Mutamento del giudice dibattimentale: la Riforma Cartabia da oggi operativa (a metà)
03 Luglio 2023
La norma vale per le dichiarazioni assunte a decorrere dal 1° gennaio 2023: per queste non si applicherà più il vademecum fornito dalla nota sentenza Bajrami, finora operante secondo quanto stabilito dall'art. 1 della l. n. 199/2022 se le dichiarazioni sono state rese prima del 1° gennaio 2023 (applicandosi, in tal caso il vecchio regime così come interpretato dalle Sezioni Unite). Solo per le dichiarazioni rese dopo quel periodo, invece, opera la novella che prevede due distinti itinerari. Se la dichiarazione già assunta non è stata videoregistrata scatta il diritto potestativo delle parti (che hanno interesse) ad ottenere la rinnovazione in contraddittorio delle dichiarazioni con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate innanzi “al” nuovo giudice, in piena coerenza con quanto pretende costituzionalmente l'art. 111, comma 3 Cost. La norma esprime una regola chiara, espressione del canone della immediatezza, negli ultimi anni spesso infranto: l'equità processuale esige che a decidere della regiudicanda sia lo stesso giudice che abbia assistito alla formazione della prova in dibattimento, quel giudice che potrà saggiare l'affidabilità e la credibilità della dichiarazione e formulare, eventualmente, domande. Il bisogno istruttorio andrà, in ogni caso, motivato e le richieste di prova saranno soggette tanto al nuovo regime previsto all'art. 493 c.p.p., quanto al controllo ex art. 190 c.p.p. Invero, un limite della previsione si individua nel fatto che il rinvio va alle sole dichiarazioni, senza fare riferimento ad altri mezzi o elementi probatori. Un diverso regime sarà, invece, applicato nel caso in cui la prova dichiarativa, assunta davanti al giudice originario sia stata videoregistrata “integralmente”: una tale forma documentale assumerà ampia valorizzazione. Un tale impegno tecnico limita la portata del diritto alla rinnovazione. In ogni caso, dunque, al di là dell'uso dei mezzi di riproduzione audiovisiva essa può essere disposta quando il giudice la ritenga necessaria sulla base di specifiche esigenze. Si ricorda che la nuova disciplina si colloca all'interno di un più articolato intervento, che, a partire dalla previsione generale sulla documentazione degli atti (art. 134 c.p.p.), includendo la registrazione audio e la registrazione video come forme ordinarie di documentazione, al fianco di quelle già previste, ha stabilito: – il massimo livello di documentazione per le prove dichiarative e per gli interrogatori tenuti fuori udienza (quindi senza compresenza delle parti in contraddittorio), con conseguente ricorso alla videoregistrazione; – un livello intermedio di documentazione per le sommarie informazioni, da realizzare mediante audio-registrazione, eccettuate ipotesi di contingenti (Relazione illustrativa alla Riforma, p. 309). Nella delineata cornice si colloca l'inserimento del comma 2-bis all'art. 510 c.p.p. che prevede la necessità della registrazione audiovisiva, in aggiunta alla modalità ordinaria di documentazione, per tutti gli atti processuali destinati a raccogliere le dichiarazioni di persone che devono riferire sui fatti: testimoni, parti private, persone indicate nell'art. 210 c.p.p., nonché periti e consulenti tecnici, nonché per gli atti di ricognizione e di confronto. Si ricorda, peraltro, che ai sensi del comma 3-bis dell'art. 510 c.p.p., di nuova introduzione, la trascrizione della riproduzione audiovisiva è disposta solo se è richiesta dalle parti. L'indicata modalità è stata altresì prevista sia per l'assunzione della prova dichiarativa in incidente probatorio (art. 401, comma 5 c.p.p.) e per l'integrazione probatoria nell'ambito del giudizio abbreviato (art. 441, comma 6, c.p.p.). Mette conto osservare che allo stato, molti uffici giudiziari mancano della dotazione tecnica che non è stata ancora del tutto fornita dal Ministero. La Dgsia (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia) ha, in una nota, indicato che l'autorità faccia momentaneo ricorso al sistema Teams, quale piattaforma già impiegata nel corso dell'emergenza sanitaria, i cui limiti, osserva, tuttavia, la magistratura associata non riusciranno ad assicurare un servizio efficiente. Il suo impiego non consente di assicurare quell'affidabilità, garanzia e certezza pretesa in materia, come palesa - seppur in parte - il richiamo alla videoregistrazione “integrale”. Ebbene, come si comprende l'indicato mezzo non appare certo consono all'esercizio di una tale, delicata, attività qual è quella dell'acquisizione documentata attraverso videoregistrazione delle dichiarazioni dibattimentali. In ogni caso, l'art. 495 c.p.p., nella sua nuova formulazione, potrà trovare applicazione: la mancanza di strumentazione idonea importerà il ricorso alle forme di documentazione tradizionali, con la conseguenza di dover procedere a rinnovazione dell'istruttoria in tutti i casi di mutamento del giudice, alle condizioni previste dalla prima parte della previsione, facendo riassumere alle parti quel diritto di difendersi provando e al processo quella dovuta liturgia, che forme tecnologiche di sviluppo paiono gravemente offuscare (v., in ogni caso, C. cost. n. 132/2019).
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