Il D.l. “Pubblica Amministrazione” fa slittare l’entrata in vigore della riforma penale delle impugnazioni

Redazione scientifica
03 Luglio 2023

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.l. 22 giugno 2023, n. 75, il Governo è intervenuto facendo slittare l'entrata in vigore della nuova disciplina delle impugnazioni penali introdotta dalla “Riforma Cartabia”, che altrimenti sarebbe stata applicata a gravami proposti dopo il 30 giugno 2023, stabilendo che, per tutte le impugnazioni proposte fino al 15 gennaio 2024, si continueranno ad applicare le disposizioni processuali introdotte a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e, poi, prorogate dopo la cessazione dello stato di emergenza.

L'art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 modifica l'art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione, prevedendo che «il comma 2 è sostituito dal seguente: “per le impugnazioni proposte sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 23,commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23-bis , commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo la scadenza dei termini indicati al primo periodo, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo”».

In forza della modifica intervenuta, per tutte le impugnazioni proposte fino al 15 gennaio 2024 si continueranno ad applicare ultrattivamente le disposizioni processuali già dettate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 (più volte prorogate dopo la cessazione dello stato di emergenza) riguardanti:

- la trattazione dei ricorsi per cassazione, di regola, in camera di consiglio e con modalità da remoto (art. 23, comma 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e comma 9, d.l. n. 137/2020);

- la trattazione dei giudizi di appello in camera di consiglio e con modalità da remoto, senza la partecipazione di Pm e dei difensori delle parti, salvo le ipotesi di rinnovazione dibattimentale ovvero di espressa richiesta scritta di trattazione orale (art. 23-bis, commi 1, 2, 3 e 4, del d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 176/2020).

Ne seguirà, pertanto, l'ulteriore slittamento di qualche mese ancora della definitiva entrata in vigore della Riforma Cartabia che, in concreto, sarà effettiva solo nel 2024 inoltrato, una volta esaurite le udienze celebrate con la precedente modalità.

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