norma], con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate”.

L'art. 24, comma 4, del d.l. cit. precisa che il deposito in via telematica “deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici”.

L'art. 24, comma 6-sexies, lett. e) prevede che l'impugnazione è inammissibile “quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4”.

A norma dell'art. 7, comma 1, del d.l. n. 105/2021, convertito con modificazioni della l. n. 126/2021, le disposizioni citate continuavano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021. Successivamente, a norma dell'art. 16, comma 1, del d.l. n. 228/2021, convertito, con modificazioni dalla l. n. 15/2022, le disposizioni indicate continuavano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022.

Infine, le stesse norme sono state riproposte nell'art. 87-bis del d.lgs. n. 150/2022, introdotto dalla l. n. 199 /2022 di conversione del d.l. n. 162/2022, essendo così state create le condizioni per evitare soluzioni di continuità tra la disciplina cd. emergenziale sull'utilizzo della PEC per la presentazione di impugnazioni e l'istituzione del processo penale telematico.

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